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Istituzione e ordinamento dell'Albo professionale italiano dei bibliotecari

Approvato dall'Assemblea generale dei soci, Genova, 1998-05-29; modificato dall'Assemblea straordinaria, Roma, 1999-05-17 (nella denominazione stessa dell'Albo, art. 1 e 13, "Albo professionale italiano dei bibliotecari" in luogo di "Albo professionale dei bibliotecari italiani", correzione necessaria perchè all'Albo possono accedere anche coloro che non sono di nazionalità italiana.
Per effetto delle nuove denominazioni nello Statuto in vigore da 2007-11-30, ovunque leggasi 'associato' in luogo di 'socio'.

Abrogato dall'Assemblea generale degli Associati, Firenze 2010-11-04

 

Art. 1.   Istituzione dell'Albo

È istituito l'Albo professionale italiano dei bibliotecari (d'ora in poi Albo), tenuto dall'Associazione italiana biblioteche nelle forme previste dal presente regolamento.

Art. 2.   Oggetto della professione del bibliotecario

Formano oggetto della professione del bibliotecario:

  1. la selezione, la raccolta, il trattamento e la conservazione dei libri e dei documenti su qualsiasi supporto, nonché l'elaborazione e la diffusione primaria delle informazioni connesse alle predette attività, finalizzate alla conoscenza e alla fruizione da parte del pubblico o di categorie determinate;
  2. l'organizzazione di raccolte librarie e documentarie, o di altre fonti di informazione pubblicamente disponibili, mediante l'elaborazione o l'adozione di metodologie di catalogazione e indicizzazione applicate alle diverse tipologie di materiale, sia esso manoscritto o a stampa, su supporto tradizionale o multimediale, o costituito da riproduzioni analogiche o digitali;
  3. la progettazione, l'organizzazione, la direzione e la gestione di biblioteche o altre strutture, sia pubbliche sia private, che forniscano servizi bibliotecari e di documentazione al pubblico o a categorie determinate, di servizi bibliotecari e documentari e centri di documentazione sia pubblici sia privati, di centri di organizzazione e produzione di servizi bibliotecari e catalografici;
  4. la valutazione di raccolte librarie e documentarie su qualsiasi supporto;
  5. la ricerca e la didattica nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini.

Art. 3.   Competenza professionale richiesta per l'iscrizione

  1. L'iscrizione all'Albo certifica la competenza professionale del socio, nel contesto e nel campo in cui questi opera o ha operato, ossia l'applicazione effettiva, in situazioni specifiche e attraverso la capacità di giudizio propria del professionista, delle conoscenze nel campo della biblioteconomia, della bibliografia, della documentazione, della scienza dell'informazione e delle altre discipline applicabili a servizi bibliotecari e documentari, acquisite sia attraverso attività di formazione ed aggiornamento, sia nell'ambito dell'esercizio professionale.
  2. Sono requisiti per la domanda di iscrizione all'Albo, come precisato negli art. 4 e 5, il possesso di una formazione culturale e professionale e di una esperienza professionale adeguate.
  3. La competenza professionale dell'aspirante è verificata dalla Commissione di cui all'art. 8, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui agli art. 4 e 5, attraverso le seguenti modalità:
    1. esame del curriculum professionale e della documentazione presentata;
    2. eventuale colloquio, finalizzato alla verifica di quanto dichiarato.

Art. 4.   Requisiti per la domanda di iscrizione

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i soci, regolarmente iscritti all'AIB almeno per il terzo anno consecutivo, che siano in possesso di entrambi i requisiti seguenti:

  1. titolo di studio universitario specifico, non inferiore alla laurea;
  2. esperienza professionale documentata non inferiore a due anni, ridotti ad un anno qualora l'attività professionale sia stata svolta sotto la diretta supervisione di un iscritto all'Albo.

Art. 5.   Requisiti sostitutivi

Il requisito di cui all'art. 4, punto a), può essere sostituito da uno dei requisiti seguenti:

  1. possesso di un diploma di laurea non specifico e di un diploma o attestazione di formazione specifica di durata non inferiore a un anno (ovvero a 300 ore di attività didattica in senso stretto), unitamente a ulteriori due anni di esperienza professionale documentata;
  2. possesso di un diploma di laurea non specifico, con almeno due esami e la dissertazione scritta su tematiche biblioteconomiche o documentarie, unitamente a ulteriori due anni di esperienza professionale documentata;
  3. possesso di un diploma di scuola media superiore e di un diploma o attestazione di formazione specifica di durata non inferiore a un anno (ovvero a 300 ore di attività didattica in senso stretto), unitamente a ulteriori quattro anni di esperienza professionale documentata;
  4. possesso di un diploma di laurea non specifico, unitamente a ulteriori quattro anni di esperienza professionale documentata;
  5. possesso di un diploma di scuola media superiore, unitamente a ulteriori sei anni di esperienza professionale documentata.

Art. 6.   Valutazione dei titoli di formazione

  1. Per titolo di studio universitario specifico, come previsto dall'art. 4, si intende un titolo di studio universitario non inferiore alla laurea, anche rilasciato all'estero, la cui denominazione riguardi esplicitamente la biblioteconomia, la bibliografia, la documentazione o la scienza dell'informazione, ovvero i relativi settori di attività e figure professionali.
  2. Il curriculum previsto, di durata non inferiore a due anni, deve comprendere, per un periodo complessivamente non inferiore a un anno, le discipline biblioteconomiche e documentarie, e può contemplare l'apporto di altre discipline (informatica, discipline giuridiche e amministrative, discipline economiche e statistiche, discipline filologiche e paleografiche, discipline storiche, ecc.).
  3. La durata considerata è quella legale; le singole componenti del curriculum di studio sono ragguagliate proporzionalmente ad anni o frazioni di anno, anche qualora definite in forme diverse (crediti, ore di attività, ecc.).
  4. Per diploma o attestazione di formazione specifica, come previsto dall'art. 5, si intende un titolo di studio o un attestato di formazione professionale la cui denominazione riguardi esplicitamente la biblioteconomia, la bibliografia, la documentazione o la scienza dell'informazione, ovvero i relativi settori di attività e figure professionali.

Art. 7.   Valutazione dell'esperienza professionale

  1. Si considerano esperienza professionale, ai fini degli art. 4 e 5, l'attività svolta presso strutture italiane e straniere, sia pubbliche sia private, con qualsiasi rapporto di lavoro o di prestazione professionale e con qualsiasi qualifica, nonché l'attività svolta in maniera non retribuita o con qualsiasi forma di compenso o rimborso (per esempio tirocinio, stage, volontariato), e l'attività libero-professionale, purché rientrino nell'ambito definito dagli art. 2 e 3.
  2. Le attività professionali possono essere svolte a tempo parziale o integrate con attività di carattere non professionale (di supporto, esecutive, amministrative, ecc.), purché quelle professionali siano prevalenti.

Art. 8.   Commissione per l'Albo professionale

  1. Per l'esame delle domande di iscrizione all'Albo il Comitato esecutivo nazionale dell'Associazione italiana biblioteche nomina una Commissione permanente, con le modalità indicate nel presente articolo e, in prima applicazione, nell'art. 18.
  2. La Commissione permanente per l'Albo professionale (d'ora in poi Commissione) è costituita da cinque soci, iscritti all'Albo, di particolare competenza ed esperienza in campo professionale e scientifico.
  3. Ciascun componente della Commissione dura in carica per quattro anni e non può essere nominato per un secondo mandato consecutivo.
  4. In caso di dimissioni o altro impedimento di uno o più membri, il CEN provvede a reintegrare la Commissione.
  5. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quelli di componente del Comitato esecutivo nazionale, del Consiglio nazionale dei presidenti regionali, del Collegio sindacale, del Collegio dei probiviri, nonché con gli incarichi di Segretario e di Tesoriere dell'AIB.

Art. 9.   Funzionamento della Commissione

  1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno un Presidente, che la convoca e la presiede.
  2. La Commissione ha facoltà di nominare uno o più segretari, scelti fuori di essa, per l'istruzione delle domande, la redazione dei verbali e la cura di ogni altra utile documentazione.
  3. La Commissione delibera con la presenza di tutti i componenti e a maggioranza, salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 3, punto a).

Art. 10.   Domande di iscrizione

  1. L'iscrizione all'Albo è deliberata dalla Commissione su domanda del socio interessato.
  2. La domanda di iscrizione deve contenere le generalità complete dell'interessato ed essere accompagnata da un curriculum che elenchi le esperienze di formazione e aggiornamento, le attività professionali e quelle scientifiche, di ricerca e didattiche svolte.
  3. Il socio può allegare, redigendone un elenco, ogni documento ritenuto utile alla valutazione, e in particolare:
    1. certificati, attestati, ecc.;
    2. materiali illustrativi delle proprie attività professionali, di formazione, ecc.;
    3. pubblicazioni, elaborati di servizio, dissertazioni elaborate per
    4. una relazione dettagliata sulle proprie attività di formazione, di lavoro, di ricerca, ecc., da cui si evincano la conoscenza e l'applicazione competente di metodi, strumenti e criteri professionali;
    5. dichiarazioni (referenze) firmate da iscritti all'Albo che ne abbiano direttamente seguito attività professionali, di formazione, ricerca, ecc.
  4. La documentazione presentata non è soggetta ad alcuna formalità, salvo l'apposizione della firma su ciascuna unità, così come sul curriculum e sull'elenco della documentazione stessa.

Art. 11.   Valutazione delle domande

  1. Entro sei mesi dalla ricezione della domanda, la Commissione provvede al suo esame e alla relativa deliberazione.
  2. I membri della Commissione possono provvedere individualmente all'esame della documentazione pervenuta, conservata presso la sede dell'AIB, e fare ricorso ad ogni altra fonte pubblicamente disponibile per l'eventuale riscontro di quanto dichiarato nelle domande.
  3. La Commissione delibera:
    1. l'iscrizione all'Albo del candidato, con almeno quattro voti favorevoli, ovvero
    2. la richiesta motivata al candidato stesso di fornire alla Commissione, entro sei mesi, ulteriore documentazione, idonea a comprovare i requisiti di cui agli art. 4 e 5 e/o la competenza professionale di cui all'art. 3, ovvero
    3. la richiesta al candidato stesso di presentarsi a colloquio con la Commissione, in una o più date stabilite con almeno trenta giorni di preavviso, per la verifica di cui all'art. 3, ovvero
    4. il rigetto motivato della domanda, per insussistenza dei requisiti di cui agli art. 4 e 5 e/o delle competenze di cui all'art. 3.
  4. La documentazione integrativa di cui al punto b) può comprendere requisiti, titoli ed esperienze conseguiti successivamente alla prima domanda. Entro sei mesi dalla ricezione dell'integrazione la Commissione delibera nuovamente sulla domanda, nelle modalità previste dal comma precedente. Qualora non pervengano alla Commissione le integrazioni richieste, la domanda di iscrizione viene archiviata.
  5. Le domande accolte sono conservate nell'Archivio dell'AIB, unitamente alla documentazione presentata (con l'eccezione di pubblicazioni, elaborati e materiali illustrativi, che possono essere restituiti all'interessato, su sua richiesta e a sue spese, o destinati, senza alcun vincolo di accessione o di conservazione, alla Biblioteca dell'AIB). Ogni iscritto all'Albo ha diritto di prenderne visione.
  6. Le domande non accolte sono pure conservate nell'Archivio dell'AIB, unitamente alla documentazione presentata, per un periodo non inferiore a cinque anni, e la loro consultazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione.

Art. 12.   Definizione e diffusione di criteri di valutazione ed esemplificazione dei requisiti richiesti

  1. La Commissione, nell'interesse della equità, trasparenza e funzionalità della propria azione, può deliberare criteri di valutazione dei requisiti e/o delle competenze professionali, all'interno delle indicazioni generali fornite dal presente regolamento.
  2. La Commissione, sentito il Comitato esecutivo nazionale, può diffondere criteri di valutazione ed elenchi di requisiti ritenuti validi per l'iscrizione all'Albo, anche attraverso forme di collegamento con le istituzioni formative.

Art. 13.   Contenuto e aggiornamento dell'Albo

  1. L'Albo indica, per ciascun iscritto, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la località di residenza e la data di iscrizione.
  2. L'Albo viene tenuto aggiornato dalla Segreteria nazionale dell'AIB e periodicamente pubblicato o diffuso in ogni forma opportuna; vengono altresì pubblicati o diffusi elenchi delle nuove iscrizioni.
  3. A ciascun iscritto che ne faccia richiesta viene rilasciata idonea certificazione.
  4. L'iscritto all'Albo può indicare questa qualità nella propria attività professionale, per esteso ("iscritto all'Albo professionale italiano dei bibliotecari") o con la sigla APIB.

Art. 14.   Sospensione e cancellazione dall'Albo per sanzioni disciplinari o dichiarazioni non veritiere

  1. La Commissione delibera sulla sospensione o cancellazione dall'Albo degli iscritti che siano stati oggetto di una sanzione disciplinare da parte del Collegio dei probiviri. Su comunicazione motivata del Collegio dei probiviri, la Commissione può deliberare, inoltre, la sospensione temporanea dell'iscritto in attesa di giudizio disciplinare.
  2. La Commissione delibera sulla sospensione o sulla cancellazione dall'Albo di chi vi sia stato iscritto sulla base di dichiarazioni non veritiere sue o altrui, provvedendo nel contempo a fornire la documentazione al Collegio dei probiviri, per l'eventuale procedimento disciplinare a carico degli interessati.

Art. 15.   Sospensione e cancellazione dall'Albo per dimissioni o morosità

  1. Coloro che non desiderano più essere iscritti all'Albo devono presentare le loro dimissioni per iscritto e possono successivamente richiedere una nuova iscrizione con le procedure ordinarie.
  2. Alla scadenza dei termini per il versamento delle quote associative, la Segreteria nazionale dell'AIB provvede d'ufficio a sospendere dall'Albo gli iscritti morosi, che vengono reintegrati alla ricezione delle quote stesse. La sospensione e la riammissione vengono comunicate alla Commissione e registrate per eventuali controversie, ma non alterano la data di iscrizione all'Albo e non vengono riportate nella sua pubblicazione o diffusione.
  3. Alla scadenza dei termini previsti dallo Statuto per la decadenza dei soci morosi, la Segreteria nazionale provvede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo di coloro che siano stati dichiarati decaduti da soci dell'Associazione, informandone la Commissione e mantenendone la registrazione in un elenco separato che non fa parte dell'Albo.
  4. I soci dichiarati decaduti che siano stati riammessi nell'Associazione possono chiedere di essere reintegrati nell'Albo con le procedure ordinarie.

Art. 16.   Verifica periodica delle condizioni di iscrizione all'Albo

  1. L'iscrizione all'Albo ha validità per l'anno in corso e i cinque anni solari successivi. Entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità la Segreteria nazionale invita gli iscritti in scadenza e presentare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, domanda di conferma dell'iscrizione, accompagnata da un curriculum delle attività professionali, di aggiornamento, ecc., che specifichi in particolare quelle svolte nell'ultimo quinquennio. Anche alla domanda di conferma è possibile allegare ogni eventuale documentazione utile.
  2. Sulle domande di conferma la Commissione delibera entro sei mesi, con le stesse modalità previste dall'art. 11.
  3. La conferma ha validità pari alla prima iscrizione.
  4. L'iscritto che non presenti domanda di conferma nel termine sopra indicato è sospeso dall'Albo a partire dal 1º gennaio successivo. L'iscritto viene reintegrato nell'Albo qualora la domanda di conferma venga presentata e accolta dalla Commissione entro i due anni successivi, trascorsi i quali la Segreteria procede alla cancellazione, come previsto dall'art. 15.

Art. 17.   Ricorsi nei confronti della Commissione

  1. Nei confronti degli atti della Commissione è possibile ricorrere nelle seguenti forme:
    1. richiesta motivata di riesame, a cui la Commissione è tenuta a dare risposta entro tre mesi;
    2. ricorso al Collegio dei probiviri, salvo che per la cancellazione o sospensione dovuta a provvedimento disciplinare.
  2. Nel secondo caso, il Collegio dei probiviri trasmette il proprio parere alla Commissione, che è tenuta a deliberare entro tre mesi in maniera definitiva.

Art. 18.   Prima costituzione della Commissione e norme transitorie

  1. Nella sua prima costituzione la Commissione permanente per l'Albo professionale è composta da tre membri, designati dal CEN fra i soci d'onore o gli ex presidenti dell'Associazione italiana biblioteche.
  2. Il CEN invita la Commissione a iscrivere all'Albo, nel corso della prima seduta e prima di iniziare l'esame delle domande pervenute, i nomi dei soci d'onore viventi, compresi i componenti della Commissione stessa. L'iscrizione dei soci d'onore non richiede domanda né alcuna documentazione ma diviene effettiva, per coloro che non fanno parte della Commissione, con l'acquisizione del consenso scritto.
  3. La Commissione costituita da tre membri delibera con la presenza di tutti i componenti e a maggioranza.
  4. La composizione della Commissione viene portata a cinque membri, designati con le modalità previste dall'art. 8, entro due anni dalla sua prima costituzione. Nella prima seduta con la composizione ordinaria la Commissione provvede all'elezione o rielezione del Presidente e da quel momento cessano di avere applicazione tutte le norme transitorie comprese nel presente articolo.

Copyright AIB 1998-01-04, aggiornamento 1998-06-15 (rev. 2010-11-29) a cura della Redazione AIB-WEB.
URL: <http://www.aib.it/aib/cen/albo.htm>


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