AIB Friuli Venezia Giulia. Gruppo di lavoro sulle proposte di legge regionale
Risorse umane
(art. 4, comma 1 e comma 2)
Il principio della necessità imprescindibile della qualificazione professionale
specifica e dell’aggiornamento per il personale delle biblioteche pubbliche
deve essere chiaro a tutti gli attori in campo; così come deve essere chiarita
la necessità che le responsabilità di organizzazione e di gestione vengano affidate
a dirigenti e funzionari specializzati nel settore, con titolo di studio non
inferiore alla laurea e preferibilmente iscritti ad albi ed elenchi professionali.
La tutela di questo principio, incluso sia nelle già citate Raccomandazioni
per le leggi regionali formulate dall’AIB che al capo IV, art. 9 dell’Ipotesi
di legge quadro sulle biblioteche e sui servizi di accesso alla conoscenza,
al pensiero, alla cultura e all’informazione, è fondamentale qualora si intenda
riconoscere nei bibliotecari, ossia nei professionisti dell’informazione e della
documentazione, la risorsa principale del sistema, con la conseguenza che uno
dei compiti che le amministrazioni debbono prefiggersi in un’ottica di collaborazione
è la ricerca sia di profili professionali che di percorsi formativi sempre più
armonizzati fra i vari comparti degli enti locali, come del resto richiamato
dalle Linee di politica bibliotecaria per le autonomie.
Solo in questo modo si potrà perseguire l’obiettivo della perequazione dei trattamenti
al di là dei diversi inquadramenti contrattuali previsti dai singoli enti, a
garanzia dell’uniformità delle prestazioni professionali di quanti contribuiscono
come tecnici al servizio bibliotecario regionale.
Ufficio regionale delle biblioteche
(art. 6, comma 1)
Alla Regione viene riconosciuto soprattutto un compito di indirizzo, ossia un
ruolo di programmazione, coordinamento, consulenza e controllo sull’attività
delle biblioteche pubbliche, che la proposta di legge n. 126 demanda all’apposito
Ufficio regionale delle biblioteche (art. 6, comma 1).
L’AIB ritiene che il personale che sarà assegnato a tale Ufficio debba possedere
una particolare qualificazione professionale.
Le funzioni dell’Ufficio regionale, infatti, - dall’identificazione di standard
e requisiti di riferimento applicabili alla valutazione dei servizi, all’attività
di monitoraggio e di misurazione dei servizi e dell’utenza delle biblioteche,
fino all’organizzazione di interfacce di metainterrogazione dei cataloghi locali
e alla realizzazione di cataloghi elettronici di fondi rari e di pregio – richiedono
personale le cui competenze esulino da una normale qualifica di tipo burocratico-amministrativo
e possano invece contare su una consolidata cultura del servizio della biblioteca.
Entrata in vigore della Legge e sua attuazione
L’AIB ritiene di dover segnalare l’opportunità di stabilire come data di
entrata in vigore della Legge quella del 1.1.2007. Tale data permetterebbe alle
Biblioteche di transitare dalla vecchia alla nuova legge senza subire particolari
disagi sul fronte dei contributi e, quindi, garantirebbe continuità nell’erogazione
dei servizi all’utenza.
Copyright AIB 2006-09-20, ultimo
aggiornamento 2006-09-20 a cura di Antonella Passone
URL:http://www.aib.it/aib/sezioni/fvg/gruppolegge_raccomandazioni.htm