[AIB] AIB. Vita dell'Associazione

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Posizione dell'Associazione Italiana Biblioteche in merito a problematiche rilevanti in materia di diritto d'autore, in particolare in relazione all'erogazione di servizi al pubblico

Premessa

Le attuali dinamiche politiche, economiche, tecnologiche della produzione e della circolazione di contenuti scientifici e culturali hanno avuto un impatto dirompente sui tradizionali produttori e sugli utenti. La globalizzazione ha aperto per entrambi nuove possibilità di accesso, ma anche nuove forme di esclusione. Alcune disposizioni contenute nelle direttive sul copyright sembrerebbero aver voluto fornire una risposta a tutela dell'editoria europea, ma non è detto che le soluzioni individuate siano quelle giuste o quelle più appropriate alle caratteristiche effettive di tutti i paesi membri.

L'intera normativa europea sul copyright si basa sull'assunto che il diritto d'autore, come il diritto di proprietà, è un cardine delle economie nazionali ed è condizione della libertà di espressione e dello sviluppo sociale e civile. Si ritiene che il suo potenziamento possa favorire la crescita del mercato editoriale, salvaguardando l'occupazione e garantendo nuovi posti di lavoro, nonché la promozione culturale. Se tali sono le finalità espressamente dichiarate -- sostegno al mercato editoriale e promozione culturale --, non è affatto dimostrato che tutti i paesi membri debbano realizzarli con le stesse modalità, e tantomeno è plausibile l'ipotesi che la loro realizzazione possa passare per limitazioni dirette o indirette ai servizi bibliotecari.

Le biblioteche hanno un ruolo fondamentale nella Società dell'informazione e per lo sviluppo di quell'Economia della conoscenza su cui l'Europa punta per favorire sviluppo sostenibile, inclusione sociale e competitività economica. Sono essenziali per la costruzione di un'identità culturale europea e questa funzione dovrebbe essere strenuamente difesa dalle politiche pubbliche, soprattutto in un momento storico in cui appare chiaro che tale identità è ancora tutta da costruire. In Italia -- diversamente da nazioni come il Regno Unito, la Germania, la Danimarca -- i finanziamenti alle biblioteche sono tradizionalmente esigui e negli ultimi anni soggetti a progressiva riduzione: introdurre misure restrittive alla libertà di accesso ai contenuti culturali o porre a carico degli utenti, delle biblioteche o delle loro amministrazioni di riferimento, in modo diretto o indiretto, ulteriori spese come quelle legate ai diritti di riproduzione o come quella, attualmente in discussione, relativa alla "remunerazione del diritto di prestito" significa scoraggiare l'uso e lo sviluppo delle biblioteche, ridurre il numero dei lettori potenziali e nel contempo ridurre l'entità delle vendite di libri. Se poi si considera che i servizi a valore aggiunto garantiti dalle biblioteche (organizzazione delle raccolte, catalogazione, reference, percorsi di lettura, attività di promozione culturale) prolungano notevolmente la vita commerciale dei prodotti editoriali e ne ampliano la domanda potenziale, appare evidente che la riduzione o l'impoverimento di tali attività avrebbe negative ripercussioni anche per gli autori e per gli editori.

Da questo punto di vista la tutela degli autori e il sostegno all'editoria europea e italiana sono obiettivi fondamentali, che possono e devono integrarsi con quello del rafforzamento del servizio bibliotecario pubblico. Biblioteche, autori ed editori italiani possono e devono perseguire una strategia comune su questo terreno.

Osservazioni sulla Legge n. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni

L'impianto complessivo della L. 633/1941 è ormai decisamente obsoleto. Le numerose revisioni e integrazioni che ha subito per adeguare il dettato normativo alle direttive europee e alle trasformazioni tecnologiche ne hanno complicato la leggibilità e la coerenza interna, rendendo auspicabile un'operazione di revisione e razionalizzazione complessiva dell'intera materia. Nel merito, non sempre le riforme hanno segnato un effettivo progresso per lo stato di diritto e per lo stato sociale di diritto.

In particolare, osserviamo / proponiamo quanto segue.

Art. 15 e 15-bis

Sull'esecuzione, rappresentazione, recitazione di opere protette da diritto d'autore nelle biblioteche accessibili al pubblico a fini di promozione culturale, si auspica l'apertura di un tavolo di discussione con le associazioni di autori ed editori, al fine di trovare un intesa a favore della gratuità di tali iniziative.

Art. 68

Co. 2 e co. 5: utilizzare la dicitura "... nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei o negli archivi...", dicitura che è coerente con la Direttiva 2001/29/CE. Tali istituti si distinguono da altre entità per la loro funzione sociale, non per l'ente di appartenenza.

Co. 5:

  1. utilizzare la dicitura "edizione esaurita in commercio" al posto di "opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità", poiché in linguaggio biblioteconomico le opere rare sono caratterizzate da peculiarità tali da sconsigliarne la riproduzione.
  2. utilizzare la formula "Tale compenso è versato in forma forfetaria a favore degli aventi diritto dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono nell'ambito degli introiti riscossi dalle biblioteche per i servizi erogati". Il riferimento agli enti di appartenenza è dettato dalla considerazione che finora tutti gli accordi con la SIAE in proposito sono stati sottoscritti dagli enti di appartenenza delle biblioteche, come previsto dall'art. 181-ter. Si sottolinea come alcuni di tali accordi -- in particolare quello sottoscritto dalla CRUI nel passato triennio per le biblioteche di università -- siano risultati particolarmente gravosi per le biblioteche, determinando di fatto in molti casi una netta contrazione nell'acquisto di libri.

Art. 69

Co. 1 lett. a eliminare la frase "eccettuati gli spartiti e le partiture musicali", poiché tale esclusione non sembra giustificata in alcun modo.

Per tutto il resto, si fa rinvio al documento AIB sul prestito del 7 luglio. In particolare, visti i motivi indicati in premessa e pur considerata la procedura d'infrazione in atto, si ribadisce la posizione a favore della gratuità del prestito in biblioteca, la ferma contrarietà al pagamento da parte degli utenti, delle biblioteche o delle loro amministrazioni di appartenenza, e si osserva che il diritto degli autori è già ampiamente ricompensato, grazie a una serie di normative e provvedimenti nazionali, che vanno dagli incentivi fiscali a finanziamenti diretti alle attività editoriali, o di promozione di prodotti librari. A livello locale, inoltre, molte regioni, province e comuni stanziano annualmente cospicui fondi per l'organizzazione di iniziative di promozione della lettura, di eventi, fiere, presentazioni di volumi.

Si chiede quindi:

Art. 171-bis

Eliminare la locuzione "per trarne profitto" e sostituirla con "a scopo di lucro"

In generale, occorrerebbe escludere o limitare fortemente i casi di procedibilità d'ufficio avverso le violazioni del diritto d'autore e in ogni caso distinguere le violazioni a scopo commerciale, sanzionabili penalmente, da quella non finalizzate a scopo commerciale, che non dovrebbero prevedere sanzioni di tipo penale.

Art. 194

La composizione del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore dovrebbe garantire copertura di tutte le competenze e degli interessi coinvolti; dovrebbe quindi includere, tra i componenti: un rappresentante della Direzione generale per i Beni Librari del MBAC; rappresentanti di ANCI, UPI, Regioni; rappresentanti della CRUI e del MIUR; un rappresentante dell'AIB.

Considerazioni sul copyright digitale

Le finalità di contrasto della pirateria informatica a fondamento di recenti direttive europee si sono tradotte in una serie di norme di dubbia legittimità costituzionale, di cui auspichiamo il superamento nel quadro di una riforma più attenta a garantire i diritti fondamentali dei cittadini. In particolare occorre:


Il 12 dicembre 2005 si è svolta un'audizione dell'AIB innanzi al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso il Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport del Ministero per i beni e le attività culturali

L'Associazione era rappresentata da Rosa Maiello (CEN), che ha consegnato al capo del Dipartimento dott. Paolo Carini e al presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore dott. Giuseppe Corasaniti il documento AIB del 7 luglio 2005 sul prestito a pagamento e ha esposto la posizione dell'Associazione in merito a questa e ad altre problematiche rilevanti in materia di diritto d'autore, in particolare in relazione all'erogazione di servizi al pubblico. Alla riunione ha preso parte Anna Maria Mandillo, componente del Comitato per conto della Direzione Generale per i Beni Librari e Istituti Culturali del MBAC e coordinatore dell'Osservatorio legislativo AIB.

Con successiva nota del 16 dicembre 2005 (Prot. 263/05), L'AIB ha inviato al Dipartimento e al Comitato un riepilogo delle osservazioni espresse in sede di audizione.


Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Al Capo del Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport
Dott. Paolo Carini
e al Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore
Dott. Giuseppe Corasaniti

Via della Ferratella in Laterano 57
00184 Roma

Roma, 16 dicembre 2005
Prot. 263/05

A seguito dell'audizione del 12 dicembre u.s., si fornisce di seguito un riepilogo della posizione dell'AIB su alcuni aspetti della normativa italiana sul diritto d'autore.

L'occasione è gradita per formulare i migliori auguri di buon esito per l'importante attività che il Comitato sta svolgendo.

Il Presidente
Prof. Mauro Guerrini



Copyright AIB 2006-01-02, a cura di Andrea Marchitelli
URL: <http://www.aib.it/aib/cen/stampa/c0512a.htm>


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