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L'azione dell'AIB, di AIDA e del GIDIF sul DDL 4953 bis-A.
Comunicato del Presidente dell'AIB


Crediamo opportuno fare un po' d'ordine nel dibattito che si è aperto su AIB-CUR. Pur contenendo spunti interessanti pecca di difetto d'informazione e delle necessarie verifiche con gli interlocutori parlamentari e di Governo che nel frattempo abbiamo fatto.
Intanto una breve ricostruzione storica di ciò di cui stiamo parlando. Fin dall'inizio del percorso parlamentare di questo provvedimento, l'AIB ha presidiato gli interessi delle biblioteche italiane, delle mediateche e dei centri di documentazione, con tutti i mezzi e con le iniziative che di volta in volta si è ritenuto opportuno ed efficace mettere in atto. Ciò in accordo con GIDIF e con AIDA, aperti ovviamente agli apporti di chiunque altro volesse condividere le nostre posizioni. Lo sforzo è stato ogni volta dimensionato rispetto all'effettiva entità della "minaccia" poiché la questione delle riproduzioni resta comunque una parte non prevalente del complesso dei fronti che occorre presidiare se si intende far avanzare le condizioni di esercizio del servizio bibliotecario nel paese. I documenti relativi sono sul WEB dell'AIB.
E' anche il caso di ricordare che l'AIB non si limita a presidiare il livello nazionale dell'evoluzione legislativa, specie di quella in materia di copyright, ma ha fondato e sostiene EBLIDA, l'organizzazione che a livello di Parlamento europeo e di Commissione dell'U.E. si batte per tutelare le prerogative delle biblioteche nell'ambito della produzione normativa di quegli Organi. L'efficacia dell'azione condotta a livello nazionale ha fatto sì che già nel 1998 il Governo avesse fatto suo un testo sottoscritto dall'AIB, da GIDIF, dalla SIAE, dai rappresentanti del Gruppo di lavoro sui sistemi bibliotecari istituito dal MURST (GLSB) e da altre organizzazioni di editori tra cui AIPE e AIE, nel quale si raggiungeva un sostanziale equilibrio nel gioco delle aspettative dei vari gruppi rappresentati. Equilibrio che si traduceva per le biblioteche nell'assenza di limiti alla riproduzione delle opere possedute e nella forfetizzazione, in misura da determinare con successivo regolamento, di una cifra poco più che simbolica che ogni biblioteca avrebbe versato annualmente e quindi con un atto amministrativo molto semplice.
Nel frattempo abbiamo comunque ripetuto che la nostra posizione era per l'assenza di ogni limite e di ogni contribuzione. Nello stesso appello - lanciato dall'AIB e sottoscritto da oltre 1400 aderenti nei mesi scorsi durante la discussione in Commissione - si lasciava comunque intendere che, in subordine rispetto alla prima opzione, si sarebbe accettata nella sostanza una soluzione di contribuzione ridotta, forfetaria e di semplice gestione amministrativa. Si recuperava qui lo spirito del testo di cui sopra.
Credo che questo debba restare il profilo della nostra posizione affinché possa essere letto con chiarezza nel prosieguo dell'iter legislativo che sarà comunque ancora molto lungo.
La situazione reale delle posizioni in atto è la seguente: numerosi parlamentari raggiunti hanno confermato di avere ben presenti le posizioni della nostra professione e di condividerle nella sostanza.
Il Presidente della Commissione cultura della Camera on. Castellani ha confermato la disponibilità e l'interesse a programmare un'udienza conoscitiva della Commissione sulla problematica della biblioteche in generale ed in quell'occasione toccare anche un miglior inquadramento della materia in questione. Non dimentichiamo infatti che il contesto in cui purtroppo la materia delle prerogative delle biblioteche viene ora discussa è quello della legislazione per la repressione degli abusi in materia di riproduzione e la discussione fatalmente ne risente.
La contorsione dei testi dell'articolato resta poi un cattivo esempio di tecnica legislativa.
L'On. Maretta Scoca ha illustrato le posizioni del Governo che sono esplicitate nel testo dell'art. 2 che segue in grassetto e che il Governo presenta come suo emendamento.
Il relatore On. Altea ha ribadito di aver ben presente le esigenze delle biblioteche e mediateche. Ha ricordato che si sapeva che il testo uscito dalla Commissione andava comunque modificato perché lacunoso e contraddittorio (ancorché a noi gradito). Ha detto di aver sostenuto, a tale scopo, l'emendamento del Governo che si allega di seguito:

Art. 2:

  1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".
  2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: "È consentita, conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge.
    Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
    Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma precedente, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal terzo comma, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".
  3. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma: "I soggetti che realizzano rassegne stampa devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Da tale disciplina sono escluse, per il periodo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
  4. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 171-ter" ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "(f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati".
  5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente: "Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla SIAE. In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento di detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni".

    L'emendamento del governo, fatto proprio da deputati della maggioranza e dell'opposizione, ripropone il testo concordato nel febbraio 1998, come è facile vedere confrontandolo con la documentazione consultabile nella sezione "Diritto d'autore" del sito AIB.
    Il punto importante, ottenuto a seguito della concertazione con le associazioni degli editori, è la differenziazione tra centri di riproduzione e biblioteche pubbliche: per i primi la riproduzione è consentita nei limiti del 15 per cento, per le seconde la riproduzione è libera per le opere esistenti nelle loro raccolte, fatte nella sede delle biblioteche stesse. I limiti richiamati sono quelli stabiliti dal 3° comma dell'art. 68 della legge di base sul diritto d'autore (L. 633/41).
    Pertanto, ricostruendo la futura formulazione dell'art. 68, per le biblioteche pubbliche sarà disposta:
    - al 2° comma la libertà di riproduzione per i servizi della biblioteca;
    - al 5° comma la libertà di far fare, all'interno della biblioteca, riproduzioni dalle opere delle proprie raccolte per motivi di studio o personali, nei limiti stabiliti dal 3°comma ("divieto di spaccio al pubblico e di ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore").
    Non è stato toccato l'art. 3, come licenziato dalle commissioni. Il testo, che andrà a modificare l'art. 69 della L. 633/41, è stato formulato anche con il contributo dell'AIB. Con tale norma sarà consentita alle biblioteche e alle discoteche dello Stato e degli Enti pubblici la riproduzione in unico esemplare di opere sonore ed audiovisive a fini di archivio di sicurezza.
    Non è dato sapere oggi i tempi del dibattito in aula. è certo che il disegno di legge dovrà tornare al Senato. Dopo l'approvazione del DDL il regolamento che seguirà dovrà dare le norme per tutti gli aspetti operativi. In questa sede si potrà meglio intervenire per regolare in modo favorevole per le biblioteche la quantità e le modalità del versamento del compenso forfettario e per semplificare l'apposizione del bollino SIAE sulle riproduzioni (ammesso che non si ottenga l'esenzione delle biblioteche da tale incombenza). Con AIDA e GIDIF stiamo valutando le forme di azione ulteriore in accompagnamento al percorso del provvedimento.
    In particolare l'AIDA e il GIDIF valuteranno l'opportunita' di introdurre puntualizzazioni sulla tutela dell'attivita' degli uffici stampa e dei centri di documentazione. Di tutto cio' informeremo la lista e la stampa nel più breve tempo possibile.
    Entro breve tempo faremo il punto sulle azioni di supporto all'affermazione delle nostre posizioni che saranno rivolte, sia ai parlamentari, sia al rappresentante del Governo, il sottosegretario ai Beni culturali Maretta Scoca, sia alle altre associazioni interessate.

    Il Presidente del Associazione italiana biblioteche
    Igino Poggiali

    Copyright AIB 2000-03-24, ultimo aggiornamento 2000-03-24 a cura di Vittorio Ponzani
    URL: http://www.aib.it/aib/cen/copyright8.htm

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