Decisione del Collegio dei Probiviri

in merito all’istanza di interpretazione dell’art. 26, quarto comma dello Statuto associativo

 

04 febbraio 2020

Istanza di interpretazione dell’art. 26, quarto comma dello Statuto associativo

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La sottoscritta Rosa Maiello, iscritta all’elenco degli associati AIB, nell’imminenza delle Assemblee regionali che formalizzeranno le candidature alle cariche associative per il prossimo triennio, pone il seguente quesito, da intendersi come questione interpretativa generale:

Visto il quarto comma dell’art. 26 dello Statuto prevede una incompatibilità per “Coloro che nel precedente mandato abbiano fatto parte di organi di governo o abbiano espletato l’incarico di segretario generale”, consistente nel fatto che (nel seguente triennio) “non possono far parte di organi di controllo” (e viceversa);
visto l’art. 23 dello Statuto, che attribuisce al Collegio dei Probiviri poteri di controllo che vanno dal dirimere controversie su questioni interpretative dello Statuto e dei regolamenti all’azione disciplinare, fino alla possibilità di proporre all’Assemblea lo scioglimento di un organo;

Chiedo
di verificare la qualità di “organo di controllo” del Collegio dei Probiviri nell’ambito dell’Associazione italiana biblioteche “e la conseguente incompatibilità di cui al quarto comma dell’art. 26 dello Statuto, qualora una o più Sezioni candidassero a Componente del Collegio dei Probiviri un componente del Comitato esecutivo nazionale o di un Comitato esecutivo regionale in carica, ovvero qualora componenti di organi di governo dell’AIB risultassero comunque eletti nel Collegio dei Probiviri.

Dichiaro di essere interessata all’argomento da associata che due volte ha avuto esperienza di governo nell’AIB e da estensore, a suo tempo, dell’attuale formulazione delle norme statutarie sulle incompatibilità, compresa quella in oggetto, e ne ricordo la relativa motivazione (prevenire eventuali criticità assicurando l’assoluta terzietà dei componenti degli organi di controllo rispetto alle questioni potenzialmente oggetto del loro intervento e, riguardo all’incompatibilità di questi ultimi a candidarsi a cariche di governo per il successivo triennio, evitare che si potesse anche solo sospettare che potessero essersi avvalsi del ruolo di controllo nel mandato precedente per influire sulla gestione successiva).

Di recente ho avuto notizia della disponibilità a essere candidati ai Probiviri espressa da due Vice presidenti regionali e mi pare opportuno porre il quesito in termini generali e astratti, prima che avvenga la designazione dei candidati da parte delle Assemblee regionali e in modo tale che possa trovare una risposta definitiva in un senso o nell’altro, evitando che possano sorgere questioni in corso di mandato.
Inserisco per conoscenza il Segretario generale reggente, affinché protocolli questa mia richiesta.
Un saluto cordiale e grazie in anticipo per il parere che esprimerete (qualunque sia, ovviamente),

Rosa Maiello


06 febbraio 2020

Richiesta di parere sull’interpretazione corretta dell’art. 26 dello Statuto nella parte in cui fissa una causa d’incompatibilità
(Richiesta della presidente Rosa Maiello del 4 febbraio 2020)

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Gentile Presidente,
il Collegio dei Probiviri si è immediatamente consultato per via telematica, in considerazione dell’urgenza derivante dall’avvio in corso delle procedure elettorali, e ha raggiunto all’unanimità le conclusioni esposte di seguito.

Il testo dell’art. 12 dello Statuto, in cui si afferma che
Sono rispettivamente organi consultivi, di controllo e disciplinari dell’AIB:

  • il Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali (CNPR);
  • il Collegio Sindacale;
  • il Collegio dei Probiviri.

può a un primo esame dare l’impressione, soprattutto per la presenza della parola «rispettivamente» (che sarebbe forse opportuno espungere), di un parallelismo materiale fra le tre funzioni indicate (consultiva, di controllo e disciplinare) e i tre organi elencati. Considerazione analoga si può fare per il titolo del Capo III (Organi consultivi, di controllo e disciplinari).

Tuttavia, mentre è indubbio che il Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali abbia funzioni essenzialmente consultive (come specificato all’art. 21, «È l’organo consultivo…») e che il Collegio Sindacale abbia le funzioni di controllo di carattere finanziario-amministrativo tipiche dell’organo stesso secondo il Codice civile (a cui fa riferimento l’art. 22), per il Collegio dei Probiviri la questione è più complessa.

Nella dottrina sulle associazioni e nella prassi degli statuti associativi, infatti, come emerge anche da una rapida e sommaria ricerca, il Collegio dei Probiviri è generalmente indicato, insieme al Collegio Sindacale, come “organo di controllo”, distinguendosi il controllo di carattere specificamente finanziario, che compete al secondo organo, da un più ampio ma non meno rilevante controllo sul regolare funzionamento degli organi associativi, sulle loro attività e sulle garanzie per gli associati, che costituisce la principale ragion d’essere del primo organo.

Tornando allo Statuto vigente, si può osservare che la parola “controllo” non compare né nell’art. 22 relativo al Collegio Sindacale né nell’art. 23 relativo al Collegio dei Probiviri.
Dei cinque punti – contrassegnati dalle lettere a)-e) – che specificano le funzioni del Collegio dei Probiviri, si rileva che solo il quarto (d) si riferisce alla funzione disciplinare.

Gli altri punti chiamano in causa funzioni complesse: ad es. il secondo (b) indica l’espressione di pareri vincolanti di legittimità, ossia una funzione che, pur formulata col termine tipico della funzione consultiva (“parere”), appare chiaramente una funzione di controllo (di legittimità).
In particolare il primo punto (a), parlando dell’attività di dirimere eventuali controversie sull’applicazione dello Statuto o fra organi associativi, configura una funzione certamente non disciplinare, ma che rientra piuttosto, a livello molto generale, in funzioni consultive e di controllo.

Il Regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri, entrando nel merito delle specifiche attività del Collegio stesso, tipizza in maniera precisa il procedimento disciplinare come una soltanto fra le diverse attività svolte (art. 4, punti da a) a f)), menzionando fra l’altro anche pareri
propositivi e pareri consultivi.

Passando, infine, dalle norme specifiche alla prassi dell’attività del Collegio dei Probiviri, si può rilevare che di fatto il Collegio stesso almeno negli anni più recenti non è stato impegnato in veri e propri procedimenti disciplinari, nelle forme stabilite dal Regolamento e con le eventuali sanzioni,
ma ha svolto una più generale funzione consultiva e di controllo, esaminando le situazioni o i problemi che sono stati ad esso segnalati da organi sociali e singoli associati e formulando pareri, interpretazioni e raccomandazioni per il più corretto ed efficace funzionamento dell’Associazione.

Sulla base di queste considerazioni, il Collegio dei Probiviri ritiene quindi che nell’espressione “organi di controllo”, utilizzata nell’art. 26 dello Statuto, rientrino sia il Collegio Sindacale sia il Collegio dei Probiviri stesso, e che per entrambi i Collegi sussistano quindi le medesime
incompatibilità.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

(Alberto Petrucciani – Rosaria Campioni – Giovanna Mazzola Merola)

Creata da Artemisia Gentileschi il 11/02/2020. Ultima modifica 05/11/2023 di Andrea Marchitelli
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