[AIB] AIB. Vita dell'Associazione

AIB-WEB | Vita associativa | Agenda | Altri documenti su copyright e biblioteche

Legge 248/2000

[Documento elaborato dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, a seguito dell'incontro tra l'AIB e i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche del 14 novembre 2000. Il documento è stato portato al tavolo della trattativa con la SIAE]

Documento di:

Il disegno di legge S. 1496-2157 "Nuove norme di tutela sul diritto d'autore", approvato dalla Camera il 21 giugno 2000 e dal Senato il 26 luglio 2000, è ora legge dello Stato (L. 18 agosto 2000, n. 248).
La legge, alla quale si è arrivati dopo un lungo e tortuoso cammino nelle commissioni ed in aula, produrrà gravi disagi nelle biblioteche pubbliche (statali, universitarie, degli Enti locali), perché verrà limitato pesantemente il servizio di riproduzione delle opere in fotocopia e verrà ridotta di conseguenza la possibilità di accesso all'informazione per tutte le categorie di utenti, in particolare studenti e ricercatori.

A partire dalla sua prima presentazione, l'iter del disegno di legge è stato seguito dall'Ufficio legislativo, dall'Ufficio centrale per i beni librari, dall'Associazione italiana biblioteche (AIB).
Nel febbraio 1998, dopo una serie di incontri, promossi dal Sottosegretario La Volpe, tra rappresentanti del Ministero per i beni culturali, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, degli editori, della SIAE, e dell'AIB si arrivò a concordare un emendamento ispirato a criteri di equilibrio tra le parti nel quale veniva riconosciuto il ruolo di servizio pubblico delle biblioteche distinto da quello a fini di lucro delle copisterie. Il testo dell'emendamento consentiva di fotocopiare liberamente le opere nella sede delle biblioteche pubbliche per motivi personali e di studio e, d'altra parte, introduceva l'obbligo di un versamento forfettario dovuto dalle biblioteche alla SIAE a compenso dei diritti d'autore.

Questo emendamento, presentato poi dal Governo, è stato mantenuto nello spirito e nella forma fino alla fine della discussione in commissione e nella nuova stesura di emendamento governativo.

Nella discussione finale in aula alla Camera è stata apportata una modifica penalizzante per le biblioteche per cui anche al loro interno la riproduzione in fotocopia sarà consentita solo per il 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico. La modifica è stata presentata come sub emendamento all'emendamento del Governo e, alla lettura dei resoconti parlamentari, non appare sufficientemente chiaro se tale ultima ed improvvisa modifica sia stata accettata consapevolmente anche dal rappresentante del Governo. Il cambiamento potrebbe sembrare minimo: una sola parola "medesimo comma", al posto di "terzo comma" nell'articolo 2 ha però stravolto lo spirito del disegno di legge ed ha annullato la volontà finora manifestata di voler distinguere le biblioteche dalle copisterie. Non si comprende poi perché sia stato lasciato nel testo l'avverbio "liberamente" (dimenticato nella fretta di cambiare il testo?), quando anche nelle biblioteche le riproduzioni in fotocopia non sono più libere per gli utenti.
Un ulteriore problema è stato creato per le biblioteche musicali, per le quali l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della L. 22 maggio 1993, n. 159 (vedi articolo 2, comma 2, primo capoverso, ultimo periodo della L. 248/2000) impedisce totalmente il servizio di fotocopia delle opere musicali a stampa: a queste biblioteche già era stato proibito di svolgere il servizio di prestito con l'articolo 5 della legge 16.11.1994, n. 685 che modificava l'articolo 69 della legge 633/41).
Risulta così impossibile ogni tipo di servizio, eccetto la consultazione in sede, che però non soddisfa assolutamente i particolari bisogni informativi, di studio e di utilizzo di questa specifica utenza.

Al momento dell'entrata in vigore della legge appare evidente il contrasto tra il dettato normativo e il fine istituzionale delle biblioteche, che forniscono un servizio pubblico di base finalizzato all'informazione, allo studio, alla ricerca e quindi alla promozione culturale della collettività.
Inoltre poiché l'articolato presenta ambiguità e possibilità di divergenti interpretazioni, è opportuno fare chiarezza su alcuni punti fondamentali per contribuire ad una corretta ed univoca lettura ed applicazione della norma.

Biblioteche pubbliche

Sono da intendere come "biblioteche pubbliche", indicate nell'art. 2, comma 2, tutte quelle che svolgono un servizio pubblico per diverse tipologie di utenti, indipendentemente dalla loro appartenenza amministrativa.
Non è condivisibile quindi un'interpretazione limitata a comprendere tra le pubbliche solo le biblioteche dipendenti dallo Stato, dagli Enti territoriali o da Enti pubblici.
Il punto di vista deve essere quello dell'utente, del cittadino, che chiede un servizio pubblico alla struttura idonea a soddisfare le sue esigenze di informazione, di studio, di ricerca.
La legge invece condiziona negativamente il livello di soddisfazione dei bisogni culturali.

Servizi della biblioteca

In particolare la normativa ostacola lo svolgimento dell'attività istituzionale delle biblioteche: da un lato risulta penalizzante e di difficile realizzazione pratica il limite del 15% nella riproduzione da volumi o da fascicoli di periodici fatte per uso personale degli utenti, dall'altro lascia spazio a interpretazioni restrittive delle fotocopie fatte "per i servizi della biblioteca". Queste infatti non possono essere riferite soltanto alle eventuali copie di tutela (a salvaguardia dell'originale), bensì anche alle riproduzioni necessarie per il lavoro di staff (consulenza, didattica, preparazione di dossier, aggiornamento professionale, distribuzione selettiva dell'informazione agli utenti istituzionali).

Opere rare

Altro punto critico di interpretazione della legge riguarda il concetto di "opera rara fuori dai cataloghi editoriali": all'interno di tale dizione devono essere comprese le edizioni fuori commercio della medesima opera, ognuna caratterizzata da elementi specifici, quali introduzioni, commenti critici e veste tipografica, a prescindere dal fatto che in commercio siano reperibili edizioni più recenti con il medesimo contenuto. Per la definizione di opera rara e fuori dei cataloghi editoriali l'attenzione deve essere posta quindi sulla specifica edizione e non sul contenuto dell'opera che può essere reperibile in edizioni più recenti.

Fotocopie in service

A seguito dell'applicazione della L. 4/93 molte biblioteche pubbliche statali hanno affidato in concessione i servizi di riproduzione, a causa di carenze di organico e di difficoltà di gestione delle operazioni contabili. La stessa modalità è diffusa anche in altre tipologie di biblioteca (soprattutto universitarie e di enti locali).
È da ritenersi che questo sia un servizio agli utenti, non equiparabile ai servizi delle copisterie esterne.

Compenso forfettario

In fase di prima applicazione della legge il compenso forfettario dovrà essere simbolico e sperimentale per un certo periodo, basato su criteri di massima (ad esempio la tipologia delle biblioteche), in considerazione del fatto che non si dispone attualmente di dati statistici certi e completi, sia sul piano quantitativo che qualitativo (in riferimento al materiale soggetto al diritto d'autore), per le differenti biblioteche.
Occorre inoltre valutare nella quantificazione del compenso, il vantaggio pubblicitario per gli autori e gli editori rappresentato dalla biblioteca e dai suoi cataloghi in rete.

Prospettive future

In considerazione del fatto che sono stati già presentati in Parlamento, o sono in corso di elaborazione finale diversi provvedimenti in materia di promozione del libro e di editoria, dai quali peraltro è prevedibile che derivino vantaggi e sovvenzioni per gli autori ed editori, si richiede di ricondurre ad unità nella sede più propria anche i provvedimenti che riguardano la normativa sul diritto d'autore per quanto attiene alle biblioteche ed ai servizi da queste forniti, al fine di superare i disagi e le contraddizioni introdotti dalla L. 248/2000.


Copyright AIB 2001-01-19, ultimo aggiornamento 2001-01-19 a cura di Vittorio Ponzani
URL: http://www.aib.it/aib/cen/copyright11.htm

AIB-WEB | Vita associativa | Agenda | Altri documenti su copyright e biblioteche