Collegio dei probiviri

Collegio dei probiviri – <probiviri[at]aib.it>

Secondo l’Art. 23 dello Statuto dell’Associazione: È costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea generale, secondo le norme di cui all’articolo 16, lett. c). Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente. Ferma restando la garanzia del contraddittorio:

  1. dirime le controversie tra gli organi associativi, tra gli associati, o tra i primi e i secondi, sorte nell’ambito delle attività dell’Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell’applicazione dello statuto;
  2. esprime parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello statuto;
  3. accerta le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprano cariche o incarichi associativi;
  4. esercita, su istanza di parte, l’azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, del codice deontologico, dei regolamenti e delle direttive associative e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, alla proposta di radiazione all’Assemblea generale;
  5. può proporre all’Assemblea generale lo scioglimento anticipato di un organo, nei casi previsti dal successivo articolo 25.

Ad eccezione della radiazione, le decisioni di cui ai punti a)-d) sono immediatamente operative; tuttavia gli interessati possono impugnarle innanzi all’Assemblea generale, nella prima seduta ordinaria utile. Le modalità della sua convocazione e del suo funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

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Creata da Emanuela Casson il 23/01/2012. Ultima modifica 08/06/2024 di Andrea Marchitelli
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