Approvato dall'Assemblea straordinaria degli Associati, Firenze, 04-11-2010 e in vigore dallo stesso giorno.
TITOLO I: SEDE, DURATA, SCOPI
Art. 1 Denominazione, sede e durata
È costituita un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, denominata "Associazione Italiana Biblioteche", per brevità detta anche "AIB", con sede in Roma, attualmente presso la Biblioteca Nazionale Centrale, Viale Castro Pretorio, numero 105.
Presso la sede dell'associazione è eletto a tutti gli effetti di legge il domicilio di chi la rappresenta.
La durata dell'AIB è illimitata.
Art. 2 Scopo sociale
L'AIB, che aderisce all'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), persegue le seguenti finalità:
Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, l'AIB ricerca e promuove confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell'istruzione e della ricerca e coopera con altre associazioni bibliotecarie europee e con organismi comunitari e internazionali.
Art. 3 Strumenti operativi
Sono mezzi per il raggiungimento dello scopo sociale:
TITOLO II: ASSOCIATI E AMICI
Art. 4 Associati
Possono essere Associati le persone fisiche che, in applicazione di quanto previsto dall'apposito Regolamento, posseggano i titoli di studio e le competenze per esercitare professionalmente l'attività di bibliotecario ovvero di specialista in gestione di biblioteche e/o di servizi bibliografici e di documentazione; sono compresi tra gli Associati coloro ai quali, per l'opera eccezionale prestata in favore delle biblioteche, venga attribuito il titolo di Associato d'onore.
Art. 5 Amici
Possono aderire all'AIB, in qualità di Amici:
Gli Amici godono dei diritti di cui all'art. 8 lettere a), d) e g) e sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 9, 1° comma, del presente Statuto.
Le modalità di adesione come Amico sono disciplinate dal Comitato Esecutivo Nazionale con apposita direttiva
Lo status di Amico viene meno a seguito di recesso unilaterale, o di mancato rinnovo dell'adesione entro il termine fissato.
Art. 6 Iscrizione e rinnovo come Associato
Le richieste di iscrizione o di rinnovo annuo come Associato possono essere presentate, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento di iscrizione, alla Sezione regionale del luogo di residenza o domicilio lavorativo del richiedente, previo pagamento della quota annuale stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Le richieste di iscrizione sono recapitate alla Commissione di certificazione nei tempi e con le modalità fissati dal Regolamento di iscrizione. La Sezione regionale, verificata la sussistenza dei requisiti previsti approva le sole richieste di rinnovo annuo.
Art. 7 Commissione di certificazione
E' composta da cinque membri di comprovata competenza ed esperienza in campo professionale e scientifico.
E' nominata dal Comitato Esecutivo Nazionale (CEN), tenendo presente l'opportunità che almeno un componente sia parte terza rispetto all'Associazione.
Durata, funzionamento e organizzazione della Commissione sono fissati nel Regolamento di iscrizione.
La Commissione ha il compito di:
La Commissione agisce nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di iscrizione e presenta una relazione annuale all'Assemblea generale.
Art. 8. Diritti degli Associati
Gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell'Associazione concorrendo all'attuazione dello scopo sociale e alla definizione dei suoi programmi.
Tutti gli Associati regolarmente iscritti hanno diritto a:
Art. 9 Doveri degli Associati
L'iscrizione come Associato ha carattere libero e volontario, ma impegna al rispetto del presente Statuto, del Codice deontologico e delle deliberazioni degli organi statutari.
L'Associato, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di iscrizione, si impegna ad effettuare una documentabile attività di formazione continua e, nei casi in cui la legge lo richieda, a stipulare idonee coperture assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione.
Art. 10 Perdita dello status di Associato
Lo status di Associato viene meno per le seguenti cause:
Titolo III: Organizzazione
Art. 11 Struttura territoriale
L'AIB è un'associazione nazionale articolata su base territoriale con Sezioni regionali.
In ogni regione d'Italia può essere istituita una Sezione dell'AIB a condizione che alla stessa risultino iscritti non meno di 20 (venti) associati residenti e/o operanti nella regione stessa.
La costituzione di nuove Sezioni regionali deve essere approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Nel caso di regioni in cui non sia stata costituita la Sezione, gli Associati potranno chiedere di essere iscritti presso quella di una regione limitrofa.
Le Sezioni regionali, al fine di organizzare l'attività sul territorio, possono articolarsi in Delegazioni provinciali, qualora vi siano almeno 15 (quindici) associati nella provincia.
Alle Sezioni regionali spetta una percentuale delle quote associative versate dagli appartenenti alle Sezioni medesime.
Art. 12 Organi dell'Associazione
Sono organi territoriali dell'AIB:
Sono organi nazionali dell'AIB:
Sono rispettivamente organi consultivi, di controllo e disciplinari dell'AIB:
Capo I: Organi territoriali
Art. 13 Assemblea regionale degli associati
L'insieme degli associati appartenenti alla Sezione regionale ne forma l'Assemblea.
Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea regionale valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per l'Assemblea generale degli associati.
L'Assemblea regionale, che deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) aprile, stabilisce il numero minimo dei componenti il Comitato Esecutivo della Sezione, come specificato al successivo articolo 14, elegge il Comitato Esecutivo Regionale (CER), approva il programma di attività della Sezione coerentemente con gli indirizzi e le deliberazioni dell'Assemblea generale, formula, per il tramite del Presidente Regionale, proposte al Presidente Nazionale; designa, fra gli Associati, la rosa dei candidati da proporre all'Assemblea generale per l'elezione degli organi centrali, come previsto dall'articolo 16, lett. c).
Art. 14 Comitato Esecutivo Regionale - CER
Il Comitato Esecutivo Regionale è costituito da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette, tra i quali elegge un Presidente ed un Vice Presidente; nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori del suo ambito.
È validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti.
Attua i programmi di attività fissati dall'Assemblea regionale per la realizzazione a livello locale degli scopi associativi; amministra le risorse della Sezione con obbligo di documentazione e rendiconto delle spese, secondo le disposizioni contenute nel regolamento amministrativo; dà attuazione alle direttive del Comitato Esecutivo Nazionale con cui collabora per la realizzazione di eventuali iniziative di carattere nazionale dallo stesso promosse.
Art. 15 I Presidenti Regionali
Il Presidente Regionale rappresenta la Sezione all'interno dell'Associazione: convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo Regionale; ne attua le rispettive delibere, verificandone la compatibilità con lo statuto e con le direttive degli organi centrali; dà comunicazione al Presidente Nazionale delle iniziative progettate, al fine di consentirne il coordinamento, e, comunque, in genere riferisce a quest'ultimo sulle attività da intraprendere e sull'esito di quelle svolte.
Ciascun Presidente Regionale, che rappresenta altresì l'Associazione, in forza di specifica delega conferitagli dal Presidente Nazionale e nei limiti della stessa, ha la firma e la rappresentanza della Sezione regionale nei confronti dei terzi e cura i rapporti con gli enti pubblici territoriali e le istituzioni culturali e politiche locali.
Il Presidente Regionale predispone il rendiconto amministrativo secondo le scadenze e le modalità previste dall'apposito Regolamento.
Capo II: Organi nazionali
A) Assemblea generale degli associati
Art. 16 Costituzione e convocazione dell'Assemblea
L'AIB ha nell'Assemblea generale degli associati il proprio organo sovrano.
L'Assemblea generale è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione. Gli amici di cui al precedente articolo 5 possono partecipare all'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, fermo restando che i soli associati hanno diritto di voto.
L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Comitato Esecutivo Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli Associati.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per:
Deve, inoltre, essere convocata nei casi e nei termini di cui all'articolo 29.
L'assemblea straordinaria discute e delibera:
Art. 17 Modalità di convocazione dell'Assemblea
Il Presidente convoca l'Assemblea mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione, affissione della convocazione nei locali dell'Associazione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, quali posta elettronica o altri mezzi similari o tramite pubblicazione sulle riviste dell'Associazione stessa almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In caso di urgenze il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Art. 18 Deliberazioni dell'Assemblea
Salvo quanto disposto dall'art. 29, l'Assemblea generale sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti; quella straordinaria si considera validamente costituita con la presenza di almeno un ventesimo degli associati aventi diritto al voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da persona nominata dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea sceglie tra i presenti un segretario, che provvede alla redazione del verbale.
Nelle assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto con l'assistenza di un notaio, il quale fungerà da segretario; il Presidente, ove lo ritenga necessario, può, inoltre, richiedere l'assistenza del notaio anche per le Assemblee ordinarie.
In occasione di votazioni a scrutinio segreto, l'Assemblea provvederà preliminarmente a nominare i componenti del seggio elettorale, che opererà secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.
L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; nel caso di elezioni degli organi dell'Associazione, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.
Salvo quanto disposto dall'art. 29, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima dei due terzi dei votanti.
Sugli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16 è ammessa anche la votazione presso le Sezioni regionali ed il voto postale, con le modalità che verranno previste negli specifici regolamenti.
B) Comitato Esecutivo Nazionale - Presidenza nazionale
Art. 19 Comitato Esecutivo Nazionale
È costituito da sette componenti, eletti dall'Assemblea generale, secondo le norme stabilite all'articolo 16, lett. c).
Al suo interno elegge, nella prima riunione, che deve avere luogo entro 30 giorni dalle votazioni, un Presidente e un Vice Presidente
Nomina o conferma un Segretario generale, scelto al di fuori dello stesso, iscritto all'AIB.
Quale organo esecutivo dell'Associazione esso ha il compito di:
Esso, inoltre, delibera sull'impiego dei mezzi di cui all'articolo 27, attuando i programmi di attività fissati dall'Assemblea generale; esamina le proposte del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, richiedendone se del caso il parere; fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea generale degli associati; è depositario del patrimonio dell'AIB ed è responsabile della gestione economica della stessa; delibera in merito alla percentuale delle quote associative, comunque non inferiore al 30% (trenta per cento), da destinare alle Sezioni regionali; predispone il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati.
È convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno due volte l'anno o quando ne facciano richiesta tre componenti.
Le sedute sono valide quando sono presenti almeno quattro membri; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 20 Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AIB, di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi e rappresenta l'AIB nei rapporti con enti e istituzioni nazionali ed esteri.
In caso di assoluta necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale nella prima riunione utile.
In caso di inadempienze degli associati, sottopone la questione ai Probiviri, rendendone operative le decisioni.
Convoca il Comitato Esecutivo Nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5.
Convoca l'Assemblea generale degli associati e il Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, secondo le modalità previste negli articoli 17 e 21.
Nei 90 (novanta) giorni che precedono la scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea generale degli associati per il rinnovo delle cariche associative; l'Assemblea dovrà aver luogo almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del mandato. Durante tale periodo gli organi rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione.
In caso di mancato rispetto dei predetti termini, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea il membro più anziano per iscrizione del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali.
CAPO III: Organi consultivi, di controllo e disciplinari
Art. 21 Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali - CNPR
È costituito dai Presidenti Regionali e dal Presidente dell'AIB, che lo presiede.
È convocato dal Presidente dell'AIB almeno una volta l'anno o comunque ogni qual volta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno cinque dei suoi componenti.
È l'organo consultivo e propositivo dell'Associazione, in tema di coordinamento dell'attività territoriale e delle politiche regionali e può formulare proposte, da sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale, che ne può acquisire, qualora lo ritenga opportuno, il parere su questioni di carattere generale.
In ogni caso il parere del Consiglio dovrà essere richiesto sulla programmazione annuale, sulle tematiche congressuali, sul bilancio di previsione, sulle modalità di attuazione del programma di attività annuale, fissato dall'Assemblea generale degli associati, sulle proposte di modifiche statutarie, sulla percentuale di quote associative da destinare alle Sezioni regionali, sulla costituzione e composizione delle Commissioni.
Art. 22 Collegio Sindacale
La revisione dei conti dell'Associazione è curata da un Collegio sindacale, composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea generale.
Il Presidente del Collegio sindacale e uno dei due Sindaci supplenti, scelti anche tra i non associati, devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili, di cui al D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
Il Collegio Sindacale opera in conformità alle norme del Codice civile. I suoi componenti assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e possono partecipare alle discussioni di carattere finanziario-amministrativo.
È convocato dal Presidente. Presenta relazioni scritte sui consuntivi e sui preventivi annuali.
Art. 23 Collegio dei Probiviri
È costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale, secondo le norme di cui all'articolo 16, lett. c).
Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.
Ferma restando la garanzia del contraddittorio:
Ad eccezione della radiazione, le decisioni di cui ai punti a)-d) sono immediatamente operative; tuttavia gli interessati possono impugnarle innanzi all'Assemblea generale, nella prima seduta ordinaria utile.
Le modalità della sua convocazione e del suo funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.
Capo IV: Incarichi associativi
Art. 24 Segretario generale
Viene nominato o confermato dal Comitato Esecutivo Nazionale con le modalità di cui all'art. 19, comma 3.
È responsabile dell'esecuzione e della gestione delle attività deliberate dall'Assemblea e dal Comitato Esecutivo Nazionale. Su mandato del Presidente e del Comitato Esecutivo Nazionale rappresenta l'AIB nei rapporti con enti, istituzioni, collaboratori esterni e fornitori.
Partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, dei quali redige e firma, unitamente al Presidente Nazionale, i verbali delle sedute e ne conserva i registri.
Sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione e provvede al buon andamento di essi.
Propone al Presidente e al CEN l'articolazione della struttura organizzativa della segreteria, l'assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori dell'Associazione.
Individua nell'organico della Segreteria Nazionale un Responsabile amministrativo, che cura la tenuta dei libri contabili e controlla la regolarità formale delle scritture e dei documenti contabili e può partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali.
Coadiuva il CEN, con la collaborazione del Responsabile amministrativo, nella predisposizione del bilancio annuale, consuntivo e preventivo.
Il Presidente Nazionale può delegare il compimento di tutte le operazioni su conti correnti e/o depositi bancari e postali al Segretario generale e al Responsabile amministrativo.
Capo V: Disposizioni comuni
Art. 25 Durata e decadenza degli organi associativi
Tutti gli organi associativi, salvo quanto di seguito previsto, durano in carica per tre anni.
Lo scioglimento anticipato di un organo amministrativo e/o di governo può essere deliberato dall'Assemblea generale, su proposta del Collegio dei Probiviri, per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative, sentito il parere del Collegio Sindacale, per le materie di sua competenza. Può, inoltre, essere deliberato dall'Assemblea generale, per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento dell'organo, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri.
Se lo scioglimento riguarda un Comitato Esecutivo Regionale, il Presidente, sentito il parere del Comitato esecutivo nazionale, provvederà alla nomina di un Commissario, che amministrerà e rappresenterà la Sezione sino allo svolgimento di nuove elezioni. Se lo scioglimento riguarda il Comitato Esecutivo Nazionale, l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e la rappresentanza legale della stessa vengono assunte dal membro più anziano per iscrizione del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, il quale dovrà indire, entro 60 giorni l'Assemblea generale, per la rielezione degli organi sociali.
Sono cause di decadenza da cariche e incarichi dell'associazione: la rinuncia; la scadenza del mandato; le dimissioni; la mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni consecutive dell'organo o della struttura di appartenenza; l'essere destinatari di gravi provvedimenti disciplinari; la perdita dello status di associato; lo scioglimento dell'organo o della struttura; l'incompatibilità; limitatamente agli incarichi associativi, la revoca.
Il mandato giunto a scadenza e quello del dimissionario s'intendono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino all' insediamento effettivo dei nuovi titolari.
Tutte le altre cause di decadenza hanno effetto immediato.
L'Associato che rinuncia a coprire una carica, o ne decade per qualsiasi motivo, viene sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza, nei 60 giorni successivi, viene convocata l'Assemblea per la reintegrazione dell'organo, fermo restando che il nuovo eletto resterà in carica per la durata naturale dell'organo stesso.
In caso di decadenza del Presidente o del Vice presidente di un organo, si provvederà, se necessario, prima alla reintegrazione dell'organo e poi alla rielezione. In caso di decadenza con effetto immediato del Presidente e del Vice presidente nazionale, agli adempimenti per la reintegrazione del Comitato esecutivo nazionale provvede il componente del CEN che ha conseguito il maggior numero di voti, che, se necessario, assume, inoltre, la presidenza ad interim e la rappresentanza legale dell'Associazione fino all'effettivo insediamento dei nuovi titolari.
Le cariche elettive non sono retribuite ed è a titolo gratuito qualunque attività svolta per l'AIB da coloro che le ricoprono.
Art. 26 Incompatibilità
Un Associato non può essere eletto alla stessa carica più di due volte consecutivamente.
Le cariche di componente del Comitato Esecutivo Nazionale, dei Comitati Esecutivi Regionali, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.
L'incarico di segretario generale non è compatibile con l'appartenenza a organi di controllo.
Coloro che nel precedente mandato abbiano fatto parte di organi di governo o abbiano espletato l'incarico di segretario generale non possono far parte di organi di controllo e coloro che nel precedente mandato abbiano fatto parte di organi di controllo non possono far parte di organi di governo né espletare l'incarico di Segretario generale.
Un Associato non può ricoprire cariche o incarichi associativi se a suo carico sussistano condanne passate in giudicato in relazione alle attività dell'AIB e all'esercizio della professione o gravi provvedimenti disciplinari emanati nei cinque anni precedenti.
Ulteriori cause di incompatibilità sono definite dal Codice deontologico dell'AIB.
Titolo IV: Finanze e patrimonio
Art. 27 Patrimonio associativo
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non vengano imposti dalla legge.
Art. 28 Quote associative annuali
Con l'eccezione di quelli d'onore, tutti gli associati e gli amici sono tenuti a versare, entro il 15 marzo di ogni anno, la quota fissata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Titolo V: Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione
Art. 29 Scioglimento e liquidazione
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e deciderà sulla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto a enti con finalità affini o analoghe e comunque per scopi di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 30 Entrata in vigore e modifiche dello Statuto
Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore non appena avvenuta la sua approvazione.
Fino all'entrata in vigore dell'apposito Regolamento di iscrizione, previsto all'art 3, rimangono validi le modalità e i criteri di iscrizione e di rinnovo come associati fissati dal CEN con propria direttiva.
Potrà essere modificato dall'Assemblea generale degli Associati, in sede straordinaria, con una maggioranza dei due terzi dei votanti.
Art. 31 Regolamenti
La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto potrà essere raggiunta mediante Regolamenti interni proposti dal Comitato Esecutivo Nazionale all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati.
Art. 32 Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.
Copyright AIB
2010-07-02, ultimo aggiornamento 2010-11-27 a cura
della Redazione AIB-WEB.
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