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Gli emendamenti dell'Associazione italiana biblioteche
e del Gruppo italiano documentalisti industria farmaceutica al Disegno di legge sul diritto d'autore


[AIB] [GIDIF,RBM]

Ai membri della Commissione Giustizia del Senato

Oggetto: Disegno di Legge 1496 e 2157-A: Condivisione dell'emendamento all'art. 2. Riproposizione degli emendamenti relativi all'intero testo della legge, già presentati dall'AIB e dal GIDIF.

Facendo seguito alla presentazione degli emendamenti in oggetto, già effettuata da parte del Ministero per i beni culturali, riassumiamo per chiarezza le nostre posizioni.

L'emendamento concordato tra le Associazioni rappresentanti le categorie interessate ed i rappresentanti dei Ministeri più coinvolti: AIB+GIDIF, AIE, CONFAPI, AIDROS, SIAE, Ministero per i beni culturali, Ministero per l'università.

Art.2:
Comma 1 bis:
Il secondo comma dell'art. 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5, per uso personale".

Comma 2 bis:
Dopo il quarto comma dell'art. 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 introdotto dal comma precedente, è aggiunto il comma 5:
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma 3, previa corresponsione di un ciompenso in forma forfettaria dovuto dalle biblioteche pubbliche a favore degli aventi diritto di cui al secondo comma dell'art. 181 ter e determinato ai sensi del comma primo, secondo capoverso dell'art. 181 ter.

Comma 6:
Nell'art. 181- ter, primo comma, aggiungere dopo la parola "quarto" le parole "e quinto".

Note all'emendamento all'art. 2

Come si vede la scelta di inserire norme sulla raccolta dei diritti sulle fotocopie in una legge che era nata per la repressione della pirateria elettronica crea notevoli problemi di stesura e rischia di generare un testo legislativo pressoché illeggibile.
Consideriamo comunque significativo il riconoscimento da parte delle organizzazioni rappresentative degli aventi diritto della specificità delle biblioteche.
Avremmo voluto che fossero esentate totalmente da ogni forma di pagamento in quanto la gran parte del loro patrimonio è costituita da materiali che non rientrano nella fattispecie prevista da tale legislazione.
Abbiamo accettato la previsione dell'imposizione di un pagamento a condizione che:
Con le disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 bis, i bibliotecari sono inoltre sollevati da ogni responsabilità rispetto al controllo sui limiti alla quantità che di ciascun documento può essere riprodotta, limite che resta invece per gli altri centri di riproduzione.
La difficoltà maggiore in direzione dell'ottenimento del pieno risultato (esenzione totale) è stata rappresentata dalla mancanza di una definizione precisa in un testo di legge, di che cosa si intende per biblioteca pubblica .

Si trascrive a tal proposito il passo del nostro documento presentato al tavolo della trattativa finale:

Tale obiettivo si raggiunge anche attraverso la Legge quadro in materia di biblioteche che è intenzione del Ministero presentare quanto prima. Una definizione per legge serve effettivamente a dare serenità agli operatori e certezza delle loro prerogative agli agenti SIAE nonché alle autorità preposte all'attuazione della legge in questione.

Se la legge individuasse con buona precisione cosa si intende per biblioteca pubblica si potrebbe allora mantenere per le strutture che rientrano in questa classificazione l'esenzione totale.
Per evitare equivoci sarebbe utile che le biblioteche aventi diritto alla esenzione avessero una particolare autorizzazione rilasciata su domanda e fossero iscritte in una banca dati gestita da qualcuna delle autorità preposte (Regioni, Ministero, SIAE o altra).

Per tutte le restanti biblioteche che non rientrano in quell'elenco può tornare utile la proposta del dott. Agoglia di un canone annuale, o meglio ancora un versamento una tantum di entità simbolica (nummo uno) da pagare in forma forfettaria.

La legge dovrà precisare con chiarezza che anche questa seconda fascia di biblioteche si intenderà liberata da ogni ulteriore onere o contestazione sulla base della semplice esibizione del bollettino di pagamento del canone.
Il canone potrebbe essere:
a) una tantum
b) uguale per tutti ma lieve
c) differenziato per dimensioni della biblioteca
d) imposto su ogni macchina fotocopiatrice esistente nella sede

Nel caso d) si avrebbe una relazione oggettiva tra biblioteca e potenziale produttivo.

Gestione delle risorse ricavate dall'imposizione del canone:

Si concorda sull'opportunità di destinarle all'acquisto di pubblicazioni per le biblioteche.
Temiamo solo che sia difficile darne una trattazione organica in un testo di legge destinato alla repressione degli abusi ma siamo consapevoli che ciò non rappresenterebbe una novità nel panorama della produzione legislativa. Se si raggiunge lo scopo poco importa il mezzo.

Vademecum AIB, AIE, CONFAPI, SIAE Ministeri (.........) sulla corretta gestione del servizio di riproduzione in biblioteca nel rispetto dei princìpi e delle norme in materia di tutela del diritto d'autore

La proposta, avanzata dall'AIB, ha trovato immediata adesione da parte delle rappresentanze presenti al tavolo della riunione.
L'idea era partita dal proposito di lasciare alla legge il compito di definire i princìpi e di far scaturire dall'accordo tra i soggetti interessati la definizione di modalità di comportamento il cui rispetto sia connesso alla responsabilità deontologica degli operatori ed all'educazione degli utenti.
In questa configurazione la stesura del prontuario può avvenire fin d'ora, indipendentemente dal destino della legge in questione.

Il Governo dovrebbe svolgere funzioni arbitrali nel caso si evidenziassero difficoltà rispetto al contenuto dell'accordo che riguarda da una parte gli aventi diritto, dall'altra gli operatori delle biblioteche. Una volta definito, l'accordo può essere recepito e fatto proprio dal Governo anche con modalità simili a quelle con le quali prende atto di accordi tra le parti sociali in materia di lavoro.

Siamo convinti che un agile strumento di questo tipo possa essere utilissimo nei rapporti tra i bibliotecari e gli utenti. Dovrebbe essere distribuito gratuitamente a tutti gli studenti fin dalle prime classi ed agli utenti all'atto dell'iscrizione ai servizi della biblioteca. Il rispetto del diritto d'autore è infatti frutto molto più di educazione e di buon esempio piuttosto che di misure di polizia.

La pubblicazione potrebbe essere finanziata nell'ambito delle attività di cui all'art. 195-ter della legge 21 aprile 1941 n. 633.

L'attività intellettuale, lo studio, la ricerca sono comportamenti di alto valore rispetto alla crescita della società e alla qualità della vita dei cittadini e delle comunità. La definizione di regole chiare rispetto a ciò che è illecito deve lasciare queste attività libere di realizzarsi nella massima libertà, al riparo da ogni incursione di autorità estranee ai fini di quei luoghi. Ciò nell'interesse degli autori e degli editori stessi.


Gli altri emendamenti proposti

Gli emendamenti che seguono non sono stati esaminati al tavolo della trattativa. Li riproponiamo quindi come AIB e GIDIF.

Articolo 7:

Sarebbe opportuna la soppressione:
Questo articolo concede al titolare del solo diritto economico di chiedere l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca apparente violazione del suo diritto. Ci sembra vi sia un potere eccessivo, e non giustificato, del titolare del diritto economico, senza garantire adeguatamente il diritto di difesa dei soggetti a cui si imputa la condotta dannosa.

Articolo 8 n 1, nella parte che introduce il 1-ter:
Suggeriamo la soppressione del 1-ter, o la modifica in:
"Chiunque abusivamente e per fini di lucro utilizzi con qualunque procedimento…omissis"
La mancata modifica in tal senso comporterebbe una protezione eccessiva, e non giustificata degli interessi economici dei titolari dei diritti; inoltre, tale norma si porrebbe in contrapposizione con la ratio della legge e dei precedenti interventi in materia, che hanno sempre richiesto il requisito dell'abuso e del fine di lucro per riconoscere un comportamento illegittimo.

Articolo 13, nella parte che introduce l'articolo 182-ter, n 2 e 3:
Sarebbe opportuna la soppressione:
Si attribuisce un incredibile potere di controllo agli ispettori SIAE, in particolare lì dove si permette la vigilanza su soggetti non imprenditoriali e senza scopo di lucro. Inoltre l'intero articolo troverebbe una collocazione più appropriata ed omogenea in altri testi, come ad esempio il Regolamento per l'esecuzione della legge del 22 aprile 1941, R.D. del 18 maggio 1942 n. 1369, o nello Statuto SIAE.
Ci sembra che l'intenzione sia di limitare proprio le biblioteche, ed i centri di documentazione, che svolgono attività del tutto lecite.

Articolo 15 n.1, nella parte che introduce l'articolo 171-ter:
Sarebbe opportuno modificare in: " È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque, con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, abusivamente e per fini di lucro utilizzi in pubblico, duplichi, riproduca,... omissis".
L'articolo così come ora scritto si potrebbe prestare a diverse interpretazioni e si differenzierebbe da altri articoli dello stesso disegno di legge, e dai passati interventi legislativi che hanno sempre portato la formula: abusivamente e per fini di lucro.

Articolo 15 n 9:
Sarebbe opportuna la soppressione:
Ci sembra si conceda una protezione eccessiva ai titolari di diritti sulle trasmissioni criptate, non tenendo in debito conto le finalità e l'effettiva condotta illecita.

Articolo 18:
Sarebbe opportuna la soppressione:
Ci sembra non giustificato, e non tiene in adeguata considerazione l'esigenza di garantire il diritto di difesa dei soggetti cui siano imputate le condotte dannose.

Articolo 19:
Sarebbe opportuna la soppressione:
Ci sembra eccessivo, e non tiene in considerazione le finalità e le conseguenze della condotta ritenuta dannosa.

Osservazioni riguardo ai supporti audio, video, elettronici e multimediali

Per alcuni aspetti la materia è toccata anche negli articoli di cui proponiamo la modifica nel testo che precede.
Analogamente a quanto siamo riusciti a concordare rispetto alle riproduzioni di testi editi a stampa attraverso la fotoriproduzione, occorre che la legge salvaguardi la possibilità per le biblioteche e le mediateche di utilizzare in forme lecite e senza fini di lucro i materiali e le informazioni contenute nei nuovi supporti.

Ciò si rende ancor più necessario se si considera che il Piano d'azione Mediateca 2000 vuole stimolare l'uso più ampio dei nuovi media in strutture a libero accesso, nelle quali l'utente possa acquisire competenze nella conoscenza e nell'interpretazione dei contenuti e delle strutture sintattiche e morfologiche di questi prodotti.
Molta parte di questi approcci si basa sulla possibilità di riprodurre e smontare le sequenze di vari documenti ricomponendoli a piacere o sulla base di particolari obiettivi di studio e confronto critico.

Sarebbe perciò necessario introdurre i seguenti emendamenti:
(comma da aggiungere o all'art. 61 o all'art 78 bis della legge 21 aprile 1941 n. 633 oppure nel CAPO V relativo alle utilizzazioni libere):
E' libera la riproduzione senza scopo di lucro, per uso personale o per i servizi della biblioteca, di fonogrammi, videogrammi, opere multimediali ed elettroniche, esistenti presso la biblioteca stessa.

(comma da aggiungere all'art. 79 della legge 21 aprile 1941 n. 633 oppure al CAPO V relativo alle utilizzazioni libere):
E' libera la registrazione delle trasmissioni televisive effettuata dalle biblioteche, purchè senza scopo di lucro, per le attività didattiche e di ricerca, senza pregiudizio ai diritti morali degli aventi diritti

Conclusioni

Il testo del disegno di legge qualora non modificato nel senso da noi richiesto ci sembra fortemente sbilanciato a favore dei titolari dei diritti economici, senza garantire adeguatamente il diritto di difesa dei soggetti a cui vengono imputate le condotte dannose. In particolare poi, si prevedono importanti funzioni per la SIAE e l'Ufficio del Garante, ma del tutto nuove. Le nostre riserve sono peraltro riflesse anche nel parere espresso dalla Commissione permanente affari costituzionali.

Igino Poggiali
Presidente AIB

Vanna Pistotti
Presidente GIDIF, RBM

Marco Marandola
consulente di diritto d'autore

Roma, 21 febbraio 1998

(Testo elaborato congiuntamente dall'Associazione italiana biblioteche (AIB) e dal Gruppo italiano dei documentalisti dell'industria farmaceutica e degli istituti di ricerca biomedica (GIDIF,RBM).

Copyright AIB 1998-05-11, ultimo aggiornamento 1999-11-16 a cura di Ilaria Brancatisano
URL: http://www.aib.it/aib/cen/copyright4.htm

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