1. L'iscrizione all'AIB è regolata dalle norme di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto vigente.
2. Possono pertanto essere soci dell'AIB:
a) quanti operino o abbiano operato professionalmente nel settore delle biblioteche e della documentazione, ivi compreso chi svolga o abbia svolto attività di carattere scientifico e tecnico a qualsiasi titolo, anche non retribuito, per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi e comunque alle 300 ore;
b) gli studenti iscritti a specifici corsi di laurea e specializzazione, nonché ad altri specifici corsi di studio universitari;
c) quanti siano in possesso di specifici requisiti professionali, scientifici e tecnici, ivi compresi quanti abbiano conseguito un diploma per bibliotecari o in biblioteconomia, rilasciato da scuole e corsi universitari e non, anche se temporaneamente disoccupati.
3. I soci enti di cui all'art. 4, comma 2, dello Statuto vigente sono rappresentati in seno all'Associazione dal legale rappresentante che, a norma dell'art.6 dello Statuto, potrà, al momento dell'iscrizione all'AIB, designare e delegare in sua sostituzione e vece il responsabile dei settori di interesse dell'Associazione. Successive sostituzioni dovranno essere comunicate all'Associazione a mezzo raccomandata r.r.
4. A norma di quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto vigente, annualmente il CEN fissa la quota associativa annuale ordinaria, nonché eventuali quote ridotte, per particolari categorie di soci, quote speciali, comprensive di particolari vantaggi ed agevolazioni, quote pluriennali.
5. Al momento della prima iscrizione all'AIB ogni socio persona è tenuto a compilare in ogni sua parte l'apposita domanda di iscrizione, da trasmettere, a cura del CER interessato, corredato del prescritto parere, alla Segreteria Nazionale per la delibera del CEN. Limitatamente all'anno in corso, analoga domanda di rinnovo di iscrizione dovrà essere compilata anche dai soci persona già iscritti all'AIB.
Ogni socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria nazionale eventuali successive variazioni nei dati forniti.
6. A norma di quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto vigente, i soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.
Il socio dimissionario può richiedere successivamente di essere reiscritto all'AIB, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione.
7. Il socio persona che non abbia versato la propria quota associativa annuale entro il 15 marzo di ciascun anno verrà considerato moroso e sospeso da tutti i diritti associativi, di cui all'art. 6 del vigente Statuto, fino a quando non abbia provveduto a regolarizzare le propria posizione.
La successiva corresponsione della quota dovuta non comporta il reintegro dei servizi e dei diritti non goduti dal socio fino a quel momento.
Il socio moroso che non abbia regolarizzato la sua posizione entro il 31 dicembre verrà dichiarato con delibera del CEN decaduto dall'iscrizione all'Associazione per morosità.
Il socio dichiarato decaduto per morosità può richiedere successivamente la reiscrizione all'AIB con le stesse modalità della prima iscrizione, previo versamento della quota a suo tempo non corrisposta.
8. L'Associazione provvede entro il 15 dicembre di ogni anno, anche attraverso i propri mezzi di informazione, sia cartacei che elettronici, ad invitare al rinnovo dell'iscrizione, comunicando ai soci le quote associative stabilite per il nuovo anno.
Entro il 31 gennaio le Sezioni provvedono a comunicare alla Segreteria nazionale i nominativi dei soci che non abbiano ancora provveduto al versamento della quota annuale. La Segreteria, effettuati gli opportuni controlli, sollecita i soci non in regola al versamento della quota.
Il 15 marzo di ogni anno le Sezioni regionali provvedono a comunicare alla Segreteria nazionale gli elenchi dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, anche per consentire la regolare convocazione dell'Assemblea generale dei soci.
Nella stessa data, le Sezioni provvedono altresì a comunicare i nominativi dei soci che non abbiano ancora provveduto al versamento della quota annuale.
La Segreteria, effettuati gli opportuni controlli, notifica ai soci non in regola il ritardo nel versamento della quota, informandoli della sospensione dai diritti associativi per il periodo di mancato versamento.
9. Nel designare i soci incaricati di rappresentare l'AIB a manifestazioni in Italia o all'estero, i componenti delle Commissioni e Gruppi di studio e coloro cui possano essere assegnati altri incarichi associativi, il CEN
Nota. Approvata nella seduta del CEN del 23 gennaio 1998