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Emendamenti dell'Associazione italiana biblioteche
e del Gruppo italiano documentalisti industria farmaceutica
al Disegno di legge sul diritto d'autore


[AIB] [GIDIF,RBM]

A tutti i Capigruppo del Senato
Ai componenti della Commissione giustizia del Senato

Oggetto: commenti ed emendamenti al disegno di legge
n.1496 e 2157-A, modifiche e integrazioni delle leggi in materia di diritto d'autore.

Preg.ma Senatrice,
Preg.mo Senatore,

Le sottoponiamo le nostre vive preoccupazioni per alcune disposizioni contenute nel testo del disegno di legge in questione.

Osservazioni generali

Ci sembra che nella finalità di reprimere e perseguire la pirateria ed altri comportamenti illeciti aventi ad oggetto opere tutelate dal diritto di autore, il disegno di legge contenga alcune disposizioni che limitano e sanzionano duramente alcune attività fino ad oggi del tutto lecite, ed anzi opportune. ln particolare, le utilizzazioni libere previste nel capo V della legge del diritto d'autore del 22 aprile 1941 n. 633.

Una serie di articoli presenti nel disegno di legge al Vostro studio, se venissero approvati così come sono, metterebbero le biblioteche, e gli altri intermediari del mondo dell'informazione, nell'assoluta impossibilità di fornire all'utenza un servizio fortemente voluto, ed utile per la collettività.
Sarebbe praticamente impossibile permettere l'accesso all'utenza alle opere su carta e su altri supporti, quali ad esempio le videocassette, vista l'ambiguità, o le lacune della legge, e le pesanti sanzioni previste anche per le violazioni minori ed in buona fede.

Gli intermediari dell'informazione hanno un duplice ruolo nel diritto d'autore. Da un lato, infatti, sono loro stessi autori ed editori, e dall'altro contribuiscono alla circolazione delle informazioni e della cultura tra tutti i cittadini, adempiendo, cosi, ad un compito fondamentale di ogni Stato moderno e democratico: permettere l'accesso all'informazione a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche.
Mentre la nostra società evolve verso la cosiddetta società dell'informazione, si rischia di limitare l'accesso a questa informazione a pochi, e solo dietro corrispettivi ed autorizzazioni.
Ci sembra che i bisogni di una vastissima utenza, e del mondo degli intermediari dell'informazione siano sottovalutati, con gravi danni per la ricerca scientifica, le attività didattiche e l'apprendimento personale, senza che vi sia un guadagno certo per i titolari dei diritti economici.
Di seguito troverete alcune nostre osservazioni al disegno di legge in questione, sperando di ricevere la Sua attenzione, e di sottolinearLe l'enorme portata di alcune disposizioni.

Emendamenti proposti al disegno di legge:

Articolo 2:
Sarebbe opportuna la soppressione:
L'articolo interviene sulla delicata materia delle fotocopie. Tale materia è oggetto di un vivace dibattito tra le biblioteche, l'utenza, gli editori ed altri aventi diritti. L'articolo in questione limita enormemente la facoltà dell'utenza di tutti i centri di riproduzione, e pone le biblioteche nell'assoluta impossibilità di svolgere tale servizio.
Al momento sono in corso alcuni contatti tra l'AIB (Associazione italiana biblioteche) ed alcune controparti titolari dei diritti economici, per trovare una soluzione ai problemi economici degli editori riguardo il presunto danno derivante dall'attività di fotocopiatura per uso privato, e senza fini di lucro.

Articolo 7:
Sarebbe opportuna la soppressione:
Questo articolo concede al titolare del solo diritto economico di chiedere l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca apparente violazione del suo diritto. Ci sembra vi sia un potere eccessivo, e non giustificato, del titolare dei diritto economico, senza garantire adeguatamente il diritto di difesa dei soggetti a cui si imputa la condotta dannosa.

Articolo 8 n 1, nella parte che introduce il 1-ter:
Suggeriamo la soppressione del 1-ter, o la modifica in:
"Chiunque abusivamente e per fini di lucro utilizzi con qualunque procedimento ... omissis"
La mancata modifica in tal senso comporterebbe una protezione eccessiva, e non giustificata degli interessi economici dei titolari dei diritti; inoltre, tale norma si porrebbe in contrapposizione con la ratio della legge e dei precedenti interventi in materia, che hanno sempre richiesto il requisito dell'abuso e del fine di lucro per riconoscere un comportamento illegittimo.

Articolo 13, nella parte che introduce l'articolo 182-ter, n 2 e 3: Sarebbe opportuna la soppressione:
Si attribuisce un incredibile potere di controllo agli ispettori SIAE, in particolare lì dove si permette la vigilanza su soggetti non imprenditoriali e senza scopo di lucro. Inoltre l'intero articolo troverebbe una collocazione più appropriata ed omogenea in altri testi, come ad esempio il Regolamento per l'esecuzione della legge del 22 aprile 1941, R.D. del 18 maggio 1942 n. 1369, o nello Statuto SIAE.
Ci sembra che l'intenzione sia di limitare proprio le biblioteche, ed i centri di documentazione, che svolgono attività del tutto lecite.

Articolo 15 n.1, nella parte che introduce l'articolo 171-ter:
Sarebbe opportuno modificare in: " È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque, con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, abusivamente e per fini di lucro utilizzi in pubblico, duplichi, riproduca,... omissis". L'articolo così come ora scritto si potrebbe prestare a diverse interpretazioni e si differenzierebbe da altri articoli dello stesso disegno di legge, e dai passati interventi legislativi che hanno sempre portato la formula: abusivamente e per fini di lucro.

Articolo 15 n 9:
Sarebbe opportuna la soppressione:
Ci sembra si conceda una protezione eccessiva ai titolari di diritti sulle trasmissioni criptate, non tenendo in debito conto le finalità e l'effettiva condotta illecita.

Articolo 18:
Sarebbe opportuna la soppressione:
Ci sembra non giustificato, e non tiene in adeguata considerazione l'esigenza di garantire il diritto di difesa dei soggetti cui siano imputate le condotte dannose.

Articolo 19:
Sarebbe opportuna la soppressione:
Ci sembra eccessivo, e non tiene in considerazione le finalità e le conseguenze della condotta ritenuta dannosa.

Conclusioni

Il testo del disegno di legge ci sembra fortemente sbilanciato a favore dei titolari dei diritti economici, senza garantire adeguatamente il diritto di difesa dei soggetti a cui vengono imputate le condotte dannose. In particolare poi, si prevedono importanti funzioni per la SIAE e l'Ufficio del Garante, ma del tutto nuove. Mentre, a nostro avviso, non sono tenute in debito conto le esigenze dell'utenza e degli intermediari dell'informazione, mettendoci in pratica nell'impossibilità di svolgere la nostra attività di diffusione della cultura, e di favorire la ricerca scientifica e le attività didattiche.

Igino Poggiali
Presidente AIB

Vanna Pistotti
Presidente GIDIF,RBM

Marco Marandola
consulente di diritto d'autore

Roma, 13 gennaio 1998

(Testo elaborato congiuntamente dall'Associazione italiana biblioteche (AIB) e dal Gruppo italiano dei documentalisti dell'industria farmaceutica e degli istituti di ricerca biomedica (GIDIF,RBM).


Copyright AIB 1998-01-16, ultimo aggiornamento 1999-11-16 a cura di Ilaria Brancatisano
URL: http://www.aib.it/aib/cen/copyright2.htm

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