Nonostante la discussione sulla bozza di legge regionale si sia aperta soltanto nel dicembre scorso, dopo due anni di silenzio dal convegno di Reggio Emilia che aveva avviato il dibattito sull'opportunità di una revisione della 42/83 (che alla più parte degli allora convenuti non sembrò consigliabile) la Sezione Emilia-Romagna dell'Associazione Italiana Biblioteche ha ritenuto di non doversi sottrarre ad alcuna delle occasioni offerte per esprimere la propria posizione.
Ora che la nuova legge è approvata, mi sembra opportuno richiamare, a titolo personale, alcune convinzioni:
- E' indubbio che il decreto legislativo 112 ha determinato anche nella nostra Regione la necessità di un adeguamento normativo generale (LR.3/99) e particolare, ad esempio nel settore beni culturali. Quindi nessuno discute sull'opportunità di una nuova legislazione regionale sui beni culturali.
- Pur potendosi stabilire fra il concetto di bene culturale e il concetto di biblioteca pubblica relazioni molto complesse, non si vorrà certo stabilirvi quella della sussunzione del secondo nel primo, a meno di voler dilatare tanto il primo concetto da farvi comprendere tutte le opere dell'uomo (opus ed opera insieme) rendendolo affatto inservibile. Altro discorso, molto interessante, ma da farsi in diversa sede, quello che si propone una maggiore integrazione fra istituzioni culturali differenti, non soltanto nel senso, ormai banale ancorché poi non così spesso praticato, della cooperazione nei servizi, ma anche nel senso, meno banale, di un progressivo avvicinamento delle tipologie documentarie e dei sistemi informativi in vista di una integrazione dell'offerta informativa-formativa.
- La funzione primaria, in quanto fondante ossia capace di darne una primitiva giustificazione sociale, della biblioteca pubblica è quella stranota del Manifesto Unesco ovvero di un'agenzia di informazione e documentazione ad un tempo al servizio della comunità di riferimento e inserita in una rete generale di relazioni di supporto e scambio.
- Un soggetto pubblico che ha la responsabilità costituzionalmente garantita di provvedere a che un simile servizio sia assicurato deve, anche nella deplorevole assenza di un quadro normativo nazionale sui servizi bibliotecari, farsene carico esplicitamente e primariamente, soprattutto nei confronti, oltre che certamente dei cittadini, anche e più significativamente di quegli Enti, i Comuni, che sono titolari dei servizi e ne pagano in gran parte i costi.
- Su questa base si possono poi stabilire la relazioni fra questa funzione primaria informativo-documentaria e la funzione di tutela e valorizzazione di beni culturali cui certo anche le biblioteche partecipano.
- La storia della politica (idee, programmi, norme e realizzazioni) bibliotecaria emiliano-romagnola era ed è tutta lì, pur con i suoi limiti e incompiutezze, a spingerci per questa via.
- Si potrebbe dire, paradossalmente, che adesso, dopo la nuova legge sui beni culturali, ci dobbiamo mettere al lavoro per fare una legge sulle biblioteche!
Dopo aver tentato di far risaltare come meglio possibile questi obiettivi in un impianto di legge congegnato in altro modo, ora l'AIB regionale dovrebbe, io credo, cercare di far uscire dei risultati concreti, coerenti con i nostri obiettivi, dalla pratica attuazione di una legge che non ci piace. Il nostro interlocutore diventa l'Istituto per i Beni Culturali ed il luogo la Consulta di cui all'art.6 comma 4. Penso che il primo e più utile contributo che l'Associazione ha dato alla Regione in questa circostanza sia stato quello di parlare chiaro: altrettanto schietto credo debba essere il nostro contributo per il futuro.
Qui di seguito riproduco l'intervento che ho letto a nome dell'AIB all'udienza conoscitiva della Commissione Cultura del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna, 4 gennaio 2000.
L'Associazione Italiana Biblioteche Sezione Emilia-Romagna ringrazia la Presidenza della Commissione Cultura del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna per l'invito molto cortesemente rivoltoci a portare il nostro contributo alla definizione del testo della nuova legge regionale per le biblioteche, gli archivi, i musei e i beni culturali che su proposta della Giunta il Consiglio si appresta ad esaminare.
Noi ci auguriamo che questa consultazione, ancorché singolarmente tardiva, faccia confluire sul progetto di legge il contributo degli operatori del settore, che è prezioso non soltanto perché espressivo di una competenza professionale, ma anche e soprattutto perché espressivo della realtà effettuale dei servizi e del loro rapporto storico e funzionale con gli utenti e con l'intera comunità regionale.
Proprio questo vuol essere il punto di partenza del nostro discorso: la realtà dei bisogni di informazione, documentazione, formazione, produzione e fruizione della cultura da parte dei cittadini dell'Emilia-Romagna. Questi bisogni si manifestano, talvolta con fatica, a partire dall'esperienza quotidiana della vita di lavoro, studio e tempo libero e cercano nella rete dei nostri servizi (biblioteche, archivi e musei di enti locali ma anche di altri soggetti istituzionali) la possibilità di trasformarsi in domande articolate con il contributo di operatori qualificati. Domande che trovano risposte adeguate più spesso di quanto l'opinione pubblica cosiddetta colta non supponga.
Questo percorso è complesso ed irto di difficoltà, che non sono dovute soltanto alla scarsità di risorse dedicate ed al loro impiego talvolta non sufficientemente razionale, ma sono essenziali, connaturate al processo di formazione di ciascun individuo attraverso la comunità cui appartiene, non come fattore naturale ma come soggetto consapevole ed autodiretto: la coscienza critica che occorre per vivere in questo modo sembra essere una acquisizione quasi innaturale. In questo sta la difficoltà più grande. Ma questo è per noi lo sviluppo culturale: la cultura neppur più come risorsa per lo sviluppo ma come sviluppo essa stessa. I beni culturali diventano risorse e strumenti di questo sviluppo, dopo esserne stati il prodotto. Questo è il quadro concettuale ed ideale in cui l'Aib pensa il ruolo sociale delle biblioteche ed agisce per incrementarlo.
In questo sta una basilare discrasia con l'impostazione del progetto di legge, che ci sembra concepito come semplice recezione del Decreto Legislativo 112 (e della conseguente LR 3/99), di cui mutua finalità ed impostazione: il concetto di un patrimonio culturale da preservare e da valorizzare piuttosto che di un processo culturale da costruire. Non stupisca la permanenza nel legislatore di questo concetto nel momento stesso in cui il ministero dei beni culturali diventa anche delle attività culturali, poiché queste attività restano tutte, e forse non è male, entro il cerchio della valorizzazione (pur permettendosi qualche scappatella nel mondo dello spettacolo).
Facile obiettare che fra l'uno e l'altro momento non può che intercorrere una relazione dialettica: appunto dialettica del processo di produzione culturale che ha specifiche forme per manifestarsi e mezzi per conseguire i suoi risultati, e nel cui ambito si formano concrezioni storicamente definite, testimonianze di civiltà, come si chiamano, presupporti di ulteriore sviluppo. In altri termini, non si tratta di presupporre antitesi insuperabili e rigidi contrasti, si tratta di concepire un processo e ritrovarvi la forza che lo muove. Per noi le biblioteche sono, innanzitutto e soprattutto, uno (si badi: uno soltanto) degli strumenti di cui disponiamo per conoscere, per apprendere e per socializzare questa esperienza di cultura, sono dunque una delle istituzioni della comunicazione e della formazione attraverso cui questa forza di crescita si esprime, portando ricchezza di vita quotidiana a tutta la comunità, elevando la qualità della nostra vita, come diciamo con vile formula burocratica, aiutandoci ad essere liberi e felici, come dovremmo dire con più audace sincerità.
Con questo intendimento la nostra Associazione si pone davanti a questo progetto di legge: per vedervi solo l'inizio di un lavoro legislativo che accompagni, con opportuni strumenti operativi, il progresso culturale della nostra Regione.
E per contribuire alla adeguata predisposizione di questi mezzi, vorremmo proporre alcuni emendamenti al testo proposto dalla Giunta. Essi introducono soluzioni a nostro avviso più adeguate per le seguenti aree problematiche:
- connessione dei processi culturali e con quelli della comunicazione e della formazione;
- valorizzazione delle risorse disponibili sul territorio per l'attivazione di servizi di secondo livello o dei cosiddetti centri servizi (rapporti fra Provincie, loro servizi tecnici, principali istituti presenti nell'ambito provinciale quali biblioteche archivi e musei dei capoluoghi);
- forme di gestione e contratti di servizio con soggetti gestori esterni;
- valorizzazione delle professioni;
- tariffazione;
- coordinamento fra organi statali e sistema regione-enti locali,
- calendario degli adempimenti di programmazione;
Art.1 c. 1bis (nuovo comma)
L'istituzione e la programmazione degli istituti culturali perseguono fini di informazione e documentazione e di formazione permanente dei cittadini in armonia con le finalità educative ed in raccordo con gli strumenti operativi del sistema formativo integrato.
Art.1 c. 2 (integrazione)
La Regione, in concorso con gli Enti Locali, promuove l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attività, nelle forme previste dal Titolo VII della L.142/90.
Art.3 c.1, lettera g (inserire)
per quanto concerne la professionalità e le competenze specialistiche negli ambiti bibliotecario, archivistico e museale degli operatori
c.2 alla 9a riga
in luogo di possono usare devono
Art. 4 c.1 lettera a (a seguire)
tenendo conto delle esperienze in tal senso maturate nei rispettivi territori e del ruolo che svolgono o potrebbero svolgere i principali istituti ivi presenti
ibidem c.3
in luogo di avvalersi usare dotarsi
[a seguire, alla fine]
o in alternativa, avvalersi dei servizi di un importante istituto del territorio
Art.5 c.1 (integrazione)
I comuni [
] informativi integrati, al fine di garantire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione ed alla formazione permanente.
c. 2 lettera c (sostituzione di frase)
Assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie previste dall'art.3 c.1 lettera d, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.
[Stessa formulazione alla lettera d]
aggiungere una lettera h
Per la realizzazione di tali funzioni si avvalgono di figure specifiche e specialistiche quali bibliotecari, archivisti, esperti museali, da definirsi in sede di direttiva applicativa, acquisito il parere dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.
Art.7 c. 2bis
Il programma poliennale è coordinato con i piani di sviluppo regionale nel campo elle infrastrutture della comunicazione e delle politiche formative ed educative.
Ibidem, c.3 (integrazione)
Il Consiglio Regionale, contestualmente al Bilancio preventivo, approva il programma
Art.8 c.1 (integrazione)
Le Province, contestualmente al Bilancio preventivo, approvano
Art.9 c.4 a seguire
Gli standard, di cui al successivo art.10, stabiliscono anche il rapporto ottimale fra dimensione territoriale di gestione e qualità dei servizi erogati, favorendo le più convenienti forme di cooperazione e la costituzione di centri servizi che possono essere attivati anche dagli istituti culturali più importanti del territorio.
Art.10 c.1 (inserire)
coi soggetti interessati e con i rappresentanti delle organizzazioni professionali, ed entro un anno
c.2 a seguire
Valgono altresì per i soggetti gestori esterni agli Enti, attraverso opportuni contratti di servizio.
c.2bis (aggiungere)
Gli standard di professionalità sono definiti tenendo conto dei requisiti di formazione scolastica a livello universitario e/o di formazione professionale adeguatamente certificata dall'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali e devono determinare i profili professionali ed essere recepiti dai regolamenti adottati dai singoli enti.
Art.11 c.2 (integrazione riga 5)
e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e formative, e dal complesso...
Art.12 c.1, lettere d (a seguire)
alta complessità tecnico-scientifica, la cui professionalità risponda a precisi requisiti di studio e formazione ed il cui inquadramento sia ispirato a criteri di uniformità rispetto alle funzioni espletate.
c.2 (integrazione)
L'uso delle biblioteche [
] la riproduzione di documenti e cataloghi. Ulteriori forme di concorso degli utenti al finanziamento dei servizi possono essere definite sperimentalmente nei piani provinciali. Agli istituti culturali ed ai soggetti di cooperazione istituiti fra loro è consentita la vendita di beni e servizi culturali prodotti nell'esercizio dei loro compiti istituzionali. I proventi finanziano le attività dell'istituto.
Giovanni Galli, Biblioteca - Ente, e-mail: ...))
«Bibliotime», anno III, numero 1 (marzo 2000)