18.10.2012
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto il comma 5 bis all’art. 114 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (D.Lgs. 18-8-2000 n. 267), comma che sembrava escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.
Sull’argomento, vista la portata dell’intervento legislativo, è intervenuta in più riprese la Corte dei Conti – Sezione Lombardia.
Il primo intervento interpretativo della magistratura contabile si è avuto con la Deliberazione n. 119/2012, con la quale la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha sostanzialmente confermato l’esclusione delle suddette tipologie di aziende speciali e istituzioni dal rispetto del patto di stabilità interno.
Tale intervento giurisprudenziale sembra però esser stato superato dalla stessa Sezione della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 219 del 15 maggio 2012, con la quale la Corte è intervenuta in senso restrittivo nell’interpretazione della norma, affermando che il vincolo del rispetto del controllo delle spese resta in ogni caso in capo all’ente locale controllante e che pertanto le spese delle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie vanno inquadrate nell’ambito del bilancio consolidato dell’ente locale.
Corte dei Conti – Sezione Lombardia – Deliberazione n. 119 del 04.04.2012
Corte dei Conti – Sezione Lombardia – Deliberazione n. 219 del 21.05.2012
Articolo n. 114 del TUEL “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (D.Lgs. 18-8-2000 n. 267)