Alla segreteria della Commissione V Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport e Legalità XI Legislatura – Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna
Si depositano le osservazioni dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) presentate all’udienza conoscitiva del 29 ottobre 2020 sul Progetto di legge recante “Riordino istituzionale e delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale” (Deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna 1262 del 28/9/2020)
In data 21 settembre 2020, la sezione Emilia-Romagna dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), insieme alle articolazioni regionali dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) e dell’International Council of Museums (ICOM), ha richiesto con lettera all’Assessore alla cultura, dott. Mauro Felicori, di poter conoscere il progetto culturale e riorganizzativo che ha indotto la Giunta regionale ad avviare il procedimento di internalizzazione dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), affinché il percorso potesse essere condiviso ed elaborato anche coi territori e i professionisti dei beni culturali, al fine di addivenire a soluzioni concordate e rispondenti alle esigenze di archivi, musei e biblioteche e dei patrimoni dell’Emilia-Romagna. Il testo integrale della lettera è pubblicato e consultabile sul sito dell’AIB: https://www.aib.it/struttura/sezioni/emilia-romagna/2020/85278-lettera-allassessore-regionale-emilia-romagna-sullinternalizzazione-dellibacn/.
L’AIB avrebbe auspicato un ampio e articolato dibattito, anche scientifico e tecnico, su un tema così importante, perché la progettata soppressione dell’IBACN di fatto implica la modifica di una parte sostanziosa e sostanziale dell’articolato della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali).
L’IBACN (allora IBC) nasceva nel 1974, ancor prima del Ministero per i Beni culturali e ambientali, come organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione regionale nel settore dei beni artistici, culturali e naturali della nostra Regione. La sua creazione fu il risultato di una profonda e feconda riflessione, scaturita dall’impegno civile, scientifico e professionale di politici, studiosi e tecnici di alto livello e condensata nel libro di Andrea Emiliani, Una politica per i beni culturali (Einaudi, 1974).
L’IBACN è un ente pubblico regionale autonomo dotato di personalità giuridica, che ha saputo garantire nel tempo indipendenza scientifica, tecnica, organizzativa, coniugando la sua funzione di indirizzo e coordinamento nel settore del patrimonio artistico, culturale e naturale con l’esigenza di affermare una idea di cultura votata all’imparzialità e al pluralismo, e tutelata nella sua indipendenza tecnico-scientifica proprio dalla politica stessa e dalle sue istituzioni democratiche.
L’IBACN è divenuto così un modello unico per autorevolezza e reputazione, inimitato in altre regioni.
Dotato di funzionari che sono stati e sono esperti con elevatissime competenze, specializzati nelle materie loro assegnate, è stato posto in grado di fornire consulenza al governo regionale e agli enti locali e di collaborare ed integrarsi con gli altri istituti culturali (biblioteche, musei, archivi), le amministrazioni locali e statali, le associazioni di biblioteche e bibliotecari, archivi e musei, le università e gli enti di ricerca, con ricadute positive sull’intera organizzazione culturale del territorio regionale.
Resta aperta e attuale la richiesta di conoscere il disegno di riordino dell’IBACN e delle modalità con cui si intende conferire al nuovo servizio un assetto che si rilevi più efficiente, dal punto di vista organizzativo e funzionale, di quello del sopprimendo Istituto, ma che nel contempo, dato che, come è noto, non sempre alti livelli di efficienza corrispondono ad alti livelli di efficacia e qualità, assicuri i medesimi elevati livelli qualitativi e di efficacia che ha assicurato finora al sistema regionale dei beni culturali.
Circa gli aspetti del riordino nel nuovo servizio interno all’Assessorato regionale è auspicabile un confronto con le organizzazioni professionali e a questo proposito l’AIB offre, da subito, la sua disponibilità ed esperienza.
L’iniziativa, promossa dalla Giunta, di internalizzare questo Istituto è ormai un progetto di legge, in merito al quale l’udienza conoscitiva odierna consente di depositare alcune osservazioni e raccomandazioni.
Entrando nel merito dell’articolato del progetto di legge relativo al riordino istituzionale e delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale, si esprime, in primo luogo, compiacimento per l’accuratezza delle argomentazioni fornite nella relazione, anche in merito alla contestualizzazione dei riferimenti.
Si apprezza poi l’esplicita introduzione della promozione del libro e della lettura, tra le funzioni del costituendo Servizio, rispetto alla quale vanno definiti obiettivi precisi, sia per quanto riguarda la tipologia dei destinatari sia per quanto riguarda i risultati attesi, in sinergia con i soggetti competenti della filiera educativa, sanitaria, culturale.
Si ritiene utile rilevare:
– art.1. (“Finalità”). La semplificazione e la razionalizzazione previste dall’ art. 1, non solo non dovranno andare a detrimento dei livelli di autorevolezza, competenza, reputazione e leadership che hanno contraddistinto l’Istituto, ma non devono in alcun modo tradursi in uno svilimento dell’autonomia tecnico-scientifica e gestionale grazie alle quali esso ha potuto finora operare. È necessario pertanto che la legge di riforma del servizio stabilisca chiaramente che esso deve essere dotato di una dirigenza di elevatissima e indiscussa qualificazione tecnico-scientifica nei settori di riferimento e che questa dirigenza sia selezionata mediante concorso pubblico.
– art. 3. (“Funzioni della Regione in materia di patrimonio culturale”). L’articolo non specifica tra le funzioni regionali la cura della formazione dei professionisti degli istituti culturali tramite formazione specialistica, aggiornamento e promozione delle competenze anche operative e applicate (funzioni previste in termini generali all’art. 6. lett. p., come promozione della formazione). Sempre a proposito di personale sarebbe opportuno che il nuovo Servizio, per i particolari contenuti tecnico-scientifici delle proprie funzioni, venisse permanentemente dotato di personale specializzato, sia per esperienza che per formazione, nelle materie di competenza.
Risulta inoltre assente ogni riferimento alla funzione di valorizzazione ma anche di monitoraggio e programmazione del volontariato civile all’interno degli istituti culturali regionali. Fra ottobre 2016 e febbraio 2017, su sollecitazione di AUSER Emilia Romagna, l’IBACN ha dato vita a un tavolo di lavoro con l’obiettivo di sviluppare linee di indirizzo condivise per sostenere e migliorare le attività di volontariato all’interno dei musei, archivi storici e biblioteche regionali. La Regione dovrebbe, tra le funzioni attinenti alla gestione del patrimonio culturale, da un lato riconoscere l’importante contributo che i volontari apportano alla gestione del patrimonio culturale stesso, dall’altro sorvegliare affinché i decisori politici attivi nel suo territorio, tanto pubblici quanto privati, mantengano la componente volontaria come integrativa e non come sostitutiva del personale addetto agli istituti culturali perché siano resi ai cittadini servizi culturali di qualità professionale pari agli standard regionali.
– art. 4. (“Modalità di svolgimento delle funzioni”). L’articolo dovrebbe esplicitare che la selezione e la valutazione dei progetti oggetto di contributo, nel rispetto degli obiettivi strategici regionali, siano affidate a commissioni indipendenti e professionalmente qualificate nei settori di riferimento. Di dette commissioni occorrerà individuare le modalità di composizione, ispirate a pluralismo e indipendenza di giudizio.
Circa il comma 5. si suggerisce che, proprio per il loro valore tecnico-scientifico i criteri di concessione dei contributi siano approvati dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato scientifico di cui al successivo articolo 5. Ciò garantisce che il finanziamento tramite contributi, fra le modalità espressamente indicate dal dettato dell’articolo 4, sia collegato a criteri scientificamente attuali, rispondenti alle esigenze e ai più elevati standard gestionali e professionali nel settore del patrimonio culturale.
Si aggiunge inoltre che la Regione dovrebbe sostenere gli istituti locali sul territorio offrendo loro servizi infrastrutturali, allo scopo di consentire ad archivi, musei e biblioteche di concentrarsi sull’erogazione di servizi prossimali agli utenti.
– art. 5. (“Comitato scientifico per il patrimonio culturale”)
5.1. Il Comitato è definito “strumento della Giunta regionale con funzioni consultive”. Occorre chiarire, invece, che le funzioni non devono essere meramente consultive ma propositive. E, ancor più, al Comitato vanno ricondotti pareri vincolanti su tutte le scelte di carattere scientifico e culturale.
5.3 – 5.4 I componenti devono rappresentare la varietà delle tipologie dei patrimoni presenti in Regione ed essere selezionati con modalità trasparenti e criteri obiettivi, attraverso bandi ai quali dare la massima pubblicità. Il dettato della legge dovrebbe con maggior chiarezza esplicitare di quanti membri si compone tale Comitato e di quali qualificazioni siano richieste a ciascun membro.
Trattandosi di un Comitato scientifico di riferimento regionale, occorrerebbe infatti dichiarare la presenza di esperti in materia sull’intero arco territoriale della Regione, incluse le zone periferiche, senza privilegiare unicamente i grandi poli culturali della Regione. I membri del Comitato dovrebbero essere tenuti ad un mandato temporale breve e non rinnovabile. Fra i suoi membri dovrebbero essere inclusi – senza squilibri numerici di rappresentanza fra i diversi settori culturali – professionisti dei beni culturali operanti in Regione e studiosi di qualificazione scientifica di livello nazionale e internazionale per garantire la dimensione teorica, sperimentale e innovativa della funzione del Comitato stesso.
Nel comitato le associazioni professionali dovrebbero partecipare d’ufficio.
– art. 6. (a “Funzioni della Regione”).
6.a) promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali regionali. Evidentemente una proposta di legge ha scopi normativi, tuttavia si segnala la necessità di condividere un documento che illustri le ipotesi di attuazione dello sviluppo di reti o sistemi, oltre la genericità della previsione legislativa.
– art. 7. (“Sostituzione dell’art.6 della legge regionale n. 18 del 2000). L’articolo riporta le modalità con cui la Regione svolge le proprie funzioni. La facoltà di azione riassunta nel verbo “può”, va accompagnata dall’indicazione dei limiti o dei criteri con cui dette facoltà possono essere esercitate.
Si allega una scheda descrittiva delle attività e del ruolo dell’Associazione Italiana Biblioteche.
Per dettagli e informazioni www.aib.it
Imola, 29 ottobre 2020
Prot. AIB EMR 93/2020
La Presidente regionale
AIB Emilia-Romagna
Roberta Turricchia