a) tre copie di libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, cartoline illustrate, musica a stampa, microforme, banche di dati non in linea sono consegnate rispettivamente:
- una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- una alla biblioteca della regione nella quale ha sede il responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) due copie delle fotografie e di ogni altro documento fotografico su qualsiasi supporto e realizzato con qualsiasi procedimento tecnico sono consegnate rispettivamente:
c) tre copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:
a) i casi di esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre sul documento;
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti per i quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, nonché le modalità di applicazione delle medesime;
d) gli strumenti di controllo per l'applicazione della presente legge;
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
f) i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 9.
Il testo del disegno di legge è stato poi approvato dalla VII Commissione permante del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) il 17 aprile 1997. È visibile al seguente url:
http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk4000/articola/3610.htm