In vigore dal 23/24-11-2007 al 21-01-2014.
1. L’iscrizione all’AIB è regolata dalle norme di cui agli art. 4 e 5 dello Statuto vigente.
2. Secondo l’art. 4 dello Statuto, possono essere associati ordinari dell’AIB le persone fisiche che esercitino o posseggano competenze per esercitare professionalmente l’attività di bibliotecario ovvero di specialista in gestione di biblioteche e/o di servizi bibliografici e di documentazione.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) e d), dell’art. 3, comma 1, lett. d) dello Statuto, nonché ai sensi dell’art. 2, commi 2.2 e 2.3 del Codice Deontologico, gli associati ordinari sono tenuti all’aggiornamento professionale continuo e l’Associazione deve predisporre strumenti idonei ad assicurare tale aggiornamento.
A tal fine l’Associazione procede direttamente, o in collaborazione con terzi, ad organizzare ogni anno, a livello centrale e nelle Sezioni regionali, le attività formative più idonee, rilasciandone ai partecipanti relativo attestato, ed in particolare:
- corsi;
- incontri;
- conferenze;
- congressi;
- seminari;
- convegni.
È inoltre strumento di arricchimento professionale e di aggiornamento continuo la partecipazione attiva ai lavori di Commissioni e Gruppi di studio o di lavoro istituiti dall’AIB, nonché l’impegno associativo nelle cariche e negli incarichi associativi.
È possibile altresì, per gli associati, conseguire attestati di equivalente professionalità, ai fini dell’aggiornamento, nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 6, che saranno valutati secondo i criteri ivi previsti.
Sono compresi tra gli associati ordinari coloro ai quali, per l’opera eccezionale prestata in favore delle biblioteche, venga attribuito il titolo di associato d’onore.
L’espressione “associato” e quelle equivalenti, nello Statuto vigente e nei regolamenti di attuazione, si applicano, salvo esplicita indicazione contraria, ai soli associati ordinari.
3. Possono aderire all’AIB, in qualità di amici:
- le biblioteche, intese come sistemi documentari, formati da raccolte di libri e/o altre tipologie di documenti, anche a carattere non testuale, di qualunque tipo e su qualunque supporto, e da servizi professionali finalizzati a integrare, far conoscere, rendere reperibili, facilitare l’uso pubblico, tutelare, conservare, trasmettere alle generazioni future i documenti ed i loro contenuti;
- gli studenti, che non hanno superato il 30º anno di età, iscritti a specifici corsi universitari o di formazione professionale;
- gli enti, le associazioni, le istituzioni e le società, sia pubblici che privati, che svolgano la loro attività a vantaggio delle biblioteche e della professione bibliotecaria (quali scuole professionali, facoltà di biblioteconomia, case editrici, aziende di servizi, ecc.);
- le persone, che operino o abbiano operato a qualsiasi titolo,nelle biblioteche o negli altri enti compresi nella lettera precedente o che, comunque, siano interessate a sostenere gli scopi sociali di cui all’art. 2.
Gli amici dell’AIB godono dei seguenti diritti di cui all’art. 6 dello Statuto vigente:
- partecipare alle Assemblee delle sezioni e nazionali;
- essere informati sulle attività;
- fruire di tutti i servizi messi a disposizione dell’Associazione e frequentarne le sedi.
5. A norma di quanto previsto dall’art. 25 dello Statuto vigente, annualmente il CEN fissa la quota associativa annuale ordinaria, nonché eventuali quote ridotte, per particolari categorie di associati, quote speciali, comprensive di particolari vantaggi ed agevolazioni, quote pluriennali.
6. La richiesta di nuova iscrizione all’AIB in qualità di associato e quelle di nuove adesioni in qualità di amico va presentata alla Sezione regionale del luogo di residenza o domicilio del lavoro del richiedente utilizzando l’apposito modulo “domanda di iscrizione” compilato in ogni sua parte. Analogamente, per il rinnovo annuale, occorre compilare l’apposito “modulo per il rinnovo”. A norma dello Statuto art. 5 il Comitato esecutivo regionale della Sezione destinataria della richiesta di iscrizione, adesione o rinnovo delibera sull’ammissione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti.
Con riferimento alle domande d’iscrizione o rinnovo in qualità di associato ordinario:
- le domande devono essere corredate di documentazione o autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
- per gli anni d’iscrizione successivi al primo è sufficiente corredare la domanda di rinnovo con l’autocertificazione delle attività di aggiornamento professionale svolte nell’anno precedente; incluso l’aggiornamento derivante dall’apprendimento sul luogo di lavoro grazie alla realizzazione o partecipazione a programmi o progetti per il miglioramento e lo sviluppo dei servizi bibliotecari;
- i programmi formativi o comunque di arricchimento professionale svolti presso organismi, pubblici o privati, esterni all’AIB sono valutati in base alla loro rilevanza e qualità rispetto agli obiettivi della professione di bibliotecario ovvero di specialista in gestione di biblioteche e/o di servizi bibliografici e di documentazione;
- le attività di studio individuale sulla letteratura professionale saranno valutate alla luce di risultati quali docenze e pubblicazioni;
- prima di deliberare sull’ammissione o sul rinnovo, il Comitato esecutivo regionale può chiedere all’interessato d’integrare la documentazione e/o le informazioni prodotte;
- può inoltre chiedere il parere del Comitato esecutivo nazionale; se richiesto, tale parere è vincolante;
- in qualsiasi momento, L’Associazione, tramite i Comitati esecutivi nazionale o regionali, può richiedere all’interessato copia della documentazione comprovante le dichiarazioni rese. Associati ed amici sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria della sezione di propria competenza eventuali successive variazioni nei dati forniti.
7. A norma di quanto previsto dall’art. 25 dello Statuto vigente, gli associati in regola con le disposizioni della presente Direttiva e gli amici che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati e amici anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale. L’associato o amico dimissionario può richiedere successivamente di essere reiscritto all’AIB, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione.
8. L’associato o l’amico che non abbia versato la propria quota associativa annuale entro il 15 marzo di ciascun anno verrà considerato moroso e sospeso da tutti i diritti associativi, di cui all’art. 6 del vigente Statuto, fino a quando non abbia provveduto a regolarizzare le propria posizione. La successiva corresponsione della quota dovuta non comporta il reintegro dei servizi e dei diritti non goduti dall’associato fino a quel momento. L’associato moroso che non abbia regolarizzato la sua posizione entro il 31 dicembre dell’anno successivo potrà essere dichiarato, con delibera del CER competente, decaduto dall’iscrizione all’Associazione per morosità. L’associato dichiarato decaduto per morosità può richiedere successivamente la reiscrizione all’AIB con le stesse modalità della prima iscrizione, previo versamento della quota a suo tempo non corrisposta.
9. L’Associazione provvede a comunicare ogni anno, anche attraverso i propri mezzi di informazione, sia cartacei che elettronici, la data di apertura per le nuove iscrizioni e per il rinnovo di quelle in essere, comunicando agli associati le quote stabilite per il nuovo anno.
Le sezioni regionali e la segreteria nazionale aggiornano almeno settimanalmente la banca dati dei soci, registrando sia i rinnovi che le nuove iscrizioni, anche per consentire la regolare convocazione delle assemblee generali e straordinarie dei soci.
10. Nel designare gli associati incaricati di rappresentare l’AIB a manifestazioni in Italia o all’estero, i componenti delle commissioni e gruppi di studio e coloro cui possano essere assegnati altri incarichi associativi, il CEN ed i CER terranno anche conto della regolarità di iscrizione.
Approvata dal CEN (2007-11-23/24) in accordo con il nuovo Statuto, in sostituzione della precedente versione (1998-01).
Modificata dal CEN (2008-09-05/06, art. 3.2).
Modificata dal CEN (2009-06-19/20, art. 2, 6 e 7).