Regolamento di funzionamento del Collegio dei probiviri
Approvato dal Comitato esecutivo nazionale,
2007-11-23/24; in vigore da
2007-12-01;
modificato dall'Assembla generale,
Roma,
2008-01-19.
Sostituisce il precedente Regolamento di
disciplina, 1997-10.
Art. 1 – Competenze
- Le competenze del Collegio dei
probiviri
sono stabilite dagli
art.
21 e 26 dello Statuto.
- Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro
campo e in particolare in tema di accertamento delle
responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.
Art. 2 – Norme di comportamento
- I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento
a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e
documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato
loro conferito.
- I componenti del Collegio devono astenersi:
- dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri
relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni
disciplinari;
- dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio
qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini
e/o parenti fino al terzo grado.
Art. 3 – Regole generali di funzionamento
- Il Presidente del Collegio dei
probiviri
provvede alla sua
convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
- Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di
tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
- Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in
presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a
distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e
telematici.
- In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si
provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza
che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti
effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 15 giorni,
intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla
temporanea sostituzione con il primo dei supplenti.
La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e
il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli
procedimenti in corso.
- Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione
di uno dei componenti del Collegio dei
probiviri, lo stesso è
temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.
- Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei
probiviri le parti potranno farsi
rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
- Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio,
accedere alla documentazione asassociatiativa, acquisire pareri,
ascoltare testi.
Nei giudizi di particolare complessità, può nominare
consulenti anche esterni all'AIB, previa verifica della relativa
disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali
a titolo oneroso.
- Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i
termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il
contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.
- L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio
dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.
- Il Presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei
procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura
l'attuazione.
- Entro
10 (dieci)
giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del
Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso
l'archivio dell'Associazione.
La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria
descrizione della loro natura e del loro contenuto.
Art. 4 – Tipi di procedimento
- I procedimenti curati dal Collegio dei
probiviri
sono i seguenti:
- procedimento disciplinare;
- conciliazione di controversie interne;
- interpretazione dello Statuto;
- accertamento dei requisiti degli associati e delle cause
d'incompatibilità;
- parere propositivo in merito allo di scioglimento di un organo per
motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- parere consultivo in merito alla sussistenza di cause
d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di
organi.
- Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare
istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, al
protocollo dell'Associazione, di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, o tramite forma elettronica certificata.
- La data di arrivo al protocollo dell'Associazione costituisce
anche la data di inizio del procedimento.
Art. 5 – Procedimento disciplinare: istruttoria
- Nei casi indicati dall'art. 21 dello Statuto, il Collegio dei
Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi
associativi o di singoli associati.
- L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve
contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di
eventuali mezzi di prova.
- Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente
infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l'avvio del
procedimento disciplinare nei modi, nei tempi e ai destinatari di cui
all'art. 3, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti
difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.
- La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento
preliminare acquisito.
- In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio
può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione
temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della
struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato
che ricopre cariche o incarichi associatiali.
- L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque
subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
- avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
- necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi,
all'Associazione o a singoli iscritti.
Art. 6 – Procedimento disciplinare: decisione
- Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia
definitivamente entro 60 giorni dalla data d'invio della notifica di
avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il
proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza
degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della
gravità delle inadempienze:
- censura;
- sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12
mesi;
- proposta di radiazione all'Assemblea generale.
- La proposta di radiazione può accompagnarsi al
provvedimento di sospensione.
- Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo
all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea
applicazione di direttive o norme regolamentari diverse dal Codice
deontologico, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- la violazione non ha causato danni all'AIB, a singoli membri, o a
terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con
piena soddisfazione degli interessati;
- la violazione è avvenuta per la prima volta e in
circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
- questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari
né responsabile di altre violazioni delle norme asassociatiative
nel precedente quinquennio.
- L'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo
dell'associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso
di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.
- La decisione viene comunicata nei modi e nei termini di cui
all'art. 3.
Art. 7 – Conciliazione di controversie interne
- Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e
i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al
Collegio dei Probiviri.
- La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto
della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle
parti interessate
- Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria,
garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la
propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei
regolamenti dell'Associazione entro 60 giorni dalla data di inizio del
procedimento.
È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il
ricorso ai principi generali di equità.
Art. 8 – Interpretazione dello Statuto
- Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o
d'ufficio, parere vincolante di legittimità sui regolamenti e
sulle direttive attuativi dello Statuto.
Il parere può essere preventivo o successivo.
-
Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non
conformità allo Statuto di direttive CEN o di norme
regolamentari, lo comunica tempestivamente al Presidente e al Comitato
esecutivo nazionale, che sono tenuti a revocare e modificare le relative
proposte, o ad annullare in o sostituire via d'urgenza le norme
eventualmente già approvate.
- Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme
dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello
stesso, gli organi o gli associati ne richiedono al Collegio dei
probiviri
l'interpretazione.
La data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio
del procedimento.
- Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo
comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni
dalla data di inizio del procedimento.
- L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce
delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.
- Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di
espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie
oggetto di interpretazione.
Art. 9 – Requisiti degli associati e cause di
incompatibilità
- Per autonoma iniziativa o su istanza di singoli associati o di
organi e strutture dell'Associazione, il Collegio dei
probiviri
accerta
il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti
attuativi da parte degli associati e degli amici e le eventuali cause di
incompatibilità dei medesimi.
-
L'accertamento di incompatibilità è normalmente
successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere
casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità
precedentemente non rilevate, oppure casi di incompatibilità
sopravvenuta.
Può inoltre essere richiesto da coloro i quali intendano
contestare il rigetto della propria domanda d'iscrizione o di adesione
all'AIB da parte di una Sezione regionale.
- Il Collegio notifica la sussistenza dell'accertamento nei modi e
ai destinatari di cui all'art. 3.
- Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo
comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni
dalla data di inizio del procedimento, emettendo una decisione motivata.
- Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine
accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause di
incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi
associativi.
Art. 10 – Scioglimento anticipato di un organo
- Il Collegio dei Probiviri può avviare un procedimento
finalizzato a proporre all'Assemblea generale lo scioglimento di un
organo dell'Associazione:
- per motivi disciplinari, qualora, durante lo svolgimento di un
procedimento disciplinare a carico di singoli componenti, l' istruttoria
abbia fatto emergere la sussistenza di fatti gravi e attendibili che
denotino la responsabilità della maggioranza o della
totalità dei componenti dell'organo e siano tali da inficiare
l'azione dell'organo stesso;
- per gravi irregolarità amministrative, previo parere
motivato e documentato del Collegio sindacale.
- Su istanza di singoli organi o associati, lo stesso tipo di
procedimento è avviato dal Collegio per la pronuncia di parere
vincolante circa la proposta all'Assemblea di scioglimento di un organo
per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento.
A titolo di esempio, possono essere considerate causa
d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento
l'estrema e irrimediabile litigiosità dei componenti, oppure la
decadenza di componenti non reintegrabili con i primi dei non eletti.
In questo ultimo caso il Collegio tiene in considerazione anche la
prossimità della data prevista per il rinnovo di tutte le cariche
associative alla scadenza naturale del triennio.
- Il Collegio notifica a tutti i componenti dell'organo, al
Presidente nazionale e a tutti gli organi e le strutture
dell'Associazione l'avvio del procedimento che si svolgerà
secondo le modalità di cui all'art. 3.
- Il Collegio deve pronunciarsi definitivamente entro
30
giorni dalla data della notifica del procedimento, emettendo una
decisione motivata che preveda la non sussistenza delle cause di
scioglimento, ovvero, in caso di accertata fondatezza delle stesse, la
proposta di scioglimento dell'organo all'Assemblea generale.
- Nei 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, il
Presidente nazionale provvede alla convocazione dell'Assemblea generale,
per una data compresa tra il sessantesimo e il settantacinquesimo giorno
dal ricevimento stesso.
Art. 11 – Entrata in vigore
- Il presente
regolamento
entra in vigore dal 1.
dicembre
2007 e le sue disposizioni sostituiscono quelle del
Regolamento di disciplina del 30
ottobre
1997, che s'intende
contestualmente abrogato.