Approvato dall’Assemblea generale, online 22-10-2021
Sostituisce il testo precedente approvato dall’Assemblea generale degli Associati, Roma, 18-11-2011
Art. 1
Le Commissioni, gli Osservatori e i Gruppi di studio e di lavoro dell’Associazione sono una componente essenziale per la vita dell’AIB e sono strumenti operativi costituiti per il raggiungimento degli scopi statutari. In particolare, hanno il compito di produrre studi, ricerche, valutazioni, standard, linee guida, e altri documenti a supporto dell’attività professionale, scientifica e di advocacy dell’AIB per assicurare lo sviluppo e la crescita qualitativa dei servizi bibliotecari e l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori.
In particolare: gli Osservatori e i Gruppi di lavoro sono strutture di supporto e consulenza al CEN e alle Sezioni regionali su programmi e attività riguardanti l’advocacy delle biblioteche, i modelli e i contenuti della formazione per l’aggiornamento professionale continuo dei bibliotecari e la valorizzazione della professione, nonché la raccolta, l’integrazione e la sintesi di iniziative, studi, rilevazioni, attività svolte dalle biblioteche italiane e/o dalle altre strutture associative; le Commissioni rispecchiano generalmente le principali tipologie di biblioteche presenti nel nostro Paese e approfondiscono le tematiche per esse rilevanti. I Gruppi di studio si occupano di argomenti ed aspetti specifici trasversali alle diverse componenti del mondo bibliotecario; i Gruppi di lavoro possono essere istituiti dal CEN o dalle Sezioni per affrontare specifiche problematiche.
Commissioni Osservatori e Gruppi di studio e di lavoro hanno pari dignità.
Art. 2
Il numero e la composizione delle Commissioni, degli Osservatori e dei Gruppi di studio vengono decisi dal Comitato esecutivo nazionale, salvo parere del Consiglio nazionale dei Presidenti Regionali, come previsto all’art. 19 e all’art.21 del vigente Statuto. I Gruppi di lavoro possono essere istituiti dal CEN o dai CER in accordo con il CEN, per i rispettivi ambiti di competenza, qualora ne ravvisino l’opportunità.
Osservatori, Commissioni e Gruppi di studio restano in carica fino alla scadenza del mandato del CEN che li ha costituiti. Lo stesso vale per i Gruppi di lavoro se non è specificato altrimenti dalla delibera istitutiva.
Art. 3
In linea generale le Commissioni, gli Osservatori e i Gruppi di studio e di lavoro vengono individuati con riferimento alle tipologie degli analoghi organismi costituiti dall’IFLA e alle caratteristiche dei servizi bibliotecari in Italia, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dal CEN.
Art. 4
Ogni Commissione, Osservatorio o Gruppo di studio e di lavoro è costituito da non più di sette componenti compreso il coordinatore, associati e amici che siano regolarmente iscritti al momento della loro nomina nella Commissione da parte del CEN. Le Commissioni, gli Osservatori e i Gruppi di studio e di lavoro possono avvalersi di collaborazioni esterne, anche relative ad altre competenze e professioni. I componenti delle Commissioni, degli Osservatori o dei Gruppi di studio e di lavoro, nonché i collaboratori esterni, operano a titolo volontario.
Art. 5
Ogni Commissione, Osservatorio o Gruppo di studio e di lavoro avrà un proprio coordinatore, nominato dal CEN al momento della costituzione oppure, su proposta dei componenti, immediatamente dopo l’insediamento.
Art. 6
Le Commissioni, gli Osservatori e i Gruppi di studio e di lavoro godono di autonomia e hanno responsabilità proprie, nei limiti del programma di lavoro concordato con il CEN. Le funzioni di rappresentanza esterna sono attivate su delega del Presidente nazionale o del CEN ed è richiesto il parere favorevole del CEN per la pubblicazione di documenti e l’organizzazione di convegni e iniziative a rilevanza esterna. Al fine del coordinamento delle e del supporto alle attività, il CEN ha facoltà di designare uno o più referenti, individuati tra i propri componenti, per i rapporti con le Commissioni, gli Osservatori e i Gruppi di studio e di lavoro; il Presidente può convocare sia singolarmente che collettivamente i coordinatori delle Commissioni, degli Osservatori e dei Gruppi di studio e di lavoro quando lo ritenga opportuno.
Art. 7
Le Commissioni e gli Osservatori stimoleranno l’attivazione di un collegamento operativo con ogni sezione regionale, sollecitando l’indicazione di un nome di un associato che sia referente per l’attività effettuata da quella sezione sugli stessi temi e che raccolga eventuali richieste di parere o supporto da parte degli Associati rivolte alla Commissione, all’Osservatorio o al Gruppo di studio e di lavoro. Ogni referente di sezione sarà messo al corrente, con adeguato anticipo, delle riunioni di lavoro che la Commissione, l’Osservatorio o il Gruppo di studio e di lavoro programmerà nel corso del suo mandato. È facoltà del referente partecipare, a spese della propria sezione regionale, alle riunioni della Commissione, dell’Osservatorio o Gruppo di studio e di lavoro, ed è suo obbligo rifernirne al rispettivo Presidente regionale e al CER.
Art. 8
Il coordinatore della Commissione, dell’Osservatorio o del Gruppo nazionale è tenuto:
- a presentare al CEN ogni anno, entro il 10 dicembre, sulla base delle disponibilità finanziarie programmate nel Bilancio, una proposta di programma di attività corredata da un preventivo di spesa per l’anno successivo;
- a presentare al CEN ogni anno entro il 31 gennaio una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente;
- a rappresentare ufficialmente l’AIB quando il Presidente o il CEN lo richieda in convegni, congressi e nelle sedi ove la tematica inerisce all’attività della Commissione, dell’Osservatorio o del Gruppo di studio e di lavoro;
- a diffondere, con tempestività e continuità, informazioni sull’attività della Commissione, dell’Osservatorio o del Gruppo di studio e di lavoro attraverso i mezzi di comunicazione a stampa ed elettronici dell’Associazione e in ogni altra forma opportuna;
- a pubblicare nelle edizioni dell’AIB, o in altra forma concordata con il CEN, almeno una volta nel corso del triennio del mandato, da solo o con il contributo dei componenti la Commissione, l’Osservatorio o il Gruppo di studio e di lavoro un intervento sui temi professionali oggetto del programma concordato con il CEN;
- a organizzare almeno una volta nel corso del triennio del mandato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, un incontro di livello nazionale sui temi del programma della Commissione, dell’Osservatorio o del Gruppo, coinvolgendo nell’organizzazione la Sezione regionale ove avrà sede l’evento.
Art. 9
I coordinatori e i componenti delle Commissioni, degli Osservatori e dei Gruppi di studio e di lavoro si impegnano al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice deontologico. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni, degli Osservatori e dei Gruppi di studio e di lavoro dovranno essere rispondenti a quanto previsto dal Codice di comportamento dell’AIB.
Art. 10
Il presente regolamento non è applicabile alla Commissione di attestazione, che è regolata dallo Statuto e dal Regolamento di iscrizione.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea generale degli associati del 22-10-2021 e sostituisce quello in vigore dal 18-11-2018 che si intende contestualmente abrogato.