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Schema di decreto sul nuovo
Ministero per i beni e le attività culturali:
le proposte delle Associazioni dei beni culturali

Le Associazioni culturali maggiormente impegnate sui temi della salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese, dopo aver proceduto a un'analisi approfondita dello schema di decreto legislativo predisposto per costituire il nuovo Ministero per i beni e le attività culturali (la cosiddetta "bozza Cheli") non solo sottolineano l'eccessiva vaghezza e genericità di tale schema, ma affermano l'esigenza di apportarvi modifiche sostanziali dirette ad evitare che tutto si risolva in un semplice accorpamento di funzioni ministeriali oggi separate, o, peggio ancora, nell'allargamento e rafforzamento di una struttura centralistica di tipo burocratico.

Sono modifiche indispensabili, in particolare, per fare che invece prevalgano soluzioni autenticamente riformatrici e innovatrici: che congiungano la snellezza e l'efficienza delle regole e delle procedure con la valorizzazione della competenza scientifica, l'autonomia delle istituzioni con la qualificazione della tutela dei Beni culturali e ambientali come momento essenziale di una programmazione concertata dello sviluppo urbanistico e territoriale.

Per questo le Associazioni culturali richiedono modifiche che siano volte a garantire:

  1. l'attribuzione di funzioni non solo consultive, ma di indirizzo, di proposta, di concorso nella programmazione, di garanzia tecnico-scientifica a Comitati di settore e a un Consiglio scientifico nazionale che non siano designati se non in minima parte dal ministro, ma siano in primo luogo rappresentativi, su base elettiva, della comunità scientifica e culturale. Si tratta in sostanza di un'esigenza di rispetto non solo del sistema democratico, ma della scientificità e della competenza tecnico-culturale. Eventualmente il Consiglio scientifico può essere articolato in due sezioni, l'una per i Beni culturali, l'altra per lo Spettacolo;
  2. un effettivo snellimento e semplificazione degli apparati burocratici ministeriali e delle normative e procedure che hanno sin qui imbrigliato o comunque fortemente limitato l'autonomia gestionale e scientifica delle Soprintendenze, dei Musei, degli altri istituti culturali. Preoccupa, al riguardo, la genericità della normativa circa l'istituzione dei Dipartimenti. Affinché tale istituzione conduca a un effettivo sveltimento dell'apparato ministeriale, occorre precisare in modo rigoroso nella legge che tra i Dipartimenti da un lato e le Soprintendenze e gli altri istituti consimili dall'altro non debbono essere interposti altri uffici dirigenziali diretti da direttori generali. Se infatti tale interposizione si verificasse, si avrebbe soltanto un rigonfiamento e appesantimento della struttura burocratica centrale, con gravi conseguenze negative sul piano dei tempi e delle procedure e con un sostanziale svuotamento dell'autonomia tecnico-scientifica;
  3. per garantire la preminenza del punto di vista scientifico nel campo della tutela, non basta soltanto precisare che, senza eccezioni, i Soprintendenti regionali debbono provenire, tramite concorsi, dai ruoli tecnico-scientifici dell'Amministrazione. Occorre altresì chiarire nel testo legislativo che la gestione della tutela resta affidata per i diversi settori rientranti nel Dipartimento del patrimonio (beni archeologici, storico-artistici, ambientali-architettonici ecc.) ai Dirigenti di uffici specificamente competenti per materia e che ai Soprintendenti regionali (che, in taluni casi, possono essere sovraregionali) competono invece funzioni di coordinamento della programmazione e della spesa. Per quanto riguarda gli altri settori di beni, occorre altresì chiarire che le Soprintendenze archivistiche sono mantenute alle dirette dipendenze del Dipartimento degli Archivi e che i compiti di indirizzo e di surroga in materia di tutela dei beni librari sono esercitati dal Dipartimento dei beni librari;
  4. sorprende che nella cosiddetta "bozza Cheli" manchi pressoché totalmente una visione riformatrice che si ispiri a una visione più moderna e avanzata, rispetto alla tradizione, di ciò che si intende per patrimonio culturale da tutelare. Si propone di supplire a questa fondamentale carenza prevedendo l'istituzione, fra gli istituti centrali, non solo di un istituto per gli archivi, ma di istituti per altre categorie di beni culturali sinora troppo trascurati o quasi ignorati: per esempio i Beni demoetnoantropologici, i Beni culturali musicali, i Beni culturali scientifici, i Beni sonori e audiovisivi, ecc. A ciò devono corrispondere, ovviamente, anche adeguate modalità di reclutamento, immissione nei ruoli, utilizzazione anche di laureati e specializzati in discipline che facciano specifico riferimento a tali categorie di Beni;
  5. la proposta di istituire un registro dei conservatori è un giusto segnale della necessità di riconoscere e valorizzare l'alta qualificazione culturale e specialistica richiesta a coloro che sono preposti all'opera di tutela. La formulazione contenuta nello schema di decreto appare però inadeguata. Si richiede, al fine di garantire l'unitarietà dei criteri di tutela dei beni culturali, che o nel testo legislativo sulla riforma o in testi o atti paralleli si perseguano due obiettivi essenziali: da un lato la determinazione - d'intesa con i coordinamenti delle Regioni, dei Comuni, delle Province - di omogeneità di requisiti culturali, qualificati livelli professionali, rigorose modalità di reclutamento per quel che riguarda la formazione culturale e professionale del personale tecnico-scientifico impiegato negli istituti di tutela e negli altri istituti culturali, sia che essi facciano capo all'Amministrazione statale ovvero a quella delle Regioni e delle Autonomie locali; d'altro lato il riconoscimento, al personale tecnico-scientifico, di uno stato giuridico e retributivo che corrisponda alle sue preminenti funzioni di studio e ricerca e che consenta maggiori possibilità di circolazione e trasferimento dai ruoli dei Beni culturali ai ruoli delle Università e degli istituti di ricerca;
  6. è infine indispensabile prefigurare una concezione e una pratica della tutela che (registrando e valorizzando, tra l'altro, le molteplici esperienze già compiute in materia) non si esauriscano in un'azione eminentemente conservativa o in un'impostazione essenzialmente vincolistica, ma abbiano come fine - in collaborazione con altri Enti e Istituzioni - lo sviluppo delle ricerca, l'allargamento delle conoscenze, la promozione dei servizi educativi e tendano a valorizzare il Bene culturale come momento qualificante e non come fastidioso ostacolo per una moderna politica di pianificazione delle città e del territorio.
    A questo fine si ritiene necessario che la legge indichi come criteri prioritari o comunque indispensabili:
    la stretta collaborazione in tutta una serie di campi (censimento sommario e catalogazione del patrimonio culturale, approfondimento di studi e ricerche, azione scientifica di prevenzione e restauro, attività educativa e didattica, promozione verso il pubblico) con Università, istituti di ricerca, associazioni e fondazioni private, oltre che con le strutture culturali facenti capo alle Regioni e alle Autonomie locali;
    un'intelligente politica di incentivazione e agevolazioni fiscali che coinvolga anche i proprietari privati in un impegno sistematico di recupero, salvaguardia, pubblico godimento (ovviamente in forme da concordare, rispettose delle esigenze dei singoli) del patrimonio culturale immobile e mobile;
    infine e soprattutto la disponibilità, da dichiarare esplicitamente nella legge, delle strutture dello Stato preposte ai compiti di tutela (Soprintendenze e altre istituzioni) a partecipare con propri rappresentanti alle sedi in cui si discutono e predispongono i piani urbanistici e territoriali e i relativi programmi di attuazione, instaurando così un metodo di cooperazione istituzionale che consenta di non dover limitare la tutela all'azione in extremis di divieto di interventi compromettenti, ma di fare della difesa e valorizzazione del bene culturale uno dei fini essenziale della pianificazione stessa.
Le Associazioni culturali che concordano su queste proposte di modifica sono ben consapevoli che esse riguardano solo in piccola parte i problemi del settore dello Spettacolo, per il quale sono comunque decisivi i principi dell'autonomia culturale e gestionale delle istituzioni nonché della cooperazione con le Regioni e le Autonomie locali. Ma per quel che riguarda lo Spettacolo ci si augura che si tenga adeguatamente conto delle osservazioni e delle proposte delle Associazioni culturali operanti in tale campo, così come si spera che si vorrà fare per le proposte qui formulate, alle quali nelle pagine seguenti allegate a questo documento si è data la formulazione articolata.

Associazione Bianchi Bandinelli Associazione Italia Nostra
Associazione Italiana Biblioteche
Associazione Nazionale Archivistica Italiana
Associazione Dimore Storiche
Associazione Nazionale dei Tecnici per la Tutela dei Beni Culturali e Ambientali
Fondo Italiano per l'Ambiente
Touring Club Italiano
WWF Italiano

Emendamenti proposti allo schema di decreto sul nuovo Ministero per i Beni e le Attività culturali

[le parti riprodotte dal testo attuale sono in chiaro; le modifiche o aggiunte in neretto]

Art. 2.
(Il Ministro)

Comma 3.
E' istituito il Consiglio scientifico per i beni e le attività culturali, che coadiuva il Ministro nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica. A tal fine il Consiglio:
a) esprime parere sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e le attività culturali predisposti dall'amministrazione e dalla Società Italiana per i Beni Culturali (SIBEC);
b) esprime parere sugli atti normativi e amministrativi generali, nonché sulle convenzioni fra il Ministero e altri enti relative ai beni e alle attività culturali e sugli accordi e partecipazioni di cui all'art. 17 predisposti dall'amministrazione;
c) esprime parere sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e paesaggistici e le attività culturali e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal ministro o sia ad esso demandata da leggi e regolamenti
.

Aggiungere i seguenti commi:

Comma 3-bis.
Il Consiglio è composto dai membri dei comitati scientifici di cui all'art. 7 e da sette eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui tre su designazione della Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed elegge a maggioranza nel suo seno un vicepresidente. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Il Consiglio adotta un regolamento interno, emana il regolamento dei Comitati tecnico-scientifici e si riunisce almeno due volte all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo esperti nelle materie di volta in volta trattate o nelle discipline d'interesse del Consiglio. Il Consiglio è coadiuvato da una segreteria tecnica con compiti istruttori e di collegamento.

Comma 3-ter.
Presso il Consiglio scientifico operano apposite Commissioni permanenti o istruttorie con compiti di esaminare e formulare proposte su tematiche particolari o intersettoriali, composte da membri dei Comitati Scientifici o da esperti nominati dal Ministro.

Art. 3.
(Il segretario generale)

Comma 2.
lettera d) coordinamento generale delle risorse umane, contrattazione collettiva, affari generali;

Art. 4. (Funzioni del Ministero)

Comma 1.
Il Ministero esercita le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie e aree di attività:
a) tutela, conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali e paesaggistici;
a-bis) vigilanza e sorveglianza sugli archivi in formazione pubblici e privati di notevole interesse storico
;
b) promozione delle attività culturali;
c) promozione della cultura urbanistica e architettonica;
d) tutela del diritto d'autore, promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale e dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
e) diffusione della cultura italiana all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche mediante mostre, manifestazioni internazionali o istituzionali permanenti;
f) vigilanza sugli enti che operano nel settore dello sport;
g) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza;
h) cooperazione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, con l'Unione Europea e con gli Stati membri, nonché con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di beni e attività culturali.

Aggiungere il comma 2-bis:
Comma 2-bis.
Le attività di cui al comma 1, lettera g), comprendono anche convenzioni per lo sviluppo della ricerca stipulate con il Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e con le università;

Art. 6.
(Organizzazione del Ministero)

Comma 4: sopprimerlo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
Comma 5.
Fermo restando quanto disposto negli articoli da 12 a 22 del D.P.R. del 3 dicembre 1975, n. 805, gli istituti centrali svolgono compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, 1'elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
Comma 6.
Sono istituiti in aggiunta a quelli previsti dal D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805:
a) l'Istituto Centrale degli archivi, con compiti di studio, sperimentazione e consulenza nelle tecnologie applicate alla documentazione e agli archivi, di elaborazione, in collaborazione con gli istituti archivistici periferici e con enti e istituzioni, di metodologie e di standard per l'inventariazione e, di concerto con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, per la formazione della documentazione amministrativa ai fini della sua futura conservazione, di formazione e aggiornamento del personale scientifico. L'Istituto svolge attività editoriale nelle materie di sua competenza;
b) l'Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi, cui sono attribuite le competenze della Discoteca di Stato e compiti di studio, ricerca e indirizzo e coordinamento scientifico in materia di beni sonori e audiovisivi;
c) l'Istituto Centrale per l'Architettura con compiti di restauro architettonico, promozione della cultura architettonica e urbanistica moderna e contemporanea e raccolta di documentazione sull'architettura
.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
Comma 7. Con regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere costituiti Istituti speciali che svolgano in settori specifici ulteriori compiti rispetto a quelli svolti dagli Istituti centrali.

Art. 7.
(I dipartimenti)

Comma 1.
I Dipartimenti del Ministero sono i seguenti:
a) Dipartimento del patrimonio storico-artistico ed ambientale, con competenza in materia di beni archeologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte contemporanea, paesaggio;
b) Dipartimento degli archivi, con competenza sugli archivi e sulla documentazione archivistica su qualsiasi supporto;
b-bis) Dipartimento dei beni librari, sonori, audiovisivi
e delle istituzioni culturali, con competenza in materia di biblioteche, raccolte sonore e audiovisive, servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, diritto d'autore, libro e attività editoriali di elevato valore culturale; istituzioni culturali; promozione culturale, sviluppo e coordinamento di rapporti internazionali negli ambiti di competenza; e compiti di indirizzo e surroga nelle funzioni di tutela delegate alle Regioni previsti nell'art. 9 del D.P.R. 4 gennaio 1972 n. 3;

Comma 2. Aggiungere la seguente lettera:
b-bis) la gestione operativa del personale del dipartimento e della sua mobilità, l'individuazione dei requisiti di assunzione del personale tecnico e scientifico specifico del dipartimento e la cura e l'espletamento dei procedimenti di assunzione mediante concorso o altra procedura del predetto personale, nonché la determinazione dell'organico degli istituti dipendenti nell'ambito delle dotazioni assegnate al dipartimento.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
Comma 3.
Presso ciascun dipartimento è istituito un comitato tecnico-scientifico per ciascun settore organico di beni o di attività di competenza. I comitati:
a) esprimono indirizzi tecnico-scientifici sulle attività generali del settore di competenza, nonché pareri sui relativi programmi;
b) esprimono parere sugli interventi rilevanti di tutela, conservazione e restauro;
c) propongono programmi e obiettivi di intervento;
d) verificano metodologie e criteri di intervento;
e) possono chiedere agli uffici ministeriali che siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza.
f) esprimono parere sulla nomina dei soprintendenti generali regionali, degli altri dirigenti generali tecnici e sui trasferimenti dei dirigenti tecnici;
g) esprimono parere sui bandi di concorsi o altre procedure di assunzione e di progressione in carriera del personale tecnico-scientifico per quanto riguarda i requisiti culturali e scientifici;
h) esprimono parere sui criteri di assegnazione o autorizzazione di incarichi al personale tecnico e scientifico. Sono trasferite ai comitati le competenze più particolari che la precedente normativa attribuiva agli analoghi organismi di settore.

3-bis. Ciascun comitato è composto da otto membri, eletti fra il personale scientifico del settore di competenza del Ministero e fra i docenti universitari delle materie afferenti. I dirigenti dei settori di competenza sono membri di diritto dei comitati. Ogni comitato elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente ed è coadiuvato da una segreteria tecnica istruttoria. Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei comitati, per l'esame di questioni di comune interesse, i comitati possono riunirsi in seduta comune.

Art. 9.
(Soprintendenza regionale ai beni culturali)

Comma 2.
La Soprintendenza dispone di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio Scientifico, è articolata in uffici di tutela di livello dirigenziale competenti per tipologia di beni e per circoscrizioni territoriali, musei, aree archeologiche e altri istituti.

Comma 3. Sopprimerlo.

Comma 4.
Il Soprintendente regionale, cui corrisponde la qualifica di dirigente generale, è nominato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali tra le professionalità tecnico-scientifiche del Ministero. La dotazione organica del Ministero è rideterminata in conseguenza della presente legge. Il Soprintendente regionale coordina gli uffici di tutela e rappresenta l'Amministrazione nella Commissione regionale per i beni e le attività culturali.

Comma 5.
Il Soprintendente cura l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi centrali e dalla Commissione per i beni e le attività culturali e coordina la programmazione degli uffici territoriali, ai quali compete la tutela e la spesa.

Art. 9 bis (Soprintendenza regionale agli archivi)

  1. È istituita in ogni regione la Soprintendenza regionale agli archivi, con compiti di:
    a) tutela e vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, anche in formazione, tutela degli archivi ecclesiastici in attuazione delle intese previste dalle norme vigenti, nonché, in cooperazione con la regione e gli enti locali, valorizzazione dei beni archivistici;
    b) promozione dell'istituzione di centri di conservazione, raccolta, consultazione e valorizzazione di archivi non statali in collaborazione con la Regione ed enti pubblici e privati;
    c) formazione e aggiornamento del personale addetto agli archivi degli enti locali e degli altri enti vigilati, in collaborazione con le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato, le regioni, le università e altri enti e istituzioni;
    d) tutte le funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1963, n. 1409 alle soprintendenze archivistiche, che sono soppresse, e il personale e le strutture delle quali sono trasferiti alle soprintendenze regionali per i beni archivistici.
  2. La Soprintendenza regionale per i beni archivistici dispone di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile
  3. .
  4. Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità secondo le quali la Soprintendenza regionale agli archivi per l'esercizio delle sue funzioni sul territorio potrà anche avvalersi della collaborazione degli archivi di Stato non risedenti nella provincia dove ha sede la soprintendenza medesima
  5. .
  6. Il Soprintendente regionale per i beni archivistici è membro di diritto della Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 11.
(Gestioni autonome)

Comma 4.
Sulla base degli indirizzi dei comitati tecnico-scientifici, ciascun Dipartimento stabilisce, per il settore di propria competenza, i presupposti, le condizioni e gli standard, organizzativi e funzionali, in base ai quali le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite in forma autonoma, prevedendo anche gradi differenziati di autonomia individuati con riferimento a parametri oggettivi e periodicamente verificati. I musei che conservano beni aventi una stretta interrelazione con determinate aree territoriali afferiscono agli uffici dirigenziali competenti per materia della Soprintendenza regionale. Le gestioni autonome sono revocate quando vengono meno i presupposti, le condizioni e gli standard stabiliti dal dipartimento competente.

Aggiungere il seguente comma 4-bis:
Comma 4-bis.
La Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma dispongono di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile
.

Art. 12. (Organizzazione e personale)

Aggiungere i seguenti commi 2-bis e 2-ter:
Comma 2-bis.
Agli appartenenti al personale tecnico-scientifico della ex carriera direttiva di cui alla tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 e all'art. 45, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

Comma 2-ter.
All'art. 45, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, è aggiunto il seguente periodo:
"Con regolamento governativo da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate per le predette figure professionali le attribuzioni e responsabilità, i requisiti culturali e di specializzazione e le modalità di accesso, l'autonomia professionale, tecnico-scientifica e di aggiornamento e studio mediante la previsione dell'assegnazione di un numero annuo cumulabile di appositi giorni di congedo, i criteri di equiparazione dei periodi di servizio nelle carriere tecnico-scientifiche a quelli resi nell'università e negli enti di ricerca".

Art. 13.
(Agenzia per gli eventi culturali)

Sopprimerlo.

Art. 14.
(Organi, personale e gestione finanziaria)

Sopprimerlo.

Art. 15.
(Scuole di formazione e studio)

Comma 1.
Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto Centrale del Restauro di Roma, Opificio delle Pietre Dure di Firenze, Istituto Centrale per la Patologia del Libro di Roma, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

Sostituire il comma 5 con il seguente comma:
Comma 5.
Con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato saranno riordinate nel loro numero, nel tipo e livello di corsi effettuati e di diplomi conferiti, nonché nei programmi e modalità di funzionamento, che devono prevedere l'istituzione di consigli scientifici e procedure di valutazione obiettiva ai fini dell'assegnazione degli incarichi di docenza.

Art. 16.
(Registro dei conservatori dei beni culturali)

Comma 1.
Gli archeologi, gli storici dell'arte, gli archivisti, i bibliotecari,
gli architetti, gli antropologi fisici, i demoetnoantropologi e gli esperti biologi, fisici, chimici, geologi
, i restauratori, che esercitano la loro professione nel settore dei beni culturali, anche nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, sono iscritti nel registro dei conservatori dei beni culturali tenuto dal Ministero.


Copyright AIB 1998-07-21, ultimo aggiornamento 1998-12-10 a cura di Ilaria Brancatisano
URL: http://www.aib.it/aib/cen/mbca5.htm

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