L’AGCM, Autorità di Garanzia per la Concorrenza e il Mercato, ha risposto ufficialmente alla richiesta di parere formulata dall’AIB il 5 aprile 2012 a proposito dell’applicabilità dell’art. 34 comma 3 lett. f) del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, meglio conosciuto come “Decreto Salvia Italia”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214).
Il quesito dell’AIB mirava a capire se la norma citata avesse tacitamente abrogato l’art. 2 della Legge 128/2011 (Legge Levi), che impone tetti allo sconto praticabile sul prezzo di vendita dei libri fissato dall’editore: l’art. 34 comma 3 lett. f) del Decreto “Salva Italia”, infatti, sancisce l’abrogazione di ogni restrizione disposta dalle norme vigenti a proposito di “imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi”.
L’Autorità ha ribadito quanto già contenuto nella relazione inviata al Parlamento il 2 ottobre 2012, ovvero che la norma sul tetto agli sconti, pur rientrando in una delle ipotesi previste dal decreto legge 138/2011 (successivamente reiterate nel D.L. 201/2011), deve essere oggetto di abrogazione espressa, per garantire certezza giuridica agli operatori.
La materia rimane quindi in una zona d’ombra e, per quanto riguarda le biblioteche, dobbiamo constatare che alle dichiarazioni ufficiali del Ministro Ornaghi (in occasione del seminario tenuto alla Camera dei Deputati il 25 settembre scorso – si veda la mia Newsletter n. 11 di settembre – aveva dichiarato di voler rimuovere il tetto agli sconti praticabili alle biblioteche) non sono per ora seguiti fatti concreti.
La lettera dell’AGCM all’AIB è pubblicata qui.
Stefano Parise
Presidente AIB
Roma, 22 gennaio 2013