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Istituzione e ordinamento
dell'Albo professionale dei bibliotecari italiani

Bozza di proposte

Premessa

Il Comitato esecutivo nazionale, com'era nel suo programma e come è stato ribadito dal voto dell'Assemblea generale dei soci tenuta a Napoli, intende portare a discussione e votazione nel prossimo Congresso di Genova l'istituzione e l'ordinamento di un Albo professionale dei bibliotecari italiani, gestito direttamente dalla nostra Associazione sulle linee indicate dalle normative comunitarie, dalle più avanzate esperienze di analoghe associazioni straniere (in primo luogo la Library Association britannica, il cui albo è già riconosciuto in sede europea), e dalle indicazioni che pervengono dal CNEL, impegnato nell'elaborazione di un disegno di legge di riforma complessiva delle professioni nel nostro paese.
Con questo impegno, il CEN intende portare a una prima conclusione il percorso intrapreso formalmente dall'AIB nel Congresso di Viareggio del 1987: negli anni successivi è stato costruito un patrimonio importante di riflessione e di elaborazione, ma per ragioni in gran parte indipendenti dalla nostra volontà l'obiettivo del riconoscimento della professione bibliotecaria è rimasto privo di risultati concreti.

Siamo consapevoli che le proposte che presentiamo potranno richiedere ulteriori messe a punto, nel dibattito dei prossimi mesi, e che potrà essere necessario in futuro, sulla base sia dell'esperienza di applicazione sia delle attese riforme del quadro giuridico delle professioni, rivederle e migliorarle, forse aggiornando di conseguenza anche altri aspetti dell'organizzazione della nostra Associazione.
Tuttavia, riteniamo nostro dovere passare dalla fase, pur necessaria, della riflessione e della discussione, a quella dell'attuazione concreta, della sperimentazione e della valutazione, attraverso una prima realizzazione, per quanto perfettibile, di un obiettivo e di un'aspirazione che l'Associazione persegue da oltre dieci anni (e che aveva perseguito anche in fasi precedenti della sua storia, ma sempre senza risultati concreti).

Le proposte che seguono, e che offriamo alla più ampia discussione fra i soci, si basano sui seguenti principi:

  1. l'attività professionale è definita in maniera analoga alle nostre proposte di legge, come attività che richiede l'applicazione di conoscenze biblioteconomiche di carattere specialistico, attraverso un giudizio autonomo e responsabile;
  2. l'accesso all'albo è aperto a chi disponga di una formazione universitaria organica, con un minimo di esperienza professionale (come generalmente previsto nei paesi più avanzati);
  3. l'accesso è aperto anche a chi sia in possesso di titoli di formazione di livello inferiore, o della sola formazione acquisita in servizio o per studio personale (ossia non certificata), purché disponga di una esperienza professionale consistente, la cui durata compensi la carenza di formazione istituzionalizzata;
  4. una apposita Commissione verifica i requisiti di accesso e, soprattutto, l'acquisizione e l'esercizio effettivo della professionalità del bibliotecario;
  5. la competenza professionale da verificare non consiste in una conoscenza generale della biblioteconomia e dei campi affini, bensì nell'applicazione competente e responsabile di conoscenze di questo tipo nel contesto e nel campo in cui la persona effettivamente opera o ha operato;
  6. questa professionalità è verificata attraverso qualsiasi documentazione utile, e in particolare attraverso il curriculum, pubblicazioni o elaborati, relazioni dettagliate prodotte appositamente, e dichiarazioni o referenze altrui; può essere richiesta e fornita documentazione ulteriore o aggiornata;
  7. qualora permangano dubbi sull'effettivo possesso della competenza professionale richiesta, la Commissione può richiedere all'aspirante di sottoporsi a un colloquio;
  8. dopo l'ammissione all'Albo, si può essere sospesi o cancellati per procedimenti disciplinari, dimissioni o decadenza;
  9. è prevista una verifica periodica, a scadenze abbastanza lunghe, della sussistenza delle condizioni di ammissione all'Albo.


Art. 1: Istituzione dell'Albo

È istituito l'Albo professionale dei bibliotecari italiani (d'ora in poi Albo), tenuto dall'Associazione italiana biblioteche nelle forme previste dal presente regolamento.

Art. 2: Oggetto della professione del bibliotecario

Formano oggetto della professione del bibliotecario:
a) la selezione, la raccolta, il trattamento e la conservazione dei libri e dei documenti su qualsiasi supporto, nonché l'elaborazione e la diffusione primaria delle informazioni connesse alle predette attività, finalizzate alla conoscenza e alla fruizione da parte del pubblico o di categorie determinate;
b) l'organizzazione di raccolte librarie e documentarie, o di altre fonti di informazione pubblicamente disponibili, mediante l'elaborazione o l'adozione di metodologie di catalogazione e indicizzazione applicate alle diverse tipologie di materiale, sia esso manoscritto o a stampa, su supporto tradizionale o multimediale, o costituito da riproduzioni analogiche o digitali;
c) la progettazione, l'organizzazione, la direzione e la gestione di biblioteche o altre strutture, sia pubbliche sia private, che forniscano servizi bibliotecari e di documentazione al pubblico o a categorie determinate, di servizi bibliotecari e documentari e centri di documentazione sia pubblici sia privati, di centri di organizzazione e produzione di servizi bibliotecari e catalografici;
d) la valutazione di raccolte librarie e documentarie su qualsiasi supporto;
e) la ricerca e la didattica nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini.

Commento: La definizione riprende, con qualche modifica, le proposte di legge sul riconoscimento della professione elaborate dall'AIB nelle scorse legislature.

Art. 3: Competenza professionale richiesta per l'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo certifica la competenza professionale del socio, nel contesto e nel campo in cui questi opera o ha operato, ossia l'applicazione effettiva, in situazioni specifiche e attraverso la capacità di giudizio propria del professionista, delle conoscenze nel campo della biblioteconomia, della bibliografia, della documentazione, della scienza dell'informazione e delle altre discipline applicabili a servizi bibliotecari e documentari, acquisite sia attraverso attività di formazione ed aggiornamento, sia nell'ambito dell'esercizio professionale.

2. Sono requisiti per la domanda di iscrizione all'Albo, come precisato negli art. 4 e 5, il possesso di una formazione culturale e professionale e di una esperienza professionale adeguate.

3. La competenza professionale dell'aspirante è verificata dalla Commissione di cui all'art. 8, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui agli art. 4 e 5, attraverso le seguenti modalità:
a) esame del curriculum professionale e della documentazione presentata;
b) eventuale colloquio, finalizzato alla verifica di quanto dichiarato.

Commento: Le procedure di verifica previste per l'iscrizione all'Albo non hanno e non possono avere come oggetto l'insieme delle conoscenze professionali, come potrebbe avvenire negli esami finali di un percorso formativo o anche in un esame di Stato. Spetta alle istituzioni formative garantire, per il futuro, una formazione organica, cioè che comprenda tutte le conoscenze fondamentali necessarie ad operare professionalmente, nei diversi contesti e settori; qui l'AIB dovrebbe intervenire con funzioni consultive e, se possibile, di accreditamento.
La certificazione professionale verifica non le conoscenze in generale ma la loro effettiva applicazione, e questo è possibile solo nei settori e campi in cui effettivamente la persona opera, che per noi sono estremamente diversificati. Si verifica, cioè, che la persona operi professionalmente (conoscendo i metodi e i sistemi disponibili e applicando con giudizio i migliori e più appropriati) là dove opera, non che abbia anche qualche conoscenza (appresa in passato o per l'occasione) sui settori in cui non opera e sulle attività che non svolge.
Per semplicità di gestione, oltre che per il fatto che gran parte degli aspiranti saranno professionisti già conosciuti, si prevede che la verifica si basi essenzialmente sul curriculum e su ulteriore documentazione, ricorrendo al colloquio solo qualora sussistano dubbi (quindi anche come deterrente rispetto a dichiarazioni "gonfiate" o referenze compiacenti).

Art. 4: Requisiti per la domanda di iscrizione

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i soci, regolarmente iscritti all'AIB almeno per il terzo anno consecutivo, che siano in possesso di entrambi i requisiti seguenti:
a) titolo di studio universitario specifico, non inferiore alla laurea;
b) esperienza professionale documentata non inferiore a due anni, ridotti ad un anno qualora l'attività professionale sia stata svolta sotto la diretta supervisione di un iscritto all'Albo.

Commento: Anche se il successivo art. prevede requisiti diversi, è opportuno che un art. a sé specifichi quelli "ideali", accettati a livello internazionale e a cui tende la nostra azione. L'art. successivo va inteso come una serie di deroghe che tengono conto della realtà italiana attuale.
In entrambi i casi, non è praticabile un'elencazione di titoli specifici, sia per il numero potenzialmente elevato di titoli "marginali" (titoli non più rilasciati, titoli esteri), sia perché quelli attuali sono oggetto di varie e incerte proposte di radicale revisione.
Per quanto riguarda la supervisione, si tratta di una norma della Library Association, che sembra utile soprattutto per semplificare l'accertamento del requisito
b) e per coinvolgere e responsabilizzare i soci (come nel meccanismo delle referenze).
Il requisito di iscrizione all'AIB, che risponde alla pratica generale, tiene conto non solo dell'onere che la gestione dell'Albo comporta, ma soprattutto di due altri aspetti:
a) la rappresentatività e la forza dell'Associazione sono indispensabili per la rappresentatività dell'Albo (come indicato da uno dei principali criteri CNEL) e per la capacità dell'Associazione di farne riconoscere sempre più, nel tempo e in forme e modalità che potranno essere varie, il valore;
b) l'iscrizione continuativa testimonia l'impegno professionale della persona e, almeno induttivamente, il suo costante aggiornamento.

Art. 5: Requisiti sostitutivi

Il requisito di cui all'art. 4, punto a), può essere sostituito da uno dei requisiti seguenti:
a) possesso di un diploma di laurea non specifico e di un diploma o attestazione di formazione specifica di durata non inferiore a un anno (ovvero a 300 ore di attività didattica in senso stretto), unitamente a ulteriori due anni di esperienza professionale documentata;
b) possesso di un diploma di laurea non specifico, con almeno due esami e la dissertazione scritta su tematiche biblioteconomiche o documentarie, unitamente a ulteriori due anni di esperienza professionale documentata;
c) possesso di un diploma di scuola media superiore e di un diploma o attestazione di formazione specifica di durata non inferiore a un anno (ovvero a 300 ore di attività didattica in senso stretto), unitamente a ulteriori quattro anni di esperienza professionale documentata;
d) possesso di un diploma di laurea non specifico e di ulteriori quattro anni di esperienza professionale documentata;
e) possesso di un diploma di scuola media superiore e di ulteriori sei anni di esperienza professionale documentata.

Commento: Si è tenuto conto dell'attuale varietà di percorsi, nella grande maggioranza dei casi di autoformazione. Nel caso dei punti d) ed e) si rinuncia a richiedere una formazione istituzionalizzata, ma nella fase successiva verrà verificata la professionalità comunque acquisita (in servizio, attraverso lo studio individuale, la partecipazione a convegni, attività associative e di cooperazione, ecc.).
La "compensazione" fra titoli di formazione posseduti ed entità dell'esperienza professionale richiesta non ha lo scopo di valorizzare la pura anzianità, bensì di garantire equità di trattamento a persone che hanno seguito percorsi diversi, tenendo conto non solo della durata (peraltro nominale) dei percorsi di formazione ma anche della rilevanza della formazione acquisita.

Art. 6: Valutazione dei titoli di formazione

1. Per titolo di studio universitario specifico, come previsto dall'art. 4, si intende un titolo di studio universitario non inferiore alla laurea, anche rilasciato all'estero, la cui denominazione riguardi esplicitamente la biblioteconomia, la bibliografia, la documentazione o la scienza dell'informazione, ovvero i relativi settori di attività e figure professionali.

2. Il curriculum previsto, di durata non inferiore a due anni, deve comprendere, per un periodo complessivamente non inferiore a un anno, le discipline biblioteconomiche e documentarie, e può contemplare l'apporto di altre discipline (informatica, discipline giuridiche e amministrative, discipline economiche e statistiche, discipline filologiche e paleografiche, discipline storiche, ecc.).

3. La durata prevista è quella legale; le singole componenti del curriculum di studio sono ragguagliate proporzionalmente ad anni o frazioni di anno, anche qualora definite in forme diverse (crediti, ore di attività, ecc.).

4. Per diploma o attestazione di formazione specifica, come previsto dall'art. 5, si intende un titolo di studio o un attestato di formazione professionale la cui denominazione riguardi esplicitamente la biblioteconomia, la bibliografia, la documentazione o la scienza dell'informazione, ovvero i relativi settori di attività e figure professionali.

Commento: Non vengono elencati i singoli titoli, per le ragioni già notate all'art. 4. Dovrebbero comunque essere compresi tra i titoli specifici di cui all'art. 4 il diploma di Bibliotecario della Scuola speciale di Roma, i diplomi delle ex-Scuole di specializzazione pure biennali (Milano, Padova, Parma, ecc.) e la laurea in Conservazione dei beni culturali, indirizzo archivistico-librario, purché con un numero minimo di esami specifici (p.es., 5 in una scuola biennale che preveda 10 esami; 6 in una laurea quadriennale con 24 esami). Dovrebbero invece rientrare fra i titoli di livello inferiore (art. 5) i diplomi universitari per operatori dei beni culturali (sempre con un numero minimo di esami specifici, p.es. un terzo se la durata legale è di 3 anni), quelli delle scuole professionali che non richiedono la laurea (Scuola vaticana di biblioteconomia, Scuola IAL-CISL di Brescia), gli attestati di corsi di perfezionamento universitari (come il Master della Cattolica, che legalmente non è un titolo di studio) e di corsi professionali regionali di durata adeguata.

Art. 7: Valutazione dell'esperienza professionale

1. Si considerano esperienza professionale, ai fini degli art. 4 e 5, l'attività svolta presso strutture italiane e straniere, sia pubbliche sia private, con qualsiasi rapporto di lavoro o di prestazione professionale e con qualsiasi qualifica, nonché l'attività svolta in maniera non retribuita o con qualsiasi forma di compenso o rimborso (per esempio tirocinio, stage, volontariato), e l'attività libero-professionale, purché rientrino nell'ambito definito dagli art. 2 e 3.

2. Le attività professionali possono essere svolte a tempo parziale o integrate con attività di carattere non professionale (di supporto, esecutive, amministrative, ecc.), purché quelle professionali siano prevalenti.

Commento: La distinzione fra attività professionale e non professionale è ovviamente molto discussa e discutibile: la "bussola" è fornita dall'art. 2 e soprattutto dall'art. 3, che richiede di applicare con giudizio (quindi in maniera autonoma e responsabile) conoscenze biblioteconomiche che sono o dovrebbero essere oggetto di una formazione superiore. La Commissione, comunque, avrà a disposizione una documentazione dettagliata, o potrà richiederla.

Art. 8: Commissione per l'Albo professionale

1. Per l'esame delle domande di iscrizione all'Albo il Comitato esecutivo nazionale dell'Associazione italiana biblioteche nomina una Commissione permanente, con le modalità indicate nel presente articolo e, in prima applicazione, nell'art. 18.

2. La Commissione permanente per l'Albo professionale (d'ora in poi Commissione) è costituita da cinque soci, iscritti all'Albo, di particolare competenza ed esperienza in campo professionale e scientifico.

3. Ciascun componente della Commissione dura in carica per quattro anni e non può essere nominato per un secondo mandato consecutivo.

4. In caso di dimissioni o altro impedimento di uno o più membri, il CEN provvede a reintegrare la Commissione.

5. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quelli di componente del Comitato esecutivo nazionale, del Consiglio nazionale dei presidenti regionali, del Collegio sindacale, del Collegio dei probiviri, nonché con gli incarichi di Segretario e di Tesoriere dell'AIB.

Commento: La durata è stabilita per i singoli componenti e non per la Commissione nel suo complesso, sia per le norme transitorie che prevedono la presenza di soci d'onore che possono essere disponibili per un periodo limitato, sia per l'esigenza di garantire la continuità di giudizio in un campo così delicato.

Art. 9: Funzionamento della Commissione

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno un Presidente, che la convoca e la presiede.

2. La Commissione ha facoltà di nominare uno o più segretari, scelti fuori di essa, per l'istruzione delle domande, la redazione dei verbali e la cura di ogni altra utile documentazione.

3. La Commissione delibera con la presenza di tutti i componenti.

Art. 10: Domande di iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo è deliberata dalla Commissione su domanda del socio interessato.

2. La domanda di iscrizione deve contenere le generalità complete dell'interessato ed essere accompagnata da un curriculum che elenchi le esperienze di formazione e aggiornamento, le attività professionali e quelle scientifiche, di ricerca e didattiche svolte.

3. Il socio può allegare, redigendone un elenco, ogni documento ritenuto utile alla valutazione, e in particolare:
a) certificati, attestati, ecc.;
b) materiali illustrativi delle proprie attività professionali, di formazione, ecc.;
c) pubblicazioni, elaborati di servizio, dissertazioni elaborate per corsi di studio o corsi di formazione, ecc.;
d) una relazione dettagliata sulle proprie attività di formazione, di lavoro, di ricerca, ecc., da cui si evincano la conoscenza e l'applicazione competente di metodi, strumenti e criteri professionali;
e) dichiarazioni (referenze) firmate da iscritti all'Albo che ne abbiano direttamente seguito attività professionali, di formazione, ricerca, ecc.

4. La documentazione presentata non è soggetta ad alcuna formalità, salvo l'apposizione della firma su ciascuna unità, così come sul curriculum e sull'elenco della documentazione stessa.

Commento: Le modalità previste sono tutte quelle contemplate in casi analoghi, con lo scopo di permettere:
1) la presentazione di un semplice curriculum quando competenza e attività siano generalmente noti;
2) la presentazione di tutta la documentazione ulteriore di cui il socio sia in possesso;
3) in mancanza o in aggiunta ad attività formalmente documentabili (quali corsi, incarichi, pubblicazioni), la possibilità di una "autodescrizione" sufficientemente dettagliata;
4) quando possibile, e soprattutto in mancanza di documentazione formale, il coinvolgimento come "garanti" di altri soci iscritti, coerentemente col principio che una professione si autoregola attraverso il giudizio dei "pari", non di un'istanza superiore.
Qualora la documentazione sia insufficiente o, soprattutto, in caso di dubbio sull'effettivo possesso della professionalità richiesta, la Commissione può richiedere un colloquio, come prevede l'art. seguente.

Art. 11: Valutazione delle domande

1. Entro sei mesi dalla ricezione della domanda, la Commissione provvede al suo esame e alla relativa deliberazione.

2. I membri della Commissione possono provvedere individualmente all'esame della documentazione pervenuta, conservata presso la sede dell'AIB, e fare ricorso ad ogni altra fonte pubblicamente disponibile per l'eventuale riscontro di quanto dichiarato nelle domande.

3. La Commissione delibera:
a) l'iscrizione all'Albo del candidato, con almeno quattro voti favorevoli, ovvero
b) la richiesta motivata al candidato stesso di fornire alla Commissione, entro sei mesi, ulteriore documentazione, idonea a comprovare i requisiti di cui agli art. 4 e 5 e/o la competenza professionale di cui all'art. 3, ovvero
c) la richiesta al candidato stesso di presentarsi a colloquio con la Commissione, in una o più date stabilite con almeno trenta giorni di preavviso, per la verifica di cui all'art. 3, ovvero
d) il rigetto motivato della domanda, per insussistenza dei requisiti di cui agli art. 4 e 5 e/o delle competenze di cui all'art. 3.

4. La documentazione integrativa di cui al punto b) può comprendere requisiti, titoli ed esperienze conseguiti successivamente alla prima domanda. Entro sei mesi dalla ricezione dell'integrazione la Commissione delibera nuovamente sulla domanda, nelle modalità previste dal comma precedente. Qualora non pervengano alla Commissione le integrazioni richieste, la domanda di iscrizione viene archiviata.

5. Le domande accolte sono conservate nell'Archivio dell'AIB, unitamente alla documentazione presentata (con l'eccezione di pubblicazioni, elaborati e materiali illustrativi, che possono essere restituiti all'interessato, su sua richiesta e a sue spese, o destinati, senza alcun vincolo di accessione o di conservazione, alla Biblioteca dell'AIB). Ogni iscritto all'Albo ha diritto di prenderne visione.

6. Le domande non accolte sono pure conservate nell'Archivio dell'AIB, unitamente alla documentazione presentata, per un periodo non inferiore a cinque anni, e la loro consultazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione.

Commento: Si prevede che la Commissione valuti, in linea di massima, se le informazioni e la documentazione fornite siano sufficienti ad evincere la professionalità del socio, o se si debba richiedere una presentazione più esauriente e convincente delle sue attività (attraverso la relazione o le dichiarazioni previste dall'art. precedente); l'eventualità del colloquio è finalizzata soprattutto alla verifica di presentazioni che suscitino dubbi.
Per l'ascrizione si richiede una maggioranza qualificata, perché quella minima (3 su 5), pur sufficiente in generale per una deliberazione, non pare adeguata a una "garanzia" o "certificazione": una maggioranza minima vorrebbe dire che due membri della Commissione ritengono non valida o almeno non provata la professionalità dell'aspirante. Non si richiede un giudizio unanime, tuttavia, perché non possano verificarsi pregiudiziali individuali o personalistiche.

Art. 12: Definizione e diffusione di criteri di valutazione ed esemplificazione dei requisiti richiesti

1. La Commissione, nell'interesse della equità, trasparenza e funzionalità della propria azione, può deliberare, a maggioranza semplice, criteri di valutazione dei requisiti e/o delle competenze professionali, all'interno delle indicazioni generali fornite dal presente regolamento.

2. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno e sentito il Comitato esecutivo nazionale, può diffondere criteri di valutazione ed elenchi di requisiti ritenuti validi per l'iscrizione all'Albo, anche attraverso forme di collegamento con le istituzioni formative.

Commento: Si può prevedere, in futuro, che l'AIB svolga una funzione di accreditamento delle attività di formazione e/o svolga in proprio attività di formazione anche a distanza finalizzate al raggiungimento di requisiti di formazione uniforme. Il CNEL, per esempio, attribuisce particolare importanza all'attività di formazione svolta dall'Associazione o al controllo che essa esercita su quella svolta da altri.

Art. 13: Contenuto e aggiornamento dell'Albo

1. L'Albo indica, per ciascun iscritto, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la località di residenza e la data di iscrizione.

2. L'Albo viene tenuto aggiornato dalla Segreteria nazionale dell'AIB e periodicamente pubblicato o diffuso in ogni forma opportuna; vengono altresì pubblicati o diffusi elenchi delle nuove iscrizioni.

3. A ciascun iscritto che ne faccia richiesta viene rilasciata idonea certificazione.

4. L'iscritto all'Albo può indicare questa qualità nella propria attività professionale, per esteso ("ascritto all'Albo italiano dei bibliotecari") o con la sigla AAIB.

Commento: L'indicazione formalizzata dell'iscrizione all'Albo è usuale nel mondo anglosassone e viene prevista, in forme da definire, dai progetti del CNEL. Formula e sigla sono puramente esemplificativi.

Art. 14: Sospensione e cancellazione dall'Albo per sanzioni disciplinari o dichiarazioni non veritiere

1. La Commissione delibera, a maggioranza semplice, sulla sospensione o cancellazione dall'Albo degli iscritti che siano stati oggetto di una sanzione disciplinare da parte del Collegio dei probiviri. Su comunicazione motivata del Collegio dei probiviri, la Commissione può deliberare, inoltre, la sospensione temporanea dell'iscritto in attesa di giudizio disciplinare.

2. La Commissione delibera, a maggioranza semplice, sulla sospensione o sulla cancellazione dall'Albo di chi vi sia stato iscritto sulla base di dichiarazioni non veritiere sue o altrui, provvedendo nel contempo a fornire la documentazione al Collegio dei probiviri, per l'eventuale procedimento disciplinare a carico degli interessati.

Art. 15: Sospensione e cancellazione dall'Albo per dimissioni o morosità

1. Coloro che non desiderano più essere iscritti all'Albo devono presentare le loro dimissioni per iscritto e possono successivamente richiedere una nuova iscrizione con le procedure ordinarie.

2. Alla scadenza dei termini per il versamento delle quote associative, la Segreteria nazionale dell'AIB provvede d'ufficio a sospendere dall'Albo gli iscritti morosi, che vengono reintegrati alla ricezione delle quote stesse. La sospensione e la riammissione vengono comunicate alla Commissione e registrate per eventuali controversie, ma non alterano la data di iscrizione all'Albo e non vengono riportate nella sua pubblicazione o diffusione.

3. Alla scadenza dei termini previsti dallo Statuto per la decadenza dei soci morosi, la Segreteria nazionale provvede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo di coloro che siano stati dichiarati decaduti da soci dell'Associazione, informandone la Commissione e mantenendone la registrazione in un elenco separato che non fa parte dell'Albo.

4. I soci dichiarati decaduti che siano stati riammessi nell'Associazione possono chiedere di essere reintegrati nell'Albo con le procedure ordinarie.

Art. 16: Verifica periodica delle condizioni di iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo ha validità per l'anno in corso e i cinque anni solari successivi. Entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità la Segreteria nazionale invita gli iscritti in scadenza e presentare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, domanda di conferma dell'iscrizione, accompagnata da un curriculum delle attività professionali, di aggiornamento, ecc., che specifichi in particolare quelle svolte nell'ultimo quinquennio. Anche alla domanda di conferma è possibile allegare ogni eventuale documentazione utile.

2. Sulle domande di conferma la Commissione delibera entro sei mesi, con le stesse modalità previste dall'art. 11.

3. La conferma ha validità pari alla prima iscrizione.

4. L'iscritto che non presenti domanda di conferma nel termine sopra indicato è sospeso dall'Albo a partire dal 1º gennaio successivo. L'iscritto viene reintegrato nell'Albo qualora la domanda di conferma venga presentata e accolta dalla Commissione entro i due anni successivi, trascorsi i quali la Segreteria procede alla cancellazione, come previsto dall'art. 15.

Commento: La verifica periodica della professionalità è una esigenza molto sentita (anche nei progetti del CNEL) anche se onerosa e quindi poco diffusa. La soluzione proposta vuole rappresentare un compromesso praticabile, con una verifica che si prevede assai semplificata e relativa annualmente al 15% circa degli iscritti.
Potrebbe essere previsto in futuro anche un "secondo livello" dell'Albo, riservato - come la
fellowship della Library Association - a soci che abbiano maturato un'esperienza professionale superiore (di direzione e organizzazione, consulenza, ricerca, ecc.).

Art. 17: Ricorsi nei confronti della Commissione

1. Nei confronti degli atti della Commissione è possibile ricorrere nelle seguenti forme:
a) richiesta motivata di riesame, a cui la Commissione è tenuta a dare risposta entro tre mesi;
b) ricorso al Collegio dei probiviri, salvo che per la cancellazione o sospensione dovuta a provvedimento disciplinare.

2. Nel secondo caso, il Collegio dei probiviri trasmette il proprio parere alla Commissione, che è tenuta a deliberare entro tre mesi in maniera definitiva.

Art. 18: Prima costituzione della Commissione e norme transitorie

1. Nella sua prima costituzione la Commissione permanente per l'Albo professionale è composta da tre membri, designati dal CEN fra i soci d'onore dell'Associazione italiana biblioteche.

2. Il CEN invita la Commissione a iscrivere all'Albo, nel corso della prima seduta e prima di iniziare l'esame delle domande pervenute, i nomi dei soci d'onore viventi, compresi i componenti della Commissione stessa. L'iscrizione dei soci d'onore non richiede domanda né alcuna documentazione ma diviene effettiva, per coloro che non fanno parte della Commissione, con l'acquisizione del consenso scritto.

3. La Commissione costituita da tre membri delibera con la presenza di tutti i componenti e a maggioranza.

4. La composizione della Commissione viene portata a cinque membri, designati con le modalità previste dall'art. 8, entro due anni dalla sua prima costituzione. Nella prima seduta con la composizione ordinaria la Commissione provvede all'elezione o rielezione del Presidente e da quel momento cessano di avere applicazione tutte le norme transitorie comprese nel presente articolo.

Commento: Il ricorso ai soci d'onore evita l'"ingorgo" rappresentato da una commissione di non iscritti che deve iscrivere i propri componenti. Nel caso dei soci d'onore, infatti, l'"opera eccezionale" svolta in campo bibliotecario è già stata deliberata nelle forme previste dallo Statuto. La Commissione mantiene la sua composizione, nei due anni previsti da queste norme transitorie, anche in caso di sostituzione di uno o più dei soci d'onore che ne fanno parte. Il passaggio alla composizione ordinaria non incide sulla durata del mandato di ciascun componente, fissata dall'art. 8.


Copyright AIB 1998-01-04, ultimo aggiornamento 1998-12-10 a cura di Ilaria Brancatisano
URL:http://www.aib.it/aib/cen/albo2.htm

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