Sigarette elettroniche in biblioteca

23.01.2013

Le sigarette elettroniche cominciano ad essere fumate con una certa frequenza nelle biblioteche, causando una serie di problemi con gli utenti. Al momento la situazione normativa – che è comunque in rapida evoluzione – è la seguente:

1) le sigarette elettroniche, anche se contenenti nicotina, si possono “fumare” in ogni luogo, anche in presenza di bambini e di donne incinte

2) l’utilizzo in maniera educata è lasciato al buon senso del fumatore

3) il Ministero della Salute, in attesa di indagini sulla dannosità dei preparati, ha vietato per 6 mesi (fino al 23 aprile 2013) la vendita delle sigarette elettroniche ai minori di 16 anni (Ordinanza 28 settembre 2012 Divieto di vendita ai minori di anni 16 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina (12A11292)  pubblicata nella G.U. Serie Generale, n. 248 del 23 ottobre 2012).

L’unico atto adottato per contrastare il fenomeno, al momento sembra essere l’ordinanza del 19.01.2013 adottata dal Sindaco del Comune di Lomazzo (Co), Gianni Rusconi (Lega), che vieta l’utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi pubblici.

 Riportiamo di seguito il testo dell’ordinanza, la prima del suo genere:

 IL SINDACO

Vista la Legge 11 novembre 1975, n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;

Dato atto che ai sensi delle seguenti norme: Legge n. 584/75 – Legge n. 448/ 2001 art. 52,comma 20 – L. 16.1.2003 n. 3 art. 51 – Accordo Stato –Regioni del 16 dicembre 2004 in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle Amministrazioni Pubbliche Non Statali è stato disposto il divieto di fumo presso tutti i locali del Comune di Lomazzo;

Considerato che :

– sulla G.U. n. 248 del 23 ottobre 2012 è stata pubblicata l’Ordinanza 28 settembre 2012 del Ministero della Salute (12A11292), ad oggetto “Divieto di vendita ai minori di anni 16 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.

– l’argomento è controverso visto che, nonostante le rassicurazioni dei produttori di questa nuova alternativa al tabacco, in prevalenza cinesi, da più parti si sostiene che l’uso di questi apparecchi elettronici produca più danni nell’organismo umano della classica sigaretta di tabacco;

– a New York, ad esempio, qualche mese fa è stata presentata la legge A01468 che proibisce la vendita di ogni tipo di sigaretta elettronica in quanto metterebbe a rischio la salute degli ex-fumatori;

– la conferma sulla tossicità è emersa anche dalle relazioni dei seicento delegati di oltre 170 paesi che hanno partecipato alla «Framework Convention for Tobacco Control» (Convenzione quadro per il controllo del tabacco) dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, svoltasi in Uruguay, il 15-20 Novembre 2010;

– l’Organizzazione Mondiale della Salute ha messo in discussione l’efficacia delle sigarette elettroniche e soprattutto il loro essere innocue: non fa smettere di fumare e i molti additivi presenti sarebbero anche dannosi per la salute di chi li ingerisce tramite aspirazione, addirittura più dannosi di quelli delle sigarette normali; una regolamentazione internazionale sui limiti massimi di questi componenti quindi è stata sollecitata dagli esperti dell’Oms;

Ritenuto che sulle sigarette elettroniche non c’è alcuna certezza: non è documentato che aiutino a smettere di fumare, non è garantito che siano sicure per la salute, inoltre contengono sostanze chimiche mai sperimentate in questa forma d’uso, in una totale assenza di controlli (Un’analisi dell’agenzia regolatoria degli alimenti e dei farmaci americana (Fda) dello scorso anno ha sollevano alcuni problemi riguardanti la sicurezza del contenuto dei filtri, rilevando in alcuni la presenza di piccole quantità di sostanze tossiche e cancerogene, nonché tracce di nicotina anche in filtri che non avrebbero dovuto contenerne. Non ci sono neppure studi che valutino l’efficacia di questi congegni nella cessazione dell’abitudine al fumo. Anzi, il parere degli esperti sembra suggerire il contrario.)

VISTI

l’art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e lo Statuto Comunale;

l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce i limiti edittali per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali;

TUTTO CIO’ PREMESSO ORDINA:

il divieto di fumare anche sigarette elettroniche in tutti i locali del Comune di Lomazzo (comprese le Scuole e la Biblioteca)

A V V E R T E CHE:

fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto degli illeciti penali e amministrativi, la violazione del divieto di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza:

venga resa nota tramite la pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Lomazzo;

entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio;

venga trasmessa all’A.S.L. competente per territorio, alla locale Stazione dei Carabinieri di Lomazzo, alla Questura di Como ed alla Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco.

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Dott. Diego Rubicondo.

Ai sensi dell’art. 3, IV comma, della Legge 07.08.1990, n.° 241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n.° 1034, chiunque potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della notificazione (d.P.R. 24.11.1971, n.° 1199).

Le autorità sanitarie e di controllo e gli Organi di Polizia giudiziaria sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.

IL SINDACO  (Giovanni Rusconi)

Il fenomeno è in rapidissima espansione, per cui l’OLEG ritiene indispensabile monitorare l’andamento legislativo della cosa e segnalare sul sito eventuali novità normative.