[AIB] AIB notizie 21 (2009), n. 5
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La tutela della salute e della sicurezza in biblioteca

Nerio Agostini

In biblioteca, come in ogni altro luogo di lavoro e ambiente pubblico, devono essere rispettate le normative sulla sicurezza. La biblioteca deve essere dotata di particolari sistemi di rilevazione dei fumi e di antincendio, tenuto conto della elevata capacità di volume di fuoco rappresentato dal materiale cartaceo.
In funzione dell’eventualità di situazioni a rischio, la biblioteca deve essere dotata di un piano di emergenza [1] e di evacuazione delle persone, che deve essere esposto e reso visibile agli utenti.
La segnaletica direzionale di emergenza e i punti dove sono collocati gli strumenti antincendio (per esempio gli estintori) devono essere ben in vista. Le uscite di sicurezza devono essere libere e funzionanti. Gli impianti fissi di estinzione automatici devono essere, periodicamente, provati e sottoposti a manutenzione [2].
La segnaletica del divieto di fumare deve essere ben in vista.
La struttura della biblioteca comprende anche gli impianti relativi ai vari servizi che garantiscono la funzionalità della stessa, quali l’impianto elettrico, telefonico, informatico, di allarme, idraulico, igienico-sanitario, gli ascensori, la climatizzazione.
Ognuno di questi impianti ha esigenze di manutenzione, di messa a norma e di revisione periodica. Ognuno ha una propria struttura di rete che va tenuta sotto controllo. In tutti gli impianti il problema maggiore è quello della tempestività di intervento in caso di guasti.
Nella logica gestionale del PEG, il dirigente/responsabile dei servizi assume anche la responsabilità della gestione degli impianti mentre, per ovvie ragioni pratiche, la responsabilità operativa è di norma affidata al bibliotecario responsabile della biblioteca.
La “biblioteca in sicurezza” potrebbe essere la parola d’ordine che i bibliotecari dovrebbero far propria dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, che è il nuovo Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza [3].
L’agibilità pubblica degli spazi e la conformità all’insieme delle norme vigenti deve essere certificata dai soggetti istituzionali preposti (ASL e Vigili del fuoco) all’inizio di attività della biblioteca, ma anche periodicamente in caso di cambiamenti strutturali e/o di promulgazione di nuove norme di merito.
Inoltre, poiché i dipendenti hanno il diritto costituzionale, fissato dal Codice civile e sindacalmente recepito dai CCNL, di lavorare in luoghi salubri e in stato di sicurezza, occorre che gli ambienti, le attrezzature, le strumentazioni, le postazioni di lavoro, gli impianti e la loro messa a norma, le condizioni igienico-sanitarie e la “sorveglianza della salute” siano assolutamente garantite.

Il Testo unico stabilisce infatti che il datore di lavoro e la sua organizzazione deve realizzare in materia di sicurezza sul lavoro una serie di interventi obbligatori:
«valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza».
Il principio di fondo è che i rischi lavorativi rilevati vanno annullati e, solo ove ciò non sia possibile, limitati al minimo. In questo specifico processo una responsabilità importante viene esplicitamente assegnata al dirigente/datore di lavoro per la sicurezza e a chi lo supporta tecnicamente (per esempio il direttore della biblioteca).
Una specifica misura generale di tutela è anche quella che prescrive il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo. L’ergonomia, di solito, si basa sull’intervento di verifica all’idoneità relativa alle strumentazioni, alle attrezzature e ai luoghi di lavoro e, più recentemente, ai profili organizzativi rafforzati dalla nozione di salute, che prevede come specifica dimensione il “ben-essere” derivante da una condizione, anche fisica, di soddisfazione e di appagamento individuale.

Il testo unico prevede anche il “preposto alla sicurezza”, che in biblioteca potrebbe essere identificato nella figura del suo responsabile (per esempio il direttore), pur non avente delega dirigenziale:
«il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, adeguate alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».
Ciascun operatore della biblioteca deve comunque prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. È in qualche modo responsabile anche di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
Sanzioni severe sono previste per il dirigente/datore di lavoro che non rispetta quanto previsto dalla norma sulla sicurezza. Egli può essere punito con una pena variabile che, a seconda dell’elemento di inosservanza della legge, si colloca nei seguenti range: arresto da quattro a otto mesi e/o ammenda da 5000 a 15.000 euro. I lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese e/o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dei vari punti fissati dalla legge, mentre sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro i soggetti autonomi e delle aziende esterne.
Ci sono tutti i presupposti perché il bibliotecario debba porre la massima attenzione perché sia applicato con accurata attenzione programmatoria quanto previsto dal Testo unico sulla sicurezza.

nerioago@libero.it


[1] D.m. 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
[2] Norme UNI 9489-9490-9994.
[3] D.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


AGOSTINI, Nerio. La tutela della salute e della sicurezza in biblioteca. «AIB notizie», 21 (2009), n. 5, p. 7

Copyright AIB 2009-10, ultimo aggiornamento 2009-10-14 a cura di Zaira Maroccia
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