[AIB] AIB notizie 19 (2007), n. 7-8
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Emergenza biblioteche
Salvare il servizio e garantire la professionalità si può!

Nerio Agostini

Non è infrequente avere notizia di piccoli enti locali che devono trovare una soluzione per garantire l’esistenza e l’apertura al pubblico della propria biblioteca. Gli elementi che determinano il dramma della scelta sono generalmente la carenza di risorse finanziarie e/o professionali.

In questo contesto, la modalità gestionale [1] che può garantire la sopravvivenza del servizio, entro limiti dignitosi di qualità di erogazione, è la sua appartenenza a un “sistema cooperativo territoriale”.
La forma di “gestione associata” è prevista dal Testo unico sull’ordinamento degli enti locali [2] e dalle varie leggi regionali sulle biblioteche (anche se tutte da aggiornare rispetto alla modifica del Titolo V della Costituzione [3] e del Codice dei beni culturali [4].

L’esperienza italiana, oramai trentennale, ha dimostrato che la forma associativa garantisce economie di scala e forti sinergie tra le biblioteche cooperanti che permettono risultati positivi soprattutto in termini di:

  • efficienza organizzativa;
  • efficacia di erogazione;
  • riduzione dei costi dei servizi;
  • uniformità/omogeneità dell’informazione e della gestione dei rapporti con gli utenti;
  • presidio e gestione centralizzata di molti degli aspetti tecnici connessi all’erogazione dei servizi.
  • I punti di interesse cooperativo possono essere innumerevoli e possono, inoltre, favorire lo sviluppo di attività per necessità tradizionalmente trascurate nelle biblioteche di piccola dimensione o nelle OPL (One person library) quali l’analisi dei bisogni e della domanda, la verifica del livello di gradimento e di soddisfazione degli utenti.

    Il problema dei problemi è spesso la mancanza della figura professionale del bibliotecario nella dotazione organica del piccolo ente. A questa “grave carenza” può essere data una corretta risposta attivando la presenza del bibliotecario attraverso:

  • la convenzione tra vari enti territorialmente contigui (tra quelli associati) che si fanno carico, con apposita selezione pubblica comune (fatta con serietà di contenuti e metodologia) [5], di una assunzione a tempo indeterminato o di un incarico a tempo determinato [6] con suddivisione della spesa relativa in proporzione alle ore di utilizzo in ciascuna biblioteca;
  • la fornitura della figura professionale, nella forma di “fornitura di servizio” a cura di quei sistemi che avendo propria “personalità giuridica” (per esempio consorzi e fondazioni) e gestione di tipo “aziendale” possono attivare assunzioni o incarichi sopraindicati;
  • la “gestione diretta” del Servizio biblioteca, positivamente sperimentata e in ampliamento, a cura del Sistema dotato di personalità giuridica, di cui sopra, attraverso lo strumento giuridico del “conferimento in uso” previsto dal Codice dei beni culturali. Ciò nell’ambito di un progetto-contratto che definisca, attraverso adeguata convenzione, gli standard di gestione di riferimento: numero di ore di apertura e di attività in back-office, tasso di incremento delle collezioni, dotazione informatiche ecc., in coerenza con la singola situazione locale.
  • Il Sistema provvederà a fornire il personale, assumendolo con le medesime modalità sopra citate [7].
    In tutti i casi indicati vi è, per scelta determinata, la garanzia della presenza in biblioteca di personale di adeguata professionalità, quale condizione necessaria e indispensabile a garantire la qualità del servizio da erogare ai cittadini, e contemporaneamente la volontà di non ricorrere a forme di lavoro “atipico” o forme di “sfruttamento” professionale sottopagato e senza riconoscimenti dei più elementari diritti dei lavoratori.
    Ovviamente al bibliotecario in questione deve essere riconosciuto il “livello” retributivo minimo pari “almeno” a quello corrispondente alla Cat. C, prevista per i “tecnici”, dal CCNL dei dipendenti delle autonomie locali e/o di Federculture.
    Tale impostazione metodologica per assicurare personale di adeguata preparazione professionale e il suo riconoscimento retributivo, con adeguato progetto gestionale, può essere garantita anche nel caso in cui l’ente non sia collocato in ambito cooperativo e adotti la soluzione dell’affidamento a terzi [8]. In questo caso è “obbligatorio” affidare le attività e i servizi della biblioteca basandosi sull’offerta complessivamente più vantaggiosa e non sull’offerta economica più bassa, seguendo quanto riportato nelle Linee guida AIB.
    Una buona “disciplina dell’affidamento” deve consentire non solo di selezionare, tra le diverse aziende operanti nel mercato, quella in grado di offrire i servizi migliori ai costi più contenuti ma, soprattutto, di poter controllare facilmente la corrispondenza tra il servizio realmente offerto e quello previsto da contratto e di poter agevolmente ed efficacemente allineare le due variabili.

    Certamente quanto detto non è sempre scontato, ma richiede al management degli enti e ai “direttori/coordinatori” dei sistemi bibliotecari consapevolezza delle possibilità positive, conoscenza di mezzi, strumenti, opzioni, possibilità alternative, conoscenza delle esperienze in campo, dimestichezza con la legislazione e capacità di programmazione a breve e lungo termine.

    «[…] Con testardaggine continuo a vedere per le biblioteche un futuro ricco di possibilità e di crescita, però bisogna cambiare, cambiare davvero, modelli, servizi, logiche organizzative ecc.» [9].

    nerioago@libero.it


    [1] Cfr. Nerio Agostini, La gestione della piccola biblioteca: manuale della one person library, Milano: Editrice Bibliografica, 2005.
    [2] D. leg. 18 agosto 2000, n. 267: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ripristinato nel testo originario dalla sentenza della Corte costituzionale del 27 luglio 2004, n. 272.
    [3] Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Legge 5 giugno 2003, n. 131: Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    [4] D. leg. 22 gennaio 2004, n. 41: Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella sua versione aggiornata del 2007.
    [5] Cfr. Nerio Agostini, La gestione della biblioteca di ente locale, Milano: Editrice Bibliografica, 2004, p. 194-203.
    [6] D. leg. 6 settembre 2001, n. 368: in attuazione della direttiva europea si ha la “liberalizzazione”, anche dei tempi, di tale forma di lavoro che permette anche un reincarico per un periodo max in sommatoria di 3 anni.
    [7] Esempio recentemente segnalato da Stefano Parise, direttore della Fondazione per leggere del sud-ovest di Milano, in un messaggio inviato in AIB-CUR il 13/06/2007.
    [8] Linee guida sui requisiti di qualificazione dei gestori in esterno di attività dei servizi bibliotecari, a cura dell’Osservatorio lavoro AIB, Roma: AIB, 2004, p. 31-34.
    [9] Gianni Stefanini, direttore del Consorzio Sistema bibliotecario nord ovest di Milano, in un messaggio inviato in AIB-CUR il 16/06/2007.
    AGOSTINI Nerio. Emergenza biblioteche. Salvare il servizio e garantire la professionalità si può!. «AIB notizie», 19 (2007), n. 7-8, p. 6.

    Copyright AIB 2007-07, ultimo aggiornamento 2007-07-19 a cura di Zaira Maroccia
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