Associazione Nazionale Comuni Italiani
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Oggetto: Raccomandazioni per il riconoscimento della figura professionale del bibliotecario nel nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali
L’attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale delle amministrazioni locali, previsto dal CCNL 16 novembre 2022 e relativo al comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, trasforma il previgente sistema di classificazione in categorie in un nuovo sistema di classificazione composto da quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali del personale.
Il nuovo ordinamento, che riguarda circa 430.000 dipendenti del comparto delle Funzioni Locali, vorrebbe fornire risposte adeguate alle richieste di fabbisogno di professionalità e competenze e offrire ai dipendenti un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale.
Anche il 39. Quaderno dell’ANCI, espressamente dedicato al sistema di classificazione introdotto dal Titolo III del suddetto Contratto, pone l’accento sulla necessità di “attualizzare le declaratorie delle aree professionali adattandole ai nuovi contesti organizzativi, anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane”.
Ogni ente provvederà quindi a definire profili professionali generici e specifici, in relazione alla mappatura delle figure esistenti nell’ente e di quelle di cui si prevede l’inserimento, definendo una proposta di revisione dei profili professionali sulla base del CCNL del 16 novembre 2022 e delle “Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14.9.2022.
Gli enti che hanno titolarità di biblioteche o di servizi e sistemi bibliotecari dovranno prevedere la figura professionale specifica del bibliotecario nell’area dei funzionari e la figura professionale dell’assistente (o collaboratore, o equivalente) di biblioteca, nell’area degli istruttori, tenendo conto di quanto segue:
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Decreto Legislativo 42/2004) che all’articolo 101 definisce le biblioteche quali istituti e luoghi della cultura, con l’articolo 9 bis dispone infatti di affidare gli interventi operativi di tutela, protezione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologici, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza.
Il Codice riconosce quindi il bibliotecario quale professionista dei beni e del patrimonio culturale e afferma che gli istituti e i luoghi della cultura devono essere gestiti da personale qualificato.
La professione bibliotecaria non è organizzata in ordini e collegi; tuttavia, – come previsto dall’articolo 9 della legge 4/2013 sulle professioni non ordinistiche – la norma UNI 11535:2014 definisce i requisiti di qualificazione Figura professionale del bibliotecario.
A ciò si aggiunge la circostanza che, trattandosi di una professione prevista dall’art. 9-bis del Codice dei beni culturali, introdotto dall’art. 1 della legge 110/2014, l’art. 2 della medesima legge ha previsto l’istituzione presso il Ministero della Cultura degli elenchi nazionali di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, demandando la definizione di requisiti e modalità di iscrizione e tenuta degli elenchi stessi a un apposito decreto del Ministro della Cultura sentiti la Conferenza permanente delle regioni, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell’Unione europea.
Per le professioni di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, il Ministero ha emanato il Decreto n. 244 del 2019 al quale sono allegati i requisiti richiesti per ciascuna professione e per ciascuna fascia; nel caso dei bibliotecari, l’allegato di riferimento è l’allegato 4. Ciascun bando individua tre diversi gradi di responsabilità o specializzazione in base alle tre fasce (I, II, III) nelle quali è stata articolata la qualifica, conformemente ai livelli europei di qualificazione EQF (European Qualification Framework) 8, 7 e 6. Per ognuna delle fasce sono state definite le attività caratterizzanti e per ciascuna di queste attività sono stati definiti i requisiti di conoscenza, abilità e competenza e i requisiti di accesso.
L’iscrizione agli elenchi dei professionisti non è obbligatoria per esercitare le professioni del patrimonio culturale, ma il combinato disposto di tutte le fonti sopra citate chiarisce che le biblioteche devono essere gestite da personale bibliotecario in grado di svolgere le attività caratterizzanti secondo specifici livelli di conoscenza, abilità e competenza.
Le amministrazioni titolari di biblioteche dovranno quindi prevedere le corrispondenti figure professionali specifiche, cui affidare le loro biblioteche.
A ciò si aggiunge la circostanza che, oltre alla professione del bibliotecario caratterizzata da elevata qualificazione scientifica e tecnica, la classificazione ISTAT delle professioni prevede contenuti specifici per le figure di “Assistente bibliotecario” e di “Addetto alle biblioteche”.
L’Associazione Italiana Biblioteche, riconosciuta quale associazione rappresentativa della professione di bibliotecario ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, è a disposizione delle amministrazioni per fornire supporto e orientamento nella definizione dei profili specifici.
Il Presidente nazionale
Rosa Maiello
Roma, 18 aprile 2023
Prot.n. 83/2023