AIB Notizie 8/2000
Dalle "code contrattuali del CCNL degli enti locali" possono derivare alcuni importanti riflessi per i bibliotecari e le biblioteche
di Nerio Agostini
Per gli enti locali questa tornata contrattuale sembra non finire mai. Il 5 luglio è stata siglata un'intesa nazionale per l'applicazione delle cosiddette "code contrattuali". Si tratta di un accordo corposo di ben 53 articoli. Le novità assolute sono tante e interessanti, molti punti rappresentano una miglioramento normativo. Certamente ci potranno essere riflessi sulle biblioteche e a favore dei bibliotecari "sopravvissuti" che hanno ottenuto il riconoscimento del «profilo professionale coerente». Vediamo alcuni punti importanti, sia pure in sintesi estrema.
Flessibilità del rapporto di lavoro (materia già trattata da leggi recenti e dall'accordo quadro per il pubblico impiego, ma non ancora recepita nel contratto degli enti locali):
1) possibilità di sperimentare forme di telelavoro che può risolvere problemi di inabilità o gravi problematiche familiari dei singoli;
2) possibilità di stipulare contratti di lavoro temporaneo (lavoro interinale) per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica o di urgenza, non affrontabili con il personale in servizio;
3) possibilità di stipulare contratti di formazione e lavoro, della durata di 12 o 24 mesi, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con eventuale trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
4) utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale sia in assunzione, nell'ambito della programmazione triennale, sia in trasformazione dei posti a tempo pieno su richiesta del dipendente e sino a un massimo del 25% per ciascuna categoria presente nell'ente. Sono interessanti aspetti normativi e di trattamento economico, in linea con le novità normative recentemente introdotte per le aziende private;
5) utilizzo del rapporto di lavoro con contratto a termine, non trasformabile in tempo indeterminato, per una serie di situazioni spesso verificabili (ad esempio: sostituzione di personale con diritto di conservazione del posto, sostituzione maternità e puerperio, svolgimento attività stagionali, svolgimento di progetti non affrontabili con il solo personale in servizio).
Mansioni superiori: possono essere assegnate anche a rotazione tra più dipendenti e anche a coloro che hanno la Posizione organizzativa pur mantenendo il diritto alle indennità di posizione e risultato.
Turnazioni: possono essere effettuati turni lavorativi nelle strutture operative che prevedano un orario di servizio di almeno 10 ore; viene sancita la diversità di maggiorazione oraria a seconda che si tratti di turno diurno, notturno, festivo.
Attività prestata in giorno festivo: vengono finalmente precisate le modalità di equo compenso e di riposo compensativo spettante, facendo giustizia rispetto alle libere interpretazioni sin qui viste.
Banca delle ore: viene introdotto il concetto "nuovo" secondo il quale il dipendente può fruire delle prestazioni di lavoro straordinario in modo retribuito o come permessi compensativi, attraverso un conto individuale annuo e ferma restando la liquidazione della maggiorazione ridefinita.
I punti sopra riportati, assieme a tanti altri pure importanti, confermano la positiva tendenza a introdurre nella contrattazione collettiva nazionale una serie di elementi atti a favorire contemporaneamente la valorizzazione dei servizi erogati al cittadino-utente e l'apprezzamento normativo e remunerativo dei dipendenti, a cui va il merito di essere attori dell'erogazione dei servizi stessi.
Alcune novità possono trovare immediata applicazione, di tipo organizzativo e/o gestionali, con conseguenti riflessi nella programmazione annuale e triennale che gli enti e le biblioteche si trovano ad affrontare in questi mesi di fine anno. Ci possono quindi essere dei riflessi nel Piano esecutivo di gestione (PEG) che molti enti sono chiamati a fare.
Nel contesto positivo non può venire meno anche una amara constatazione e una doverosa osservazione. Ancora una volta vi sono state particolari e discriminanti attenzioni a favore di alcune figure professionali, già ben tutelate, quali i vigili e gli educatori. Nessuno nega la specificità del lavoro di queste figure. Altra cosa è usare uno strabismo a senso unico. Ad esempio, per i primi, dopo il passaggio in massa alla Categoria C avvenuta con decorrenza 1o gennaio 1998, si sono ora introdotte ampie possibilità di passaggio alla Categoria D, stravolgendo le regole stabilite per altre figure professionali.
Si potrebbe anche dire: bene per loro che sono riusciti a far rappresentare le proprie istanze.
Ma se questi erano i presupposti e le possibilità aperte dalle code contrattuali, forse è stata una occasione persa per i bibliotecari! Si sarebbe potuto quanto meno ottenere alcune precisazioni sui profili professionali, al fine di dare coe-renza tra la specificità del lavoro svolto e il relativo riconoscimento formale messo in discussione in tantissimi enti (vedi dati dell'indagine AIB - Osservatorio lavoro, in: «AIB notizie», 12 (2000), n. 6). È questa la dimostrazione pratica, oramai ribadita in vari ambiti, che l'Associazione deve, senza dubbi, mettersi in campo per attivare dei tavoli di confronto con le delegazioni delle parti trattanti (ARAN-sindacati), affinchè sin d'ora si possa porre le basi per un recupero del «riconoscimento e salvaguardia della professionalità» dei bibliotecari nell'ambito del prossimo contratto collettivo, tenuto conto che l'attuale scade nel 2001.