AIB. Sezione Toscana. Bibelot, n. 2
(2006)
Uno strumento per far funzionare il controllo bibliografico nazionale
di Alessandro Sardelli
Al fine di costituire l'Archivio nazionale della produzione editoriale e gli archivi regionali, la nuova Legge 15 aprile 2004, n. 106 definisce le tipologie di documenti che, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione adottato, devono essere depositati, entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico, presso gli istituti depositari indicati dal DPR 3 Maggio 2006, n. 252.
Finalmente è stato pubblicato il Regolamento recante le norme in materia di deposito legale (G.U. 18/8/2006, n. 191). Trova così applicazione la legge 15 aprile 2004, n.106, che regolamenta il deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico. Si conclude quindi una vicenda che ha fatto discutere per quasi trent'anni i bibliotecari italiani. Dal 2 settembre di quest'anno è infatti abrogata la legge 2 febbraio 1939, n.374, nata per il controllo preventivo delle pubblicazioni durante il Regime fascista, con cui si è continuato a regolamentare fino ad oggi in Italia il deposito legale. Adesso entra in vigore una nuova normativa, che considera il deposito legale uno strumento per "conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana". Meglio tardi che mai. Anche se rimane il rammarico per il ritardo accumulato. Basti pensare che il Congresso internazionale sulle bibliografie nazionali, in cui fu indicato come finalità esclusiva del deposito legale proprio l'informazione e il controllo bibliografico nazionale, si tenne a Parigi nel 1977. C'è poi da dire che l'impostazione radicalmente diversa dell'attuale legge dalla precedente non è di per sé garanzia di funzionamento, né si può pensare di far rispettare la legge solo affidandosi alle sanzioni pecuniarie che pure prevede. Occorrerà svolgere una grande campagna di sensibilizzazione, specialmente verso gli editori e soprattutto verso gli editori non commerciali e coloro che producono documentazione digitale. Si dovrà, in altre parole, generalizzare quella pratica del deposito legale volontario, che ha già dato buoni risultati alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e che oggi trova legittimazione nell'attuale normativa. Infatti, la nuova legge sul deposito legale e il suo Regolamento d'attuazione hanno un impianto che prevede l'assunzione di responsabilità differenti da parte di diversi interlocutori: da un lato i soggetti obbligati al deposito (gli editori o comunque i responsabili della diffusione delle pubblicazioni) e da un altro lato gli istituti depositari (le due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, per dare continuità all'archivio nazionale della produzione editoriale, gli istituti individuati in ogni Regione, per creare l'archivio della produzione editoriale regionale, e alcune biblioteche speciali, per raccogliere e conservare particolari categorie di documenti: la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, la Biblioteca della Camera dei Deputati, il Consiglio nazionale delle ricerche, la Discoteca di Stato, l'Istituto nazionale per la grafica e la Cineteca Nazionale). Ma devono ancora essere designati gli istituti che avranno il compito di essere depositari della produzione editoriale regionale, in quanto il Regolamento prevede che siano designati dalla Conferenza unificata fra Stato, Regioni, città e autonomie locali, in base alle proposte avanzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma o, in mancanza d'indicazioni da parte loro, dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Un aspetto innovativo della nuova legge è la definizione di modalità di deposito e acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica, in altre parole: Internet. Qui la strada si fa stretta e la scelta è stata quella di rinviare la definizione delle modalità di deposito a un successivo regolamento, senza per altro stabilire entro quanto tempo dovrà essere predisposto. Per cui, per adesso, il Regolamento di attuazione della legge 106/2004, si limita ad avviare una sperimentazione che utilizzerà forme volontarie di deposito legale, per poi arrivare - ma non si sa bene quando sarà possibile - a stipulare appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito legale, coinvolgendo anche le rispettive associazioni di categoria e prevedendo forme automatiche di raccolta (harvesting). Insomma, non vorremmo che questa scelta, a dir poco approssimativa di concepire un regolamento, fosse un modo per evitare di fare le scelte operative che sarebbe invece necessario fare per realizzare il controllo bibliografico nazionale anche della produzione editoriale che circola in Internet. Se la scelta di prevedere, fra le categorie di documenti destinati al deposito legale, anche quelli "diffusi tramite rete informatica" è stata coraggiosa, si dovrà però avere anche il coraggio di applicare la nuova legge con un'ottica che guardi al futuro, affrontando il problema di avere un sistema bibliografico nazionale coordinato e in grado di essere coerente con le esigenze dell'attuale e futura comunicazione scritta. Sarebbe insomma necessario avere una politica bibliotecaria e bibliografica nazionale in grado di affrontare i problemi connessi alla raccolta di qualsiasi documento sia prodotto in Italia per esprimere, attraverso la scrittura le immagini e il suono, un messaggio da rendere noto e far circolare in pubblico, sia nella forma a stampa, sia in digitale che in rete. Quindi, affrontare la gestione del deposito legale come fosse uno strumento per raggiungere l'obiettivo del controllo bibliografico nazionale, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e trovando il modo di raccogliere e conservare a livello nazionale o regionale non solo le pubblicazioni prodotte dagli editori commerciali, ma anche la documentazione che è prodotta per la diffusione al pubblico senza scopi commerciali (la così detta letteratura grigia ed effimera); aspetti ambedue che sono già presenti nella produzione editoriale cartacea, ma che la produzione della documentazione che circola in Internet tende ad esaltare e su cui è sempre più necessario intervenire.
Copyright AIB 2006-10-25, ultimo
aggiornamento 2006-11-07 a cura di Vanni
Bertini e Paolo Baldi
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