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La tutela dei beni librari
Anna Maria Mandillo


Nel patrimonio storico del nostro paese, tutelato dall'articolo 9 della Costituzione, sono da comprendere anche i beni librari. Non parliamo solo dei "pezzi singoli", esemplari spesso unici, come i manoscritti gli incunaboli, i libri antichi, le edizioni rare e di pregio ma anche delle raccolte librarie, costituite e stratificate nel tempo e conservate in biblioteche pubbliche e private a documentazione della storia, della cultura, della civiltà. In particolare per i beni librari il percorso normativo è stato caratterizzato da un processo di decentramento realizzato negli anni '70.
Nel 1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche di enti locali insieme agli uffici -le soprintendenze bibliografiche- che avevano compiti di sorveglianza e tutela sul territorio per quanto riguarda i patrimoni librari, in particolare quelli appartenenti ai privati. Alle regioni fu affidato il compito di notificare i beni singoli ( manoscritti, incunaboli, libri rari), allo Stato il compito di notificare le raccolte.
Sottolineiamo che le Regioni dovevano esercitare le loro funzioni sulla base di linee di indirizzo e di direttive dello Stato che non furono però mai emanate. Si ribadiva inoltre il potere di surroga dello Stato nel caso di "persistente inattività" da parte delle Regioni nell'esercizio delle funzioni delegate. Lo Stato, e in questo caso il Ministero per i beni culturali, poteva pertanto sostituirsi alla Regione inadempiente e portare a compimento gli atti mancanti. Ma anche il potere di surroga non è stato applicato in massima parte per le difficoltà legate alla conoscenza completa e tempestiva delle situazioni locali.
In particolare c'è da rilevare che, tra i compiti di tutela, quelli più delicati e di grande importanza per conoscere e conservare patrimoni diffusi sul territorio, sono la sorveglianza sulle raccolte private e il controllo sulle esportazioni di materiale raro e di pregio. Questi compiti non vengono esercitati in modo uniforme dalle regioni: si va da situazioni organizzative efficienti, a situazioni di completo disinteresse.
Nel 1977 sono state completate e messe in rilievo le ulteriori funzioni trasferite alle Regioni concernenti il funzionamento e i servizi, ma non sono state accompagnate dalle linee guida e di indirizzo dello Stato in ordine alla tutela.
A tal proposito va ricordato, in assenza dell'intervento dello Stato, l'impegno recente del Coordinamento degli assessori alla cultura delle regioni che ha promosso, a livello tecnico la compilazione e diffusione,nel 2003, di "Criteri e procedure per l'applicazione delle norme di tutela" redatte da funzionari regionali che si occupano di tutela dei beni librari. I criteri valgono come una guida pratica per le operazioni di tutela:individuazione dei beni, dichiarazione di interesse culturale,restauro, alienazione, prelazione, commercio,esportazione, mostre.
Il tema della tutela è stato ripreso nelle norme degli anni '90 sulla riforma della pubblica amministrazione, che,da una parte, hanno confermato, tra i compiti dello Stato, la tutela del patrimonio storico artistico, ma, dall'altra, hanno stabilito che non si tornava indietro sulle funzioni di tutela dei beni librari, già decentrate.
E arriviamo al Codice Urbani. Poteva essere l'occasione per portare a compimento definitivamente il processo di attribuzione dei compiti di tutela e offrire maggiore sicurezza a chi deve concretamente operare sul territorio. Anche questa volta invece la situazione non è chiara. Da una parte c'è la volontà evidente di allargare le competenze delle regioni, dall'altra altrettanto chiaramente dovrebbero essere delineati i compiti dello Stato, che invece, nel testo attuale del Codice sono accennati nelle due sintetiche espressioni "le potestà di indirizzo" ed il "potere sostitutivo".
La questione resta aperta su questi importanti temi e dovrà essere riproposta alla riflessione ed al dibattito nel momento della presentazione di proposte di modifica del Codice.


Copyright AIB 2004-06, ultimo aggiornamento 2004-06-23 a cura di Andrea Marchitelli
URL: http://www.aib.it/aib/cen/dleg1.htm

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