Come indicato dal Ministero del Lavoro in una nota ufficiale datata 31 gennaio 2013, il prossimo 31 maggio scade la proroga della validità dell’autocertificazione di valutazione dei rischi.
Nota Ministero del Lavoro 31/01/2013 n. 32 – D. Lgs. 09/04/2008 n. 81: 81/2008: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Dal 1° giugno è previsto il DVR – Documento Valutazione Rischi per tutti gli uffici e gli studi professionali con presenza di almeno un lavoratore, come definito all’art.2 comma 1 lettera a del d.lgs. 81/2008.
Secondo il d.lgs. 81/2008 l’autocertificazione – permessa in sostituzione del documento di valutazione dei rischi per le attività con un massimo di 10 lavoratori – avrebbe dovuto cessare in data 30 giugno 2012. Il governo Monti, in vista dell’approvazione delle procedure standardizzate per la redazione dei DVR, ha prolungato la vita dell’autocertificazione “fino alla scadenza del terzo mese” dopo la pubblicazione delle procedure, ma “comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”.
Le procedure sono state ufficializzate in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2012 con l’entrata in vigore dopo 60 giorni (4 febbraio 2013), creando un buco temporale con la scadenza dell’autocertificazione (“comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”). Per cui il 21 dicembre 2012 il parlamento, nelle pieghe del decreto stabilità (legge 228/2012 pubblicata in G.U. il 29 dicembre), ha spostato il “comunque, non oltre” al 30 giugno 2013, concretizzando la scadenza dei tre mesi dopo la pubblicazione delle procedure al 31 maggio 2013, data oltre la quale anche gli studi o gli uffici con almeno un lavoratore dipendente o assimilato, e quindi con un datore di lavoro, dovranno essere dotati di regolare DVR a norma di legge: cioè con presenza di figure obbligatorie (RSPP, RLS, addetto primo soccorso, addetto antincendio, eventuale medico competente), formazione di legge alle figure aziendali, eventuale sorveglianza sanitaria, adeguamenti eventualmente necessari nei luoghi di lavoro, eccetera.
Dal 1° Giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Si ricorda che le sanzioni previste sono:
- per omessa redazione del DVR – arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell`arresto e` estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.
- per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, – ammenda da € 2.000 a € 4.000
- per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione – ammenda da € 1.000 a € 2.000.
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE BIBLIOTECHE
Il DVR deve comprendere la valutazione delle principali attività e attrezzature presenti nel settore biblioteche:
Reception
Ufficio Consulenza E Prestito Libri
Ufficio Archivio Tematico
Ufficio Segreteria
Sala Musica
Sala Cinema
Deposito Libri
Deposito Borse
Sala Letture
Sala Conferenze
Ecc.