AIB. Vita dell'Associazione
Note ed osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 29/2001 CE concernente il diritto d'autore
L'Associazione italiana biblioteche intende esprimere con la presente nota il più vivo apprezzamento per l'ottimo lavoro realizzato dagli Uffici governativi nella fase di predisposizione dello schema di Decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria in materia di armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, del quale condivide lo spirito di piena aderenza al dettato della norma europea.
Appunto allo scopo di rendere ancor più fedele il testo italiano a quanto disposto dal legislatore comunitario, ritiene tuttavia necessario introdurre alcune modifiche alla bozza, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 9 dello schema, che novella sostanzialmente il Capo V della l. n. 633/1941 (Utilizzazioni libere), così come recentemente modificato dalla l. n. 248/2000.
Si propongono pertanto i seguenti emendamenti all'art. 9 dello schema del decreto legislativo:
Art. 68, comma 2 (righe 1 e 2)
Sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lettera c), della Direttiva, la facoltà di eseguire liberamente riproduzioni per i propri servizi, purché ciò non comporti alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, deve essere prevista, oltre che per le "biblioteche accessibili al pubblico", anche per gli "istituti di istruzione, musei o archivi" e non, come erroneamente indicato nello schema di decreto, solo nelle biblioteche "scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici".
Si propone pertanto di:
sostituire alle parole "o in quelle scolastiche, nei musei pubblici, o negli archivi pubblici"
le parole "negli istituti di istruzione, nei musei, o negli archivi".
Art. 68, comma 3 (riga 1) e art. 69, comma 1, lettera a)
Sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lettera a), della Direttiva, la facoltà di eseguire riproduzioni su carta o supporto simile e di concedere in prestito a terzi, deve essere prevista con l'unica eccezione degli "spartiti sciolti" e non, come indicato nello schema di decreto, di "spartiti e partiture musicali".
Si propone pertanto di:
sostituire in entrambi gli articoli alle parole "spartiti e partiture musicali"
le parole "spartiti sciolti".
Art. 68, comma 5 (riga 1)
Sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lettera c), della Direttiva e di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, dello stesso schema di decreto legislativo, la facoltà di eseguire riproduzioni per uso personale deve essere concessa per le opere esistenti nelle "biblioteche accessibili al pubblico" e non, come indicato nello schema di decreto, nelle "biblioteche pubbliche", evitando il ricorso ad una terminologia che già in fase di attuazione della l. 248/2000 ha causato non poche difficoltà interpretative, data la sua indeterminatezza concettuale (biblioteche di enti pubblici, biblioteche che svolgono servizio di pubblica lettura, biblioteche aperte ad un pubblico indifferenziato ecc.).
Si propone pertanto di:
sostituire alle parole "biblioteche pubbliche"
le parole "biblioteche accessibili al pubblico".
Art.68, comma 5 (riga 3)
Coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva europea, che in alcun punto prevede limitazioni quantitative alla facoltà concessa agli Stati membri di disporre eccezioni in merito alla libertà di riproduzione di opere esistenti in biblioteche accessibili al pubblico, legandone la possibilità alla sola corresponsione di un equo compenso (Considerando 34 e 35 ed art. 5, comma 2), si richiede l'abrogazione del limite quantitativo del 15% nella riproduzione di ciascun volume o fascicolo di periodico, anche in considerazione del fatto che:
- La normativa nazionale in materia non prevedeva tale limitazione, fino all'inserimento, avvenuto in modo surrettizio ed all'ultimo momento, di tale disposizione nella l. 248/2000;
- L'applicazione di tale norma ha trovato enormi difficoltà interpretative ed applicative, creando seri disagi nei servizi delle biblioteche;
- La norma costituisce un serio ostacolo alla ricerca, impedendo in taluni casi la riproduzione di parti significative di un'opera (si pensi ad un articolo di periodico le cui dimensioni superino il 15% dell'intero fascicolo, ipotesi ricorrente proprio nel caso di articoli scientifici pubblicati su prestigiose riviste accademiche) e contravvenendo di fatto a quanto disposto dalla Direttiva europea in materia di ricerca scientifica (Considerando 34 ed art. 5, comma 3, lettera a);
- La norma rappresenta un inutile aggravio per i servizi delle biblioteche, senza poter in alcun modo costituire un serio limite alla prassi della "riproduzione selvaggia", risultando facilmente eludibile, attraverso la reiterazione della richiesta di riproduzione in momenti successivi o attraverso il coinvolgimento di più utenti compiacenti;
- Norme analoghe non risultano essere presenti nella gran parte delle legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore.
Si propone pertanto di:
eliminare le parole "nei limiti stabiliti dal medesimo comma".
In via subordinata si propone di:
sostituire alle parole "opera rara fuori dei cataloghi editoriali"
le parole "edizione esaurita in commercio".
Art.68, comma 5 (riga 7)
Considerata la varietà e complessità del sistema bibliotecario nazionale, che vede molte biblioteche prive della necessaria autonomia gestionale e contabile, ed in coerenza con le ipotesi di accordo fra le parti, che sulla base di quanto disposto in materia di equo compenso dalla l. n. 248/2000, stanno definendosi con la mediazione della SIAE, si reputa opportuno ampliare il novero dei soggetti responsabili del versamento annuo del compenso forfettario, introducendo oltre alle biblioteche anche le Amministrazioni cui esse fanno capo.
Si propone pertanto di:
aggiungere dopo le parole "dalle biblioteche"
le parole "o dalle Amministrazioni dalle quali le biblioteche dipendono".
Il Presidente
Igino Poggiali
Roma, 17 luglio 2002
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a cura di Vittorio Ponzani
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