Al Direttore del Settore cultura
Comune di Parma
Dott.ssa Flora Raffa
f.raffa@comune.parma.it
Al Sindaco del Comune di Parma
Federico Pizzarotti
comunediparma@postemailcertificata.it
e p.c. Legacoopsociali
segreteria@legacoopsociali.it
Oggetto: Gara d’appalto per la gestione integrale del complesso bibliotecario del San Paolo, oltre alla gestione delle biblioteche “Civica”, “Alice” e “Cesare Pavese” nel fine settimana. Anni 3. CIG 7426499CD6.
Riferimento: Vs. nota del 14 giugno u.s.
Gentilissima Dottoressa,
diamo seguito alla Sua nota del 14 giugno u.s., ribadendo come i rilievi dai noi proposti riguardassero e riguardino i limiti imposti dall’importo a base d’asta sia rispetto al corretto inquadramento contrattuale, sia rispetto alla possibilità per l’appaltatore di corrispondere le indennità dovute agli operatori chiamati a lavorare “nel fine settimana” o comunque le indennità spettanti ai lavoratori in turno.
Rileviamo come la documentazione riguardante controversie tra terzi, prodotta a supporto delle vostre controdeduzioni, non sia pertinente rispetto alle nostre osservazioni.
In particolare,
– il parere dell’ANAC espresso con delibera 438 del 27 aprile 2017 non entra nel merito dell’inquadramento contrattuale. Esprime, invece, una valutazione astratta in ordine all’ammissibilità “dell’offerta che prevede un costo del lavoro inferiore ai minimi tabellari ministeriali” (rispetto al livello d’inquadramento indicato nel bando) osservando che l’orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene che le tabelle esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia;
– il parere dell’Ispettorato del lavoro di Bologna del 13 gennaio 2017, oltre ad arguire a proposito della legittimazione delle cooperative sociali a partecipare a una procedura di selezione per la gestione di tutti i servizi di una biblioteca universitaria, fa riferimento alla correttezza o meno dell’inquadramento nella categoria C1 degli “addetti alla biblioteca”, concludendo che le loro attività sarebbero pari a quelle degli operai specializzati (appunto, di categoria C1), e che quella di “referente della biblioteca” merita il livello d’inquadramento D1 (corrispondente a “Educatore senza titolo, maestro di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatore, animatore con titolo, infermiere generico, assistente all’infanzia con funzioni educative, operatore dell’inserimento lavorativo, impiegato di concetto, operatore dei servizi informativi e di orientamento”), senza tuttavia fornire alcuna motivazione o evidenza in proposito e soprattutto senza considerare tanto la norma UNI sulla professione di bibliotecario, quanto la classificazione ISFOL delle professioni intellettuali, ove gli addetti alle biblioteche (anche detti “bibliotecari”) sono descritti al par. 2.5.4.5.2 (“Le professioni comprese in questa unità provvedono alla indicizzazione, classificazione e catalogazione di libri, ne garantiscono la conservazione, l’accessibilità e la fruizione pubblica; li rendono disponibili su microfilm, supporti digitali o di altra natura; organizzano attività di promozione, mostre ed eventi”). Se è vero che la bollinatura dei libri è lavoro da operaio, la competenza richiesta per attività quali la catalogazione e l’assistenza bibliografica agli utenti si acquisisce, non a caso, a seguito di specifici corsi di laurea. Tanto che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all’art. 9-bis, dispone: “Gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi […] sono affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”.
Intendiamo pertanto riportare la discussione nei dovuti ambiti richiamando l’attenzione su:
– la richiesta di effettuazione di circa 14.400 ore annue oltre ulteriori 1.050 ore da espletarsi la domenica, giornata individuata – dalla maggior parte dei CCNL applicati nel settore – quale giornata di riposo settimanale;
– l’obbligo per l’appaltatore di garantire la continuità del servizio (sostituzione del personale in ferie, in malattia, ecc.);
– l’elevata professionalità richiesta ai componenti del team di lavoro;
– il Decalogo AIB per le esternalizzazioni dei servizi bibliotecari che recita:
“Al personale impiegato negli appalti per la gestione dei servizi bibliotecari deve essere garantito il diritto all’equa remunerazione, ovvero la corrispondenza con le retribuzioni orarie del personale dipendente direttamente dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento di mansioni analoghe”.
L’effettività di tale diritto si ottiene con l’applicazione di contratti nazionali e livelli di inquadramento che siano compatibili con il livello di complessità delle mansioni richieste, tenuto conto di quanto previsto dalla norma UNI per la professione del bibliotecario, e ricordando che le norme UNI sulla qualificazione degli operatori sono espressamente richiamate, a beneficio della qualità dei servizi, dall’art. 6 della L. 4/2013 sulle professioni non ordinistiche. L’attività del bibliotecario è infatti classificabile a Livello 6 e 7 del sistema EQF (European Qualification Framework), a seconda del grado di complessità, specializzazione e responsabilità delle attività svolte;
– la comparazione dei livelli di inquadramento tra i CCNL utilizzati dai datori di lavoro privati e tra questi e il CCNL EELL, elaborata dall’AIB, dalla quale si evince come all’inquadramento dell’Aiuto bibliotecario in fascia C (C1-C6) degli EELL corrisponda l’inquadramento in D3-E1* delle Cooperative sociali, così come da tabella:
Federculture | Commercio | Multiservizi | Coop. sociali | EE.LL. | |
BIBLIOTECARIO (con funzioni capo progetto) |
Q1-D3 | I LIV. | QUADRO | F1 | D4-D6 |
BIBLIOTECARIO | D1-D2 | II LIV. | VII LIV. | E1-E2 | D1-D3 |
AIUTO BIBLIOTECARIO | C1-C3 | III LIV. | V-VI | D3-E1 | C1-C6 |
– il risultato del banale calcolo importo a base d’asta diviso il numero complessivo di ore richieste dal capitolato (non considerando quelle necessarie a garantire la sostituzione del personale assente per ferie, né i maggiori oneri derivanti dal lavoro festivo) è pari a € 18,44, cifra atta a garantire appena l’inquadramento di tutti gli operatori al livello C1 del CCNL Cooperative sociali; livello in cui vengono inquadrati: operaio specializzato, cuoco, autista con patente D/K, autista soccorritore, autista accompagnatore, impiegato dʼordine, animatore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatore socio-assistenziale addetto allʼassistenza di base o altrimenti definito formato, operatore tecnico dellʼassistenza, istruttore di attività manuali ed espressive, istruttore di nuoto, guida.
Tutto quanto premesso e considerato l’AIB, ribadendo il proprio interesse a promuovere, presso tutte le stazioni appaltanti e anche presso i soggetti destinatari degli appalti, la qualità delle esternalizzazioni e degli appalti di servizi bibliotecari attraverso una competizione aperta a tutti gli operatori economici attivi nel settore e il rispetto dei lavoratori coinvolti dal punto di vista professionale, normativo e salariale, invita codesta Stazione appaltante alla rivalutazione complessiva della gara in oggetto nel rispetto del suo stesso interesse a garantirsi l’incremento della qualità dei servizi attraverso l’affidamento a operatori economici altamente qualificati e rispettosi del diritto dei lavoratori all’equa retribuzione.
Molti cordiali saluti
Il Presidente AIB
Rosa Maiello
Roma, 26 giugno 2018
Prot. n. 118/2018
*In Area/Categoria D vanno inquadrati coloro che svolgono lavoro specializzato, professioni sanitarie, e servizi socio-educativi; nell’Area/Categoria E rientrano tutti coloro in grado di svolgere sia professioni specialistiche che attività di coordinamento. Possono essere inquadrati in questa area tutti coloro che sono in possesso di conoscenze professionali teoriche specialistiche e/o gestionali considerando i titoli di studio di cui si è in possesso.