Testo approvato dall'Assemblea generale dei soci tenuta a Napoli il 30 ottobre 1997 (sulla base della bozza del settembre 1997). Da 2007-12-01 sostituito dal Regolamento di funzionamento del Collegio dei probiviri approvato dal Comitato esecutivo nazionale nella seduta del 23-24 novembre 2007.
Il Collegio dei Probiviri viene chiamato, secondo le modalità
indicate negli artt. successivi, a pronunciarsi:
A) sui provvedimenti disciplinari;
B) sulle controversie tra gli organi sociali, tra i soci, ovvero
tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività
sociali;
C) sull'interpretazione dello Statuto e
dei regolamenti di attuazione dello stesso.
La competenza del Collegio sulle predette materie ha carattere
esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili.
Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e
in particolare in tema di accertamento delle responsabilità
civili e penali e di risarcimento del danno.
Si procede disciplinarmente nei confronti dell'iscritto che:
A) non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto, dai
regolamenti, dal codice deontologico e da quello di comportamento, dalle
deliberazioni degli organi dell'Associazione;
B) tenga una condotta in contrasto con i principi della deontologia
professionale;
C) tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli
interessi e delle finalità dell'Associazione.
L'azione disciplinare è promossa dal Presidente
dell'Associazione, qualora se ne ravvisino i presupposti, sentito il
parere del CEN, sia d'ufficio che su segnalazione di qualunque socio.
Qualora l'azione disciplinare interessi membri degli organi
sociali, il parere del CEN assume valore vincolante.
Il Presidente dell'Associazione, anche prima che il procedimento
disciplinare abbia avuto inizio, può disporre provvedimenti
cautelari, compresa la sospensione provvisoria da ogni attività
sociale. In caso di inadempienze amministrative da parte di una sezione
regionale, può decidere l'invio d'ispezioni per l'acquisizione di
elementi e/o nominare un commissario che provvederà alla gestione
ordinaria e alle opportune verifiche.
Ispettori e commissario potranno essere scelti anche tra
professionisti esterni all'Associazione; tutti i soci devono prestare
loro la necessaria collaborazione.
L'atto di deferimento al Collegio dei Probiviri, oltre alla
contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei
fatti che ne sono causa, l'indicazione di eventuali mezzi di prova, gli
accertamenti e i provvedimenti cautelari già disposti.
Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento, deve tempestivamente
trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti
difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.
Può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e
consulenti, ascoltare testi.
Detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini
delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il
contradditorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.
Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o
dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti
cautelari ovvero revocare quelli già adottati, ma non porre
anticipatamente termine all'ispezione o al commissariamento.
Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro sei mesi
dalla ricezione dell'atto di deferimento, deve emettere una decisione
motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso
di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in
funzione della gravità delle inadempienze:
1) censura;
2) sospensione a tempo determinato;
3) radiazione.
Qualunque controversia insorta tra gli organi sociali, tra i soci o tra
i primi e i secondi, deve essere sottoposta dagli interessati al CEN
che, solo qualora non riesca a dirimerla bonariamente e sempre che ne
ravvisi la fondatezza, la sottopone al Collegio dei Probiviri.
Solo nel caso in cui lo stesso CEN sia parte della controversia il
Collegio dei Probiviri potrà essere investito dagli interessati
in via diretta.
Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria,
garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la
propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei
regolamenti dell'Associazione. È fatto salvo, in difetto di
espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.
Qualora sorgano dubbi sull'interpretazione di norme dello Statuto
e/o di regolamenti adottati ai sensi dello stesso, il CEN, d'ufficio o
su segnalazione di qualunque socio, sempre che tale richiesta appaia
fondata e rilevante, può richiedere al Collegio dei Probiviri
l'interpretazione.
L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce
delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.
Il Consiglio dei Probiviri ha sede presso la sede legale
dell'Associazione.
Il Consiglio dei Probiviri è regolarmente costituito con la
presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.
In caso di dimissioni di uno dei componenti del Collegio si
provvederà alla sostituzione con il primo dei membri supplenti,
senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in
corso.
In caso di accertata impossibilità di uno dei membri effettivi a
svolgere l'incarico che si protragga per oltre 30 giorni, intervenuta
nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea
sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non
comporterà interruzione dei procedimenti e il membro supplente
rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti
in corso.
Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di
uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è
temporaneamente sostituito dal primo dei membri supplenti.
Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti
potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e dovranno
essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle
parti o agli interessati e al Presidente dell'Associazione. Il
Presidente dell'Associazione, ove necessario, ne cura l'attuazione.