[Approvato dal CEN il 12 aprile 2014]
Premessa
L’art. 7 della legge 4/2013 affida alle associazioni il compito di rilasciare ai propri iscritti, in possesso di determinati requisiti (competenze, rispetto di norme deontologiche e di standard qualitativi ecc.), un attestato di qualificazione professionale.
Tale attestato rappresenta un elemento distintivo, un valore aggiunto sia per il professionista sia per l’utenza (impresa, ente o cittadino) che avrà un elemento in più per procedere ad una scelta maggiormente consapevole.
L’attestato è rilasciato dalle associazioni che detengono il know how relativo alla professione rappresentata e che possono quindi attestare con cognizione di causa la qualità e la professionalità del professionista. Questo processo garantisce una valutazione competente, legata ai saperi e alla pratica professionale.
L’attestato offre agli utenti una garanzia sul grado di conoscenze, abilità e competenze (secondo il sistema EQF – European Qualifications Framework) del professionista e sul suo aggiornamento continuo e contribuisce a mantenere alta la qualità professionale in un mercato che rischia di essere inquinato dall’utilizzo di risorse umane non professioniste e dei volontari.
Ai sensi della L. 4 gennaio 2013, n. 4, art. 4 comma 1 e art. 8, l’Associazione Italiana Biblioteche autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi.
Requisiti di iscrizione, standard qualitativi e di qualificazione professionale
Requisiti di iscrizione
I requisiti minimi d’ammissione all’Associazione sono il titolo di studio minimo e la formazione necessaria per svolgere le attività professionali specifiche del bibliotecario, così come indicati nel Regolamento di iscrizione all’AIB[1] e riportati di seguito:
Titolo di studio [2]
- laurea a indirizzo biblioteconomico, dottorato di ricerca o altro titolo post laurea in biblioteconomia
- laurea non specifica unitamente a uno o più corsi di formazione professionale per bibliotecari con valutazione finale, della durata complessiva di almeno 100 ore di didattica, o ad almeno 2 anni di esperienza professionale documentata – anche non continuativa purché riferita agli ultimi 5 (cinque) anni
oppure (solo fino al 28 novembre 2014)
- i bibliotecari che esercitano attività professionale in possesso di un diploma di scuola media superiore[3] e di una o più attestazioni di formazione specifica di durata complessiva non inferiore a un anno (ovvero a 300 ore di attività didattica) con valutazione finale, unitamente ad almeno tre anni di esperienza professionale documentata, anche non continuativi;
- i bibliotecari che esercitano attività professionale, in possesso di un diploma di scuola media superiore unitamente ad almeno sei anni di esperienza professionale documentata, anche non continuativi;
- gli iscritti all’Albo professionale dei bibliotecari italiani, già soppresso, nei tre anni precedenti la data del 3 novembre 2010.
Attività professionali specifiche del bibliotecario
- Definizione di bibliotecario (dal Regolamento di iscrizione)
È bibliotecario chiunque eserciti o possegga i requisiti di qualificazione professionale per esercitare, indipendentemente dai differenti contesti organizzativi e specializzazioni funzionali, attività di carattere professionale nell’ambito dei servizi bibliografici, informativi, di documentazione, di conservazione e di promozione culturale di una biblioteca o sistema bibliotecario, che richiedano indipendenza di giudizio, interpretazione di regole e procedure, analisi di problematiche tecniche e gestionali e formulazione di soluzioni che comportino il ricorso a conoscenze e competenze nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini, finalizzate a promuovere l’accesso alla conoscenza, all’informazione, alla lettura e a favorire la creazione di nuova conoscenza da parte della comunità di riferimento. È altresì bibliotecario chiunque eserciti o possegga i requisiti di qualificazione professionale per esercitare attività inerenti lo studio, la ricerca, la didattica e la divulgazione scientifica nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini.
- Compiti e attività del bibliotecario (dalla Norma UNI progetto U30000730 “Figura professionale del bibliotecario – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”[4]
I compiti sono:
- Analizzare le esigenze informative della comunità di riferimento; definire gli obiettivi strategici e programmare gli interventi, per le singole biblioteche; per i sistemi bibliotecari, per i sistemi culturali di carattere territoriale, monitorare e valutare i risultati delle attività; gestire le rispettive risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
- Garantire agli utenti – in locale o da remoto – l’accesso, la consultazione, il recupero delle informazioni, il prestito e la riproduzione dei documenti; promuovere la biblioteca tramite selezione, elaborazione, offerta e comunicazione al pubblico di informazioni e documenti posseduti o accessibili; erogare servizi di carattere educativo e culturale, attuare programmi di educazione permanente, di alfabetizzazione informativa e di promozione culturale;
- Formare, organizzare e tutelare le raccolte mediante procedure di acquisizione, descrizione, conservazione, diffusione di documenti;
- Acquisire e gestire i sistemi informativi alimentati dalla biblioteca;
- Svolgere attività di studio e ricerca relativamente alla biblioteconomia e alle discipline affini e collegate.
Le attività sono:
- Progettazione e sviluppo delle raccolte
- Trattamento e ordinamento dei documenti
- Descrizione e indicizzazione dei documenti e produzione di dati
- Conservazione e tutela dei documenti
- Acquisizione e gestione della strumentazione, delle attrezzature e dei sistemi informativi
- Servizi agli utenti e promozione della biblioteca
- Progettazione, valutazione e gestione delle attività e dei servizi di biblioteca, di sistemi bibliotecari, di sistemi culturali di carattere territoriale
- Gestione delle risorse umane, delle risorse finanziarie e del patrimonio
- Studio e ricerca nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini e collegate.
Standard qualitativi e di qualificazione professionale
Sono elementi di carattere tecnico – culturale che gli associati devono possedere e norme etiche e obblighi che devono rispettare nell’esercizio della professione:
- Conoscenze, abilità e competenze professionali afferenti al profilo di base [5]
In generale:
le conoscenze indispensabili sono: fondamenti di biblioteconomia; norme nazionali ed internazionali, linee guida di organizzazioni del settore come IFLA, UNESCO, AIB ed EBLIDA relative alle diverse attività del bibliotecario(standard catalografici e descrittivi, norme di conservazione, tutela, protezione e valorizzazione beni culturali, standard e requisiti minimi dei servizi, gestione della qualità, gestione delle collezioni, digitalizzazione e produzione dati, tutela dati personali, diritto d’autore, open access, lifelong learning, libertà di informazione, ricerca ed espressione, servizi per minori, utenti con speciali necessità ecc.); le abilità sono la capacità di applicare le conoscenze alle specifiche attività; le competenze sono le capacità di sintesi tra conoscenze e abilità nello specifico contesto, avendo come riferimento lo scopo delle biblioteche (promuovere l’accesso alla conoscenza, all’informazione, alla lettura e favorire la creazione di nuova conoscenza da parte della comunità di riferimento) e il codice deontologico della professione.
- Rispetto del codice deontologico, del codice di comportamento/condotta dell’AIB [6]
Il rispetto del codice deontologico e del codice di comportamento/condotta sono obblighi che l’Associato sottoscrive al momento della richiesta di iscrizione, ai sensi dello Statuto; nel caso di inosservanza o infrazione delle regole da parte di un Associato, il Collegio dei Probiviri interviene su segnalazione semplice o su reclamo da parte di qualsiasi soggetto.
Il Regolamento per il funzionamento del Collegio dei probiviri prevede le modalità di istruttoria, di decisione su eventuali ricorsi e prevede sanzioni graduate.
- Rispetto delle leggi, delle procedure e delle normative specifiche riguardanti le biblioteche e la professione bibliotecaria
Nelle modalità di esercizio della professione il bibliotecario rispetta le leggi vigenti; ha altresì facoltà di cercare di modificare quelle ritenute non adeguate e può concorrere alla individuazione e all’aggiornamento di standard professionali.
- Obbligo di aggiornamento continuo
L’obbligo della formazione continua è previsto nello Statuto (art. 9) e nel Regolamento di iscrizione (art. 10); l’organo tecnico-scientifico per la formazione e aggiornamento continui è l’Osservatorio Formazione; l’AIB ritiene che nella professione, oltre all’apprendimento formale, siano fondamentali l’apprendimento informale e quello non-formale[7], ed è per questo motivo che viene data particolare importanza alla formazione che non dà luogo necessariamente a titoli di studio legalmente riconosciuti. Altri elementi valutabili riguardano l’apprendimento nell’ambito stesso dell’esperienza lavorativa e l’interazione con colleghi più esperti.
L’AIB, che fornisce specifiche occasioni di aggiornamento ai propri Associati, sta preparando un Regolamento per l’aggiornamento continuo utile per orientare i propri Associati nelle scelte tra le diverse offerte formative e di aggiornamento.
- Promozione di strumenti a garanzie dell’utenza (sia essa Ente, Impresa o Cittadino)
L’Associato concorre alla promozione degli strumenti a garanzia dell’utenza, quali le prerogative e i diritti contenuti nei Regolamenti e nelle Carte dei servizi delle Biblioteche; si impegna alla massima trasparenza ed ad ottemperare all’obbligo di segnalare ai propri clienti che il professionista agisce in base alla legge 4/2013[8]; promuove il servizio dello sportello del Consumatore curato dall’Associazione, in collaborazione con CoLAP /Adiconsum.
Il rilascio dell’Attestato: verifiche e successivi rinnovi
Le verifiche sui requisiti di iscrizione e sull’effettivo (o potenziale) esercizio della professione sono effettuate dalla Commissione di attestazione[9] e si basano su evidenze oggettive ricavate dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata dagli Associati, per la quale la Commissione di attestazione ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.
L’attestato ha una validità di 5 anni, purché l’Associato mantenga i seguenti requisiti:
- regolare iscrizione all’Associazione;
- assolvimento dell’obbligo di trasparenza come indicato al punto 5;
- assolvimento dell’obbligo della formazione continua, secondo le modalità indicate nel punto 4;
- assenza di provvedimenti disciplinari a suo carico per quanto riguarda i punti 2 e 3;
- assenza di contestazioni da parte di clienti o datori di lavoro/committenti per i punti 1, 2 e 3.
[1] L’attuale Regolamento è stato approvato dall’Assemblea generale degli Associati il 29 novembre 2013.
[2] L’attività del bibliotecario è classificabile a Livello 6 e 7 EQF, a seconda del grado di complessità, specializzazione e responsabilità delle attività svolte, quindi si assume che per la figura di base da prevedere il livello 6 (che corrisponde per il sistema italiano alla Laurea o Diploma accademico di primo livello).
[3] Per Diploma di Scuola Media Superiore, ai fini del presente documento, si intende il diploma conseguito alla fine del ciclo di studi superiore, di durata quadriennale o quinquennale, che consente l’accesso all’università.
[4] Come previsto nell’art. 6 Legge 4 /2013: “I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.”
[5] Per profilo di base si intende la base comune della professione, che può esercitarsi in contesti diversi e a diversi livelli di specializzazione e/o di responsabilità.
[6] In corso di revisione sia per adeguarli ai codici internazionali della professione, sia per renderli compiutamente coerenti con la legge 4/2013.
[7] L’apprendimento è di tre tipi:
- Apprendimento formale: apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate da enti/istituzioni d’istruzione e formazione riconosciuti da un’autorità competente; comporta il rilascio di titoli aventi valore legale.
- Apprendimento informale: apprendimento derivante da esperienze lavorative, da quelle di vita famigliare ed anche dal tempo libero; non è un’attività volutamente strutturata e, alcune volte, l’apprendimento non è intenzionale.
- Apprendimento non‐formale: apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate in qualsiasi ambito diverso da quello formale; non dà luogo a rilascio di titoli aventi valore legale.
[8] Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
[9] Nominata dal Comitato Esecutivo Nazionale ai sensi dello Statuto e del Regolamento di iscrizione vigenti.