Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110
Il nuovo Decreto del Ministro dei Beni culturali attua la legge 110/2014, che ha introdotto, all’art. 1, l’art. 9-bis nel Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), che stabilisce che gli istituti della cultura devono essere gestiti da personale qualificato e, all’art. 2, l’istituzione degli elenchi dei professionisti tenuto dal MiBAC, secondo criteri e modalità definiti dal “l Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell’Unione europea…”. Ne deriva che i requisiti di qualificazione professionale per individuare un bibliotecario, un archivista ecc. sono quelli di cui all’allegato al DM 20 maggio 2019, che costituirà fonte normativa di riferimento anche per i bandi di concorso in tutti i comparti pubblici, dato il suo collegamento con l’art. 9-bis del Codice dei beni culturali (detto altrimenti: se per gestire una biblioteca la legge stabilisce che occorre un bibliotecario, la qualificazione di bibliotecario dipende dal possesso dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza di cui al Decreto ministeriale).
Quello che resterà facoltativo è la richiesta di iscrizione agli istituendi elenchi ministeriali; seppure non iscritto, un individuo in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione descritti dall’allegato al DM ha diritto ugualmente a essere riconosciuto bibliotecario. L’iscrizione agli elenchi ministeriali sarà facilitata per coloro che sono iscritti agli elenchi delle associazioni professionali riconosciute ai sensi della legge 4/2013 e inserite negli elenchi del Ministero dello Sviluppo economico come associazioni professionali in grado di attestare la qualificazione professionale. L’AIB è tra queste (poche) associazioni. Il DM MiBAC, all’art. 4, comma 7, consente di utilizzare l’attestazione di qualificazione professionale rilasciata dalle associazioni professionali riconosciute (e quindi anche dall’AIB), al posto della documentazione dei titoli culturali e professionali che altrimenti è richiesta. Quindi essere iscritti agli elenchi AIB non è ovviamente obbligatorio, ma faciliterà l’iscrizione agli elenchi ministeriali.
Ai sensi dell’art. 10 del DM, i rappresentanti delle associazioni professionali riconosciute di cui alla l. 4/2013 fanno parte di diritto di un’apposita commissione consultiva che dovrà essere istituita dal Direttore generale Educazione e Ricerca del MiBAC.
Siamo in attesa quindi di essere convocati per svolgere attività consultiva e di monitoraggio circa l’applicazione del DM in questione, ad esito della quale potremo formulare proposte migliorative.
Poiché gli elenchi ministeriali dei bibliotecari saranno articolati in fasce, ci stiamo organizzando per attribuire – a richiesta degli interessanti e ove fosse necessario per l’utilizzo dell’attestazione ai fini dell’inserimento negli elenchi ministeriali – la fascia di qualificazione corrispondente alle competenze accertate dalla nostra Commissione di Attestazione.
Rosa Maiello
Coordinatore Osservatorio legislativo AIB
Roma, 10 giugno 2019
Prot. 105/2019