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Codice di comportamento
dell'Associazione italiana biblioteche


Bozza approvata dal Comitato esecutivo nazionale il 26 settembre 1997

Il Codice di comportamento non è un codice di norme giuridiche ma un complesso di principi morali e di indirizzo al quale tutti i membri dell'Associazione italiana biblioteche hanno l'obbligo di conformarsi nel loro operato all'interno dell'Associazione.

1. Doveri di chi riveste cariche sociali

Le raccomandazioni che seguono si riferiscono a chi ricopre cariche sociali in senso stretto, a chi ricopre altri incarichi comunque affidati dall'Associazione e, per quanto applicabile, ai componenti di organi collegiali di carattere statutario e non.

1.1. Chi riveste cariche sociali si impegna a perseguire, nello svolgimento del suo mandato, gli interessi dell'Associazione, operando con correttezza e imparzialità.

1.2. Chi riveste cariche sociali, e in modo particolare il Presidente nazionale e i Presidenti regionali per la loro funzione di rappresentanza (nazionale o territoriale) di tutti i soci, si impegna a mantenere una corretta e chiara separazione fra le attività svolte in questa veste e quelle svolte nell'ambito della propria posizione di lavoro o comunque in ambiti diversi dall'AIB.

1.3. Chi riveste cariche sociali si astiene dall'intervenire e deliberare, o dall'influenzare deliberazioni di altri, in ogni materia che coinvolga direttamente il proprio interesse personale, o quello di parenti o familiari.

1.4. Chi riveste cariche sociali ha il dovere di partecipare assiduamente alle riunioni previste e di espletare gli incarichi a lui assegnati. Per gli organi collegiali non elettivi, il coordinatore, sentito l'interessato, ha facoltà di richiedere al CEN o al CER competente la sostituzione di un membro che, per qualsiasi ragione, non abbia partecipato o collaborato attivamente ai lavori

2. Doveri del socio nei confronti dell'Associazione

2.1. Nelle attività svolte al di fuori dell'Associazione, il socio si astiene da ogni discriminazione in favore di coloro che sono iscritti all'Associazione, o in loro danno. Non costituiscono discriminazioni le offerte di condizioni di favore o altre facilitazioni per la fornitura di prodotti, servizi, ecc.

2.2. Il socio che riveste una funzione pubblica, nella sua attività, si astiene dal procurare vantaggi indebiti all'Associazione. Tuttavia, una biblioteca o altra istituzione può sostenere e favorire le attività dell'Associazione, compresa la partecipazione a convegni, corsi e riunioni, in quanto le ritenga utili allo sviluppo delle biblioteche e all'aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

3. Diritti del socio nei confronti dell'Associazione

3.1. Ogni socio ha diritto di partecipare su un piano di parità con gli altri alla vita dell'Associazione. L'Associazione sostiene l'utilità della partecipazione alle sue iniziative e attività di carattere scientifico e professionale (corsi, convegni, incontri, ecc.), in orario di lavoro e a spese degli enti di appartenenza, nei limiti delle esigenze di servizio e delle possibilità concrete.

3.2. L'Associazione, riconoscendo l'esistenza di differenze di condizione professionale e personale fra i soci che possono limitarne le possibilità effettive di partecipazione (compreso il ricoprire cariche sociali), opera in maniera da favorirne equamente la massima partecipazione attraverso:
- lo sviluppo di forme di partecipazione a distanza, offerte anche dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- la disseminazione delle attività sul territorio nazionale e, per le Sezioni, su quello regionale;
- una appropriata scelta del calendario e degli orari delle attività, sul piano nazionale e regionale;
- un efficiente impiego del tempo previsto per le diverse attività;
- il contenimento dei costi di partecipazione alle attività, con l'offerta, per quanto possibile, di opzioni particolarmente economiche.
L'Associazione può prevedere, per attività nazionali o regionali, forme di sostegno per la partecipazione di soci in condizioni professionali di particolare disagio.

3.3. L'Associazione stimola l'impegno dei soci nelle proprie attività, comprese le candidature alle cariche sociali e la disponibilità a svolgere incarichi associativi. Spetta particolarmente alle Sezioni regionali impegnarsi per coinvolgere i soci, soprattutto i più giovani, nei primi incarichi associativi.

3.4. Ogni socio ha diritto di intervenire personalmente, nell'Assemblea regionale e in quella generale, o indirizzandosi per iscritto agli organi sociali, su qualsiasi tema o questione che ritiene meritevole di interesse. Agli interventi dei soci è assicurata pubblicità, per quanto possibile, negli organi di informazione e negli strumenti di comunicazione dell'Associazione. Sulle questioni proposte gli organi sociali competenti sono tenuti a pronunciarsi nel più breve tempo possibile.

3.5. I verbali delle sedute di ogni organo sociale, insieme ai documenti da essi presi in esame e agli atti conseguenti, sono pubblici e possono essere consultati, o richiesti in copia, da ogni socio. In ogni caso, delle attività svolte e delle persone che vi hanno partecipato si dà notizia negli organi di informazione dell'Associazione, con il calendario delle riunioni degli organi sociali, i relativi ordini del giorno e verbali, anche in estratto.

3.6. L'Associazione rispetta il diritto dei soci alla riservatezza, secondo la legge vigente e altri provvedimenti che potranno rendersi necessari. In particolare, i dati anagrafici o d'altro genere forniti da ciascun socio per le esigenze dell'Associazione non potranno essere comunicati ad altri, senza il suo consenso, per scopi commerciali o promozionali.

4. Incompatibilità e cumulo fra cariche e altri incarichi sociali

Le incompatibilità fra le principali cariche sociali sono definite nello Statuto. Tuttavia, per facilitare la partecipazione e il ricambio negli incarichi associativi, si aggiungono ulteriori indicazioni, non tassative ma fortemente raccomandate, in mancanza di eccezionali motivazioni in contrario.

4.1. La presenza in uno degli Organi nazionali (compreso il Consiglio dei Presidenti) esclude di norma altri incarichi di coordinamento di Commissioni e Gruppi di studio, salvo che di carattere occasionale.

4.2. La presenza in organi collegiali, anche quando non previsto dallo Statuto, è di norma limitata, consecutivamente, a due mandati del Comitato esecutivo nazionale. Si computano come mandati interi le frazioni superiori a diciotto mesi, dalla data della nomina.

4.3. Un organo collegiale non può assegnare incarichi retribuiti a propri componenti, salvo deroghe adeguatamente motivate e comunicate al CEN. Ai membri del CEN, del Consiglio dei Presidenti, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri non sono di norma assegnati incarichi retribuiti anche da altri organi dell'Associazione.

4.4. L'Associazione evita di concentrare numerosi incarichi su uno stesso socio e favorisce la rotazione fra incarichi in ambito regionale, di carattere tipologico, di carattere tematico e nelle strutture operative nazionali, al fine di potersi giovare in varie forme del contributo dei soci più impegnati e disponibili, favorendo una più piena conoscenza dei diversi ambiti di attività e un naturale ricambio nei singoli incarichi.

5. Incarichi conferiti da organi dell'Associazione

5.1. Gli incarichi conferiti da organi dell'Associazione o per suo conto, retribuiti e non retribuiti e di qualsiasi genere (politico, organizzativo, tecnico, ecc.), sono conferiti sulla base della competenza e dell'impegno delle persone disponibili, tenendo conto in particolare del contributo precedentemente recato alle attività dell'Associazione.

5.2. Nei limiti di quanto indicato al punto precedente, e in particolare per la composizione degli organi collegiali non elettivi, statutari e non statutari, l'Associazione si impegna per una equa partecipazione di soci con differenti condizioni di genere, di tipologia e di condizione professionale, oltre che di diversa provenienza geografica.

5.3. Le persone che ricevono un incarico associativo sono responsabili, con la più ampia autonomia operativa, di espletarlo in accordo con le linee programmatiche concordate e con i principi di imparzialità, di efficienza e di trasparenza.

5.4. Dell'attività svolta vengono regolarmente informati tutti i soci, nelle forme più idonee ad assicurare una informazione tempestiva e capillare e la possibilità di formulare richieste di chiarimenti e osservazioni.

5.5. L'operato di chiunque abbia incarichi associativi è regolarmente verificato dagli organi che hanno conferito l'incarico, sentito l'interessato, con la possibilità sia per i singoli soci sia per gli altri organi associativi di formulare osservazioni, critiche e proposte. Sono in questo modo garantiti il diritto al controllo da parte di ciascun socio e il diritto/dovere che le singole attività siano efficaci e coerenti con l'indirizzo dato dagli organi a cui ciò spetta per statuto.

5.6. Soppresso

6. Rapporti economici e con imprese e operatori privati

6.1. Per le sue attività, l'Associazione fa ricorso ordinariamente all'opera volontaria di chi ricopre incarichi sociali e dei suoi soci in genere, ma può utilizzare per le proprie esigenze interne (per attività rivolte all'esterno v. 6.2), quando sia opportuno per la natura delle attività da svolgere e la convenienza per il conseguimento dei risultati, anche prestazioni di lavoro, professionali e di servizi retribuite o compensate. La valutazione di questa opportunità e la scelta comparativa del partner o collaboratore spettano agli organi competenti e sono adeguatamente motivate.

6.2. Sono di norma svolte a titolo volontario e gratuito le attività di elaborazione scientifica e politica, comprese la partecipazione a organi collegiali, la redazione di documenti, la collaborazione ordinaria alla stampa associativa e all'attività editoriale, le relazioni e interventi al congresso o in incontri di analoga natura. È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nelle forme contemplate dalle apposite norme.
Sono di norma compensate le attività onerose o complesse di carattere amministrativo o tecnico e quelle di formale carattere didattico.
Le collaborazioni compensate hanno di norma natura di supporto all'attività di organi e incarichi sociali.

6.3. L'Associazione apprezza lo sviluppo dell'imprenditoria nel campo dei servizi per le biblioteche, dell'informazione e della documentazione, con caratteristiche di qualità, innovazione e competitività. Per attività con una visibilità esterna (servizi ai soci, attività editoriale, ecc.) l'Associazione ricerca, quando opportuno, la collaborazione di qualificate aziende, con attenzione alla reciproca convenienza, garantendo una valutazione comparativa anche informale di qualità ed economicità. In queste attività, l'Associazione cura la prosecuzione di collaborazioni positive e le possibili sinergie tra più attività collegate, evitando nel contempo che queste collaborazioni si restringano o si concentrino su una o pochissime aziende, con il rischio di concedere indebiti vantaggi competitivi o di offuscare la piena autonomia dell'Associazione e l'indispensabile distinzione di ambiti e ruoli rispetto ai suoi partner.


Avvertenza. Le porzioni di testo contrassegnate dal colore rosso - sottolineate con la visualizzazione a terminale - evidenziano gli aggiornamenti presenti in questo documento rispetto alla versione precedente. È possibile consultare anche la versione definitiva di questo documento.

Copyright AIB 1998-10-08, ultimo aggiornamento 1998-12-10 a cura di Ilaria Brancatisano
URL: http://www.aib.it/aib/cen/compcod1.htm

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