Regolamento di iscrizione 2019-2021

28/11/2019

Testo approvato dall’Assemblea generale degli associati del 28 novembre 2019, sostituito dal nuovo regolamento di iscrizione

 

Articolo 1 – Finalità e definizioni

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, l’iscrizione all’Associazione italiana biblioteche (di seguito «AIB») in qualità di Associato e fissa le modalità di costituzione e aggiornamento dell’Elenco degli Associati (di seguito «Elenco»). In particolare il Regolamento definisce:

  • i titoli di studio e i requisiti professionali necessari per ottenere la qualifica di Associato;
  • i tempi e le modalità per l’invio della richiesta di iscrizione e per la verifica quinquennale del possesso dei requisiti di qualificazione professionale;
  • la durata, il funzionamento e l’organizzazione della Commissione di certificazione di cui all’art. 7 dello Statuto;
  • le modalità per il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 7, comma 1 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

Ai fini del presente Regolamento:

  • per «biblioteca» si intende una struttura comunque denominata nella quale personale professionalmente qualificato garantisce l’accesso a una collezione organizzata di testi, immagini, suoni e dati registrati su qualsiasi formato, posseduti localmente o accessibili da remoto, per mezzo di servizi, attività e programmi organizzati per rispondere ai bisogni di lettura, studio, ricerca, informazione, documentazione, svago, integrazione culturale di fasce di pubblico determinate;
  • per «sistema bibliotecario» si intende un insieme di biblioteche che, a prescindere dalla tipologia e titolarità, cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi comuni;
  • per «Commissione di attestazione» (di seguito «Commissione») si intende la Commissione di cui all’art.7 dello Statuto, che attesta il possesso dei requisiti di qualificazione necessari all’iscrizioneall’AIB ai sensi dell’art. 7 della L.  4/2013;
  • per «laurea» si intende la laurea di vecchio ordinamento, oppure triennale, specialistica, magistrale o diploma universitario o altro titolo di studio, anche conseguito all’estero, e riconosciuto equipollente o equivalente ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 – Oggetto della professione di bibliotecario

È bibliotecario chiunque eserciti o possegga i requisiti di qualificazione professionale per esercitare, indipendentemente dai differenti contesti organizzativi e specializzazioni funzionali, attività di carattere professionale nell’ambito dei servizi bibliografici, informativi, di documentazione, di conservazione e di promozione culturale di una biblioteca o sistema bibliotecario, che richiedano indipendenza di giudizio, interpretazione di regole e procedure, analisi di problematiche tecniche e gestionali e formulazione di soluzioni che comportino il ricorso a conoscenze e competenze nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini, finalizzate a promuovere l’accesso alla conoscenza, all’informazione, alla lettura e a favorire la creazione di nuova conoscenza da parte della comunità di riferimento.

È altresì bibliotecario chiunque eserciti o possegga i requisiti di qualificazione professionale per esercitare attività inerenti lo studio, la ricerca, la didattica e la divulgazione scientifica nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini.

Art. 3 – Qualificazione professionale

Sono requisiti per l’iscrizione in qualità di Associati il possesso di un complesso di conoscenze, abilità e competenze culturali, tecniche e professionali, nonché di un’esperienza professionale adeguate, acquisite sia attraverso attività di formazione e aggiornamento, sia nell’ambito dell’esercizio della professione.

L’avvenuta iscrizione nell’Elenco degli Associati attesta il possesso di detti requisiti e il rispetto degli standard qualitativi definiti dall’AIB ai sensi dello Statuto vigente, che gli iscritti sono tenuti a osservare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione.

Art. 4 – Commissione di attestazione

La Commissione è nominata dal Comitato Esecutivo Nazionale (di seguito CEN). È composta da cinque membri scelti all’interno di una lista di candidati di comprovata competenza ed esperienza in campo professionale e scientifico, proposti dal Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali (di seguito «CNPR») tenuto conto dell’opportunità che almeno uno di essi sia parte terza rispetto all’AIB. I commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. L’incarico di membro della Commissione è incompatibile con quelli di membro di organi elettivi, di controllo e disciplinari dell’AIB nonché con qualsiasi posizione di lavoro dipendente all’interno dell’AIB.

La Commissione ha il compito di:

  • deliberare sulle richieste di iscrizione o di conferma dell’iscrizione a seguito di verifica quinquennale;
  • provvedere, in collaborazione con le Sezioni regionali, alla tenuta e all’aggiornamento annuale dell’Elenco;
  • esprimere pareri consultivi e formulare indicazioni relative all’adeguamento del presente Regolamento di iscrizione, e dei requisiti di qualificazione professionale indicati dall’AIB.
  • presentare annualmente all’Assemblea generale degli Associati una relazione sulla propria attività.

Nella prima riunione la Commissione elegge al proprio interno il Presidente, che è responsabile del suo funzionamento e firma le deliberazioni e la documentazione approvata nel corso delle sedute. Nel caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più componenti, il CEN provvederà  a reintegrare la Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla data di accertata vacanza.

Il Segretario generale dell’AIB, o un membro della Segreteria nazionale da questi appositamente delegato, partecipa alle sedute della Commissione in qualità di segretario, con il compito di redigere i verbali contenenti l’elenco delle delibere approvate.

Le sedute, convocate dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista, sono valide con la presenza di almeno tre componenti e possono svolgersi anche in modalità telematica, fermo restando che le deliberazioni di accettazione delle richieste di iscrizione o di conferma di iscrizione a seguito di verifica quinquennale devono essere verbalizzate e sottoscritte, anche digitalmente, dal Presidente e dal Segretario della Commissione. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
La Commissione, per garantire la massima trasparenza, delibera criteri di valutazione dei requisiti e delle competenze professionali nei limiti delle indicazioni fornite dal presente Regolamento e dagli standard qualitativi e di qualificazione professionale adottati dall’AIB. Ai criteri è data la più ampia diffusione possibile, anche attraverso forme di collegamento con le istituzioni formative.

Art. 5 – Requisiti per la richiesta di iscrizione

Possono presentare richiesta di iscrizione come Associato coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • laurea a indirizzo biblioteconomico, dottorato di ricerca o altro titolo post laurea in biblioteconomia, previa verifica da parte della Commissione della congruità dei contenuti curriculari;
  • laurea non specifica unitamente a uno o più corsi di formazione professionale per bibliotecari con valutazione finale, della durata complessiva di almeno 100 ore di didattica, o ad almeno 2 anni di esperienza professionale documentata – anche non continuativa purché riferita agli ultimi 5 (cinque) anni – con le caratteristiche descritte al precedente art. 2.
  • titoli di qualificazione professionale riconosciuti in ambito europeo quali attestanti le competenze, abilità e conoscenze di cui alla norma UNI 11535:2014 Figura professionale del bibliotecario

Gli Associati d’onore, dei quali sono già note e comprovate le doti professionali, sono iscritti direttamente nell’Elenco con il semplice consenso scritto degli interessati.

Art. 6 – Valutazione dell’esperienza professionale

Ai fini dell’art. 5, si considera esperienza professionale l’attività professionale effettuata presso biblioteche o sistemi bibliotecari pubblici o privati, in Italia o all’estero, con qualsiasi rapporto di lavoro, purché rientrante negli ambiti definiti dall’art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7 – Procedure per la richiesta di iscrizione

La richiesta di prima iscrizione unita al pagamento della quota associativa annua, da effettuare presso la Segreteria nazionale o presso la Sezione di riferimento, dà immediatamente titolo allo status di Amico. Il nuovo iscritto, comunque, potrà in qualunque momento fare richiesta di iscrizione come Associato. La richiesta andrà inviata in via telematica alla Commissione; dopo il parere positivo della Commissione, lo status di Amico si modifica in quello di Associato.

È facoltà dell’interessato chiedere, contestualmente alla richiesta di iscrizione o successivamente, oppure in occasione del rinnovo quinquennale, che l’attestazione di qualificazione professionale rilasciata dall’AIB sia compilata secondo il modello di cui all’Allegato 8 del Decreto del Ministro per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo n. 244/2019, recando la specificazione della fascia di qualificazione I, II o III, corrispondenti rispettivamente ai livelli EQF 8, 7, 6 come descritti dall’Allegato 4 al medesimo decreto ministeriale.

La Commissione è tenuta a deliberare sull’accettazione o sul rigetto della richiesta, nonché sulla fascia di qualificazione ove richiesta, entro sessanta giorni dalla data della sua ricezione.

In caso di carenze o di imprecisioni presenti nella richiesta in esame, la Commissione può chiedere all’interessato l’invio di documentazione integrativa. In tal caso i termini per il trattamento della richiesta sono prorogati di ulteriori trenta giorni dalla data di ricezione delle integrazioni prodotte dal richiedente.

Art. 8 – Lo status di Associato

Il conferimento della qualifica di Associato da parte della Commissione ha validità quinquennale.

L’iscritto è tenuto al versamento, entro il 15 marzo di ogni anno, della quota associativa in vigore. Lo status di Associato viene meno per le seguenti cause:

  • dimissioni;
  • mancato rispetto dei doveri di cui all’art. 9 del vigente Statuto;
  • morosità nel pagamento della quota associativa annua;
  • radiazione conseguente a provvedimento disciplinare;

L’Elenco degli Associati, corredato dai necessari dati identificativi, è tenuto annualmente aggiornato. Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di dati personali, l’Elenco è pubblicamente consultabile sul sito web dell’AIB.

Art. 9 – Procedure per la verifica quinquennale dei requisiti di iscrizione

La Segreteria nazionale, entro il 30 novembre del quinto anno di iscrizione, invita gli Associati a presentare la richiesta di verifica quinquennale dei requisiti d’iscrizione all’Elenco con le modalità di seguito indicate:

  • entro il 31 dicembre del quinto anno di iscrizione, gli Associati in scadenza sono tenuti a presentare alla Commissione la richiesta di verifica quinquennale dell’iscrizione, allegando un’autocertificazione relativa all’attività lavorativa svolta e alle attività di aggiornamento e formazione continua e qualificazione professionale regolarmente sviluppate nei cinque anni precedenti, nonché l’attestazione del pagamento della quota di iscrizione corrente e delle spese di segreteria.
  • la Commissione, in collaborazione con la Sezione regionale di appartenenza, effettua il controllo sull’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa professionale e verifica la rispondenza delle attività di aggiornamento e qualificazione ai criteri e agli standard stabiliti dall’AIB.
  • l’Associato riceverà comunicazione, entro il termine del 15 marzo dell’anno successivo, dell’esito della verifica effettuata dalla Commissione.
  • L’Associato che non abbia superato la verifica quinquennale dei requisiti verrà sospeso dall’Elenco. Potrà ripresentare la domanda di verifica per una sola volta entro l’anno successivo. In alternativa potrà presentare una nuova domanda di iscrizione dopo due anni.
  • L’Associato che non presenti richiesta di verifica quinquennale entro il 31 dicembre è sospeso dall’Elenco a partire dal 15 marzo successivo e nel caso in cui non provveda nemmeno entro il 31 dicembre successivo verrà cancellato dall’Elenco di cui all’art. 8 e non potrà presentare una nuove richiesta d’iscrizione per i due anni successivi.

Art. 10 – Formazione continua

Come previsto dall’art. 9 del vigente Statuto, la formazione continua costituisce un dovere dell’Associato. Al fine della verifica quinquennale dell’iscrizione, gli Associati sono tenuti a documentare la partecipazione a iniziative formative quali corsi, seminari, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all’aggiornamento e alla qualificazione professionale.

Il CEN, acquisito il parere della Commissione in merito ai requisiti per la qualificazione professionale, definisce con apposita direttiva per la formazione continua le caratteristiche quantitative e qualitative delle attività formative da espletare con continuità, e determina i criteri e le modalità per l’eventuale calcolo dei crediti formativi corrispondenti.

L’Osservatorio formazione dell’AIB opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lettera d) della L. 14 gennaio 2013 n. 4 in qualità di comitato tecnico scientifico dedicato alla pianificazione dell’offerta formativa diretta agli Associati.

Art. 11 – Rilascio dell’attestazione di iscrizione

L’Associato ha diritto a ottenere entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta registrazione nell’Elenco il rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 7 della L. 4/2013.

Nell’attestato sono riportati la data e il numero progressivo di iscrizione all’Elenco, la data di scadenza di validità dell’attestato, che coincide con la scadenza per il rinnovo annuale dell’iscrizione all’AIB, nonché la data prevista per la verifica quinquennale.

L’Associato che ne abbia fatto espressa richiesta ha inoltre diritto a ottenere l’attestazione secondo il modello di cui all’Allegato 8 del Decreto del Ministro per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo n. 244/2019, entro 10 giorni dalla delibera della Commissione di attestazione.

Nell’attestato sono riportati la data e il numero progressivo di iscrizione all’Elenco, la data di scadenza di validità dell’attestato, che coincide con la scadenza per il rinnovo annuale dell’iscrizione all’AIB, nonché la data prevista per la verifica quinquennale.

Art. 12 – Sospensione e cancellazione dall’Elenco

Oltre ai casi previsti dall’art. 9, la Commissione delibera sulla sospensione o cancellazione dall’Elenco degli Associati di coloro che siano stati oggetto di una sanzione disciplinare da parte del Collegio dei probiviri. Su comunicazione anche motivata del Collegio dei Probiviri, la Commissione può deliberare, inoltre, la sospensione temporanea dell’Associato in attesa di giudizio disciplinare.

La Commissione delibera sulla cancellazione dall’Elenco di chi vi sia stato iscritto sulla base di dichiarazioni non veritiere sue o altrui, provvedendo nel contempo a fornire la documentazione al Collegio dei Probiviri per l’eventuale procedimento disciplinare a carico degli interessati.

Alla scadenza del termine per il versamento della quota associativa annua (15 marzo), la Segreteria nazionale provvederà d’ufficio a sospendere dall’Elenco gli Associati morosi, che verranno reintegrati alla ricezione della quota stessa.

La sospensione e il successivo reintegro sono comunicati alla Commissione e registrati per eventuali controversie, ma non alterano la data di iscrizione all’Elenco e non vengono riportati nella sua pubblicazione o diffusione.

L’Associato moroso che non abbia regolarizzato la sua posizione entro il 31 dicembre dello stesso anno, decadrà dall’Elenco per morosità.

La successiva corresponsione della quota dovuta non comporta il reintegro dei servizi e dei diritti non goduti dall’Associato fino a quel momento.

La cancellazione dall’Elenco può essere richiesta per iscritto dall’Associato stesso.

Art. 13 – Ricorsi nei confronti della Commissione

Nei confronti degli atti della Commissione relativi all’iscrizione all’Elenco, all’attestazione della fascia di qualificazione e alle verifiche quinquennali è possibile ricorrere nelle seguenti forme:

  • istanza motivata di riesame, a cui la Commissione è tenuta a dare risposta entro sessanta giorni;
  • ricorso al Collegio dei Probiviri, salvo che per la cancellazione o sospensione dovuta a provvedimento disciplinare; il Collegio dei Probiviri trasmette il proprio parere vincolante sul ricorso alla Commissione, che è tenuta a deliberare entro sessanta giorni in maniera definitiva.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento di iscrizione entrerà in vigore il giorno 29 novembre 2019.

Creata da Artemisia Gentileschi il 04/11/2021. Ultima modifica 19/10/2023 di Vanni Bertini
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