Audizione alla VII Commissione alla Camera
9 gennaio 2004
I beni librari, le biblioteche e i servizi che a queste fanno capo sono una presenza debole nel codice dei
beni culturali pur avendo ricevuto il governo un'ampia delega con la
Legge 6 luglio 2002,
n. 137 per operare un riassetto completo delle norme sui beni culturali e nonsoltanto un
aggiornamento del
Testo unico del 1999 (L. 490 del 29 ottobre 1999).
Si evidenziano di seguito gli interventi che a parere dell'Associazione Italiana
Biblioteche AIB appaiono necessari per migliorare il testo in relazione alle specificità
ed alle esigenze delle biblioteche.
Parte I, disposizioni generali
In materia di tutela si ricorda che fin dal 1972 nel settore dei beni librari con le norme
sul decentramento (DPR n.3/1972 e DPR n. 616/1977) sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative
in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale e sono stati delegati i compiti
di tutela prima esercitati dalle soprintendenze bibliografiche statali.
Art.5: dovrebbe essere maggiormente chiarita la cooperazione tra Stato e Regioni in materia di tutela dei beni librari:
- nel comma 2 si dice che le funzioni di tutela sono esercitate dalle Regioni su manoscritti, carteggi, incunaboli, su raccolte
librarie non appartenenti allo Stato, nonchè su libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato e quindi la classificazione "non
appartenenti allo Stato" sembra riferita sia alle raccolte che ai singoli documenti delle biblioteche pubbliche degli enti locali e dei privati
esistenti sul territorio regionale;
- nel comma 3 invece si dice che invece si dice che le Regioni nel caso di raccolte librarie private, di carte geografiche, spartiti
musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo possono esercitare le funzioni di tutela. Si determina cosiì una
ingiustificata differenza di comportamento: le Regioni una volta esercitano, una volta possono esercitare le funzioni di tutela.
Si propone di abolire il comma 3 e di riportare nel comma 2 le funzioni di tutela su tutte le tipologie di materiali.
Parte II, Beni culturali
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Titolo I Tutela
Si ripete anche nel Codice la stessa elencazione confusa dei beni culturali, fatta di sovrapposizioni ed aggiunte, già
evidenziata a suo tempo, per quanto riguarda i beni librari, nel precedente Testo Unico del 1999.
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Art.10: sono definite al comma 2 beni librari complessivamente le raccolte librarie delle bibliteche dello Stato, delle Regioni, deglio altri enti
pubblici territoriali e di enti e istituti pubblici, differenziandole dai beni culturali individuati nel comma 1, ma sono poi richiamati come singoli
beni "i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi
carettere di rarità e di pregio" nella elencazione esplicativa presente nel comma 4, rendendoli in tal modo soggetti alla sorte dei beni
culturali di interesse storico, artistico, archeologico del comma 1, cioè alla verifica dell'interesse culturale voluta dall'art.12.
È bene aver posto attenzione alle raccolte librarie, ma queste sono costituite in Italia nella gran
parte dei casi sia nelle biblioteche statali sia nelle biblioteche degli enti territoriali da manoscritti, incunaboli, autografi e da altre tipologie di
materiali. Non è perciò corretto, a nostro parere, privilegiare ancora la concezione del bene singolo e prezioso.
Inoltre non appare giustificabile la diversificata distribuzione di attributi alle differenti tipologie dei beni culturali: "interesse storico particolarmente
importante" (per gli archivi privati) "eccezionale interesse culturale" (per le raccolte librarie di privati) "carattere di
rarità e di pregio" (per i manoscritti, gli incunaboli, i carteggi, le incisioni ecc.). È opportuno uniformare tali definizioni.
Infine nell'elencazione delle tipologie dei beni culturali non sono presenti presenti i documenti digitali che su diversi supporti (ed anche in rete)
sono ormai ampiamente diffusi e vanno ad incrementare i patrimoni bibliografici delle biblioteche, dei centri di documentazione e degli istituti culturali.
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Art.12: la verifica dell'interesse culturale non riguarda le raccolte librarie che l'art. 53 ancora più chiaramente definisce
parte del demanio culturale inalienabile, ma può riguardare le tipologie di beni culturali "singoli", comprese tra i beni librai, elencate
nel comma 4 dell'art. 10.
Sulle procedure attuative della verifica, infine, incombe la minaccia dell'art. 27 della L.326/2003 che ha anticipato,
con una accelerazione ingiustificata ed inaccettabile, le delicate operazioni di cui all'art. 12, imponendo, in prima applicazione per gli immobili, il meccanismo
del silenzio assenso (120 giorni complessivi per attribuire o meno l'interesse culturale, ma in realtà 30 giorni di tempo per la verifica reale da
parte della soprintendenza territoriale).
Il contrasto tra l'articolo 12 del Codice e l'articolo 27 della L. 326/2003 è palese e va eliminato.
Lo schema per attuare la verifica è simile nella L.326 e nel Codice, ma la L.326 ha anticipato e distorto le procedure di verifica in prima
applicazione, (art.27, comma 8) ed inoltre i tempi previsti in tale legge stanno per scadere. Le procedure di verifica del Codice, invece, proprio
perchè Codice dei beni culturali, devono avere carattere permanente e non possono essere legate ad una disposizione di legge
contingente.
Si chiede pertanto che, al momento dell'approvazione definitiva del Codice dei beni culturali, l'art.27 della
L.326/2003, che tra l'altro si riferisce
al precedente Testo unico del 1999, figuri nell'elenco delle leggi
abrogate.
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Artt.13-16: le procedure che portano alla dichiarazione di bene culturale, nel caso dei beni librari di privati, sono regolate dalla
norma prima citata, il DPR 3/72, che delega alle regioni i compiti di tutela. Bisogna chiarire se quanto prescritto nei suddetti articoli del Codice
dei beni culturali influenzerà anche il comportamento degli uffici regionali dei beni librari e, in caso contrario, confermare la normativa
preesistente.
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Art. 17: la catalogazione dei beni librari in cooperazione con le regioni, le università gli istituti culturali ed altri enti è
già una realtà consolidata a seguito della costituzione e dello sviluppo della rete del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)
funzionante dal 1992. Attualmente lavorano in cooperazione 53 poli regionali per un totale di circa 2000 biblioteche di diversa appartenenza
amministrativa (Stato, Regioni, Università, Istituti culturali) che incrementano regolarmente il catalogo collettivo nazionale in linea.
Si osserva infine che sarebbe più esatto dire, al comma 2, che con decreto ministeriale si emanano procedure e modalità di
catalogazione, conformi agli standard internazionali applicati alla realtà italiana mediante la regolare opera di analisi, traduzione e diffusione
operata dal Ministero.
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Art.29: nel delineare le procedure relative alla conservazione dei beni appaiono privilegiati i beni storico-artistici e non si trova
invece indicazione alcuna relativa al restauro dei materiali librari.
Inoltre sembra prevalere, nelle operazioni di prevenzione, manutenzione e restauro, la figura del restauratore a svantaggio delle altre professionalità
(archeologi, archivisti, bibliotecari, storici dell'arte) che devono invece trovare ugualmente adeguato riconoscimento perchè concorrono,
ognuna con la sua specificità, ai diversi interventi.
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Art.53-54: è positiva la conferma nel Codice dell'appartenenza delle raccolte librarie pubbliche al demanio, come beni
inalienabili, così come era già indicato dal codice civile. Resta da chiarire se nell'elenco dei beni inalienabili (art. 54, comma 1,
lettera c) siano comprese le raccolte di biblioteche appartenenti ai privati, dal momento che nell'art. 10 comma 3, lettera c) sono considerate
beni culturali le "raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culruale".
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Titolo II Fruizione e valorizzazione
Capo I Fruizione dei beni culturali
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Art.101 Apprezzabile è lo sforzo di definire le diverse strutture. La definizione di biblioteca proposta è condivisibile,
ma si fa presente che potrebbe essere utilizzata, in conformità agli standard internazionali, quelal adottata dall'ISO (Internatiional Standard
Organization) e dal Comité européen de normalisation, e recepita dall'Ente italiano di unificazione (UNI) nell'ultima versione (EN ISO
2789/2003. Lo standard ISO così definisce la biblioteca nelle sue caratteristiche essenziali:
"Organismo, o parte di esso, il cui scopo principale è quello di creare e conservare una raccolta e di facilitare l'uso delle risorse
e strutture informative richieste per soddisfare esigenze di informazione, ricerca, educazione o svago dagli utenti".
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Art.103 e seguenti: per quanto riguarda le biblioteche è bene che sia stato confermati il principio generale che le
biblioteche appartenenti al settore pubblico sono un servizio di base gratuito rivolto alla collettività degli utenti.
Più delicata si presenta la realtà nelle diverse possibilità di uso e riproduzione dei beni culturali. Nelle biblioteche in particolare,
oggi, riferendosi alle possibilità tecnologiche della società dell'informazione, ampio e articolato è il dibattito sull'uso dei
documenti digitali sia su supporto fisico che in rete, alla luce anche delle direttive europee recepite recentemente dalla Legge 633/1941 sul
diritto d'autore. Di queste problematiche non c'è traccia nel Codice se non per un rapido accenno all'art. 113, comma 1.
Sarebbe sufficiente comunque che, data la rapida evoluzione della tecnologia e delle norme relative alla riproduzione in ambiente digitale, nel Codice fosse esplicitato il rinvio
a successivi regolamenti che disciplineranno, quando necessario, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi agli utenti.
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Art.125: nei rapporti tra Ministero per i beni culturali, Ministero per l'Istruzione e Istituti scolastici non sono prese in considerazione le
biblioteche scolastiche, il cui sviluppo è stato tra gli obiettivi di protocolli di intesa interministeriali (21.06.1995 e 18.02.2003) e di specifiche iniziative.
Le biblioteche scolastiche, infatti, sono centri di documentazione dell'attività didattica, ambiente di apprendimento, luogo di accesso
all'informazione e strumento di innovazione didattica e metodologica.