AIB. Vita dell'Associazione
Camera dei Deputati N. 5879Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonito, Finocchiaro, Grillini Introduzione dell'articolo 543-bis del codice penale concernente la non punibilità nell'esercizio delle mansioni di addetto alle pubbliche biblioteche in relazione al reato di diffusione di pubblicazioni oscenePresentata il 26 maggio 2005 Onorevoli Colleghi!
In particolare è accaduto che operatori di pubbliche biblioteche siano stati sottoposti a giudizio penale per avere consegnato agli utenti libri valutati dall'inquirente alla stregua di pubblicazioni oscene. Il comportamento di tali operatori pubblici è stato infatti ricondotto all'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 528 del codice penale, con conseguenze che, sul piano pratico, appaiono francamente inique. Il bibliotecario, infatti, nel consegnare un testo raccolto nella istituzione culturale presso cui opera, svolge nulla più che il suo lavoro ed esercita le sue prerogative, peraltro di rilevante importanza sociale e culturale. Quello di una biblioteca pubblica è un patrimonio messo a disposizione della collettività, né la funzione del bibliotecario può essere ricondotta a quella di "filtro etico" in ordine ai testi custoditi. D'altra parte la tutela del lavoro svolto dal bibliotecario costituisce questione caldeggiata anche sul piano internazionale sia dal Parlamento europeo sia dall'UNESCO. Di qui la presente iniziativa legislativa, alla quale si dà sostanza con la previsione di due norme da inserire nel vigente codice penale, la prima, articolo 543-bis, al fine di introdurre nel sistema una nuova causa di non punibilità connessa con lo svolgimento delle mansioni di bibliotecario e l'altra, un comma aggiuntivo all'articolo 529, al fine di meglio definire "i motivi di studio" esimenti, nell'ambito della definizione di "atti e oggetti osceni" di cui al medesimo articolo 529. Proposta di leggeArt. 1. 1. Dopo l'articolo 543 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 543-bis. (Esclusione di punibilità). Non sono
punibili per i reati previsti e puniti dall'articolo 528 i titolari e
gli addetti delle biblioteche pubbliche i quali, nell'esercizio delle
proprie mansioni, selezionano, custodiscono e consegnano testi custoditi
nelle biblioteche.
Art. 2. 1. All'articolo 529 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Agli effetti della legge penale, si considerano ottenuti per motivi di studio gli scritti, i disegni, le immagini o altri oggetti comunque reperiti presso le biblioteche pubbliche". |
Testo conforme all'originale [PDF 118 k], dagli "Atti parlamentari". |