Le associazioni AIB, ANAI e ICOM hanno presentato le proprie relazioni nel corso di audizioni informali presso la Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato relativamente al disegno di legge europea (ddl n. 1721), che dispone il recepimento – tra le altre – della direttiva comunitaria 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.
Com’è noto, questa direttiva comprende alcune nuove eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi di particolare interesse per archivi, biblioteche e musei, che ne sono beneficiari quali istituti di tutela dell’eredità culturale, o che vi hanno interesse. Il recepimento di alcune di esse da parte degli Stati membri è obbligatorio, ma è compito degli stati stessi adattarle alla legislazione nazionale, anche esercitando alcune opzioni lasciate aperte dalla direttiva.
La rete MAB, Musei Archivi Biblioteche, che riunisce AIB, ANAI e ICOM, raccomanda unitariamente che il recepimento della direttiva avvenga in modo tale da assicurare l’efficacia reale delle nuove eccezioni e limitazioni in termini di superamento di ostacoli alla fruizione dovuti al fallimento del mercato delle licenze; armonizzazione piena delle legislazioni degli stati membri; attuazione dei compiti di servizio pubblico dei nostri istituti.
In particolare, raccomandiamo di recepire la direttiva tenendo conto dei seguenti indirizzi:
• L’art. 3 della direttiva consente, agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela, di riprodurre ed estrarre testo e dati per finalità di ricerca scientifica, da opere e altri materiali cui hanno legittimo accesso e di archiviare e conservare i risultati dell’estrazione, operazione questa necessaria per rendere i risultati della ricerca verificabili ed eventualmente confutabili in qualsiasi momento. Chiediamo di prevedere misure adeguate affinché che le misure tecnologiche di protezione apposte dai titolari dei diritti alle opere in questione non siano tali da impedire o limitare l’utilizzazione consentita, tanto più che questa eccezione è protetta dalla previsione di cui all’art. 7, che sancisce l’inefficacia di eventuali clausole contrattuali discordanti. L’eccezione prevede inoltre che titolari dei diritti, organismi di ricerca e istituti di tutela definiscano concordemente le migliori prassi per l’applicazione dell’obbligo. A tal fine, chiediamo che sia istituito un tavolo permanente di confronto tra tutti i suddetti stakeholder e di potervi partecipare come associazioni maggiormente rappresentative dei rispettivi settori. Questo tavolo potrebbe essere attivato presso il Comitato Consultivo per il diritto d’autore, che tuttavia – per poter essere realmente quell’organismo di sintesi e confronto tra tutti gli interessi coinvolti – dovrebbe vedere estesa la sua composizione alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle biblioteche, degli archivi e dei musei.
• L’art. 5 della direttiva consente, agli istituti di formazione, l’utilizzo con adeguate cautele di opere e altri materiali in attività didattiche, anche transfrontaliere, ma consente agli stati membri di prevedere che tale eccezione non si applichi per determinati utilizzi, o a determinate categorie di materiale, tra cui gli spartiti musicali e il materiale a carattere didattico presente sul mercato. L’eccezione è protetta dalla previsione di cui all’art. 7, che rende inefficaci eventuali clausole contrattuali che escludono l’utilizzazione suddetta. In proposito, osserviamo che escludere particolari tipologie di materiale limiterebbe la libertà didattica e introdurrebbe inutili blocchi sia all’apprendimento, sia alla libertà didattica. Gli stati membri che introdurranno maggiori vincoli su questo piano saranno anche quelli con gli istituti di istruzione meno attrattivi sul mercato europeo. Conseguentemente esortiamo a non escludere a monte alcun tipo di materiale, e in ogni caso chiediamo di consentire sempre l’utilizzazione per finalità didattiche di qualsiasi tipo di opera presente in modo permanente nelle biblioteche, negli archivi e nei musei di proprietà degli istituti di istruzione, o che con tali istituti collaborino per supportare la loro attività didattica (si veda anche, al riguardo, il considerando n. 22).
• L’art. 6 della direttiva chiarisce che gli istituti di tutela possono riprodurre per finalità di conservazione qualsiasi tipo di opere protette dal diritto d’autore facenti parte in modo permanente delle loro raccolte, in qualsiasi formato risulti opportuno, ivi compresi i formati digitali. È di tutta evidenza che tale finalità comprende anche le attività di inventariazione, indicizzazione e catalogazione delle opere protette, anche a scopo preventivo e indipendentemente dal loro stato di conservazione, e che, per realizzare lo scopo di conservazione, non può esservi alcun limite al numero di copie consentite. Anche questa eccezione è rafforzata dall’art. 7, che rende inefficaci eventuali clausole contrattuali contrastanti. Raccomandiamo pertanto che in sede di recepimento non solo non s’introducano indebite restrizioni riguardo al numero di copie consentite e ai formati utilizzabili, ma altresì si ricordi e si chiarisca che la riproduzione per finalità di conservazione e di tutela preventiva a beneficio dell’utilizzo futuro prescinde dallo stato attuale di conservazione di un’opera, implica spesso la produzione di più copie in vari formati e richiede sempre attività di inventariazione, indicizzazione, catalogazione al fine di contestualizzare e descrivere la copia e renderla reperibile. Raccomandiamo inoltre, riguardo alla necessità che le misure tecnologiche di protezione non impediscano di fatto la riproduzione consentita da questa eccezione, che il Comitato Consultivo Permanente sul Diritto d’autore promuova il confronto tra tutti gli stakeholder per giungere a soluzioni soddisfacenti e ribadiamo che al suo interno dovrebbe essere prevista la partecipazione delle associazioni professionali rappresentative delle biblioteche, degli archivi e dei musei.
• Gli articoli 8-11 facilitano – a determinate condizioni e previa pubblicazione del progetto di riutilizzo in una banca dati gestita dall’ufficio europeo per la proprietà intellettuale – il riutilizzo, ivi compresa la digitalizzazione e comunicazione tramite rete pubblica, di opere fuori commercio da parte di biblioteche accessibili al pubblico, archivi e musei per fini non commerciali. In particolare prevedono il ricorso alla gestione collettiva, anche di tipo “esteso”, delle negoziazioni con gli istituti di tutela, qualora esistano società di gestione collettiva rappresentative delle diverse categorie di opere oggetto della previsione, ovvero l’adozione di una apposita eccezione in assenza di società di gestione collettiva sufficientemente rappresentative, fermo in entrambi i casi il diritto dei titolari di ritirare la loro opera (opt-out) vietandone il riutilizzo. Chiediamo allora anzitutto di introdurre una eccezione di questo tipo, anche in considerazione del fatto che in Italia non esistono società di gestione collettiva rappresentative degli autori di opere a carattere testuale, o di opere a carattere fotografico o iconografico ed altre tipologie. Chiediamo inoltre di adottare la più ampia definizione possibile di “opera fuori commercio”, includendo anche le opere che non sono mai state commercializzate, senza operare alcuna distinzione tipologica. Infine chiediamo di prevedere un limite temporale alla possibilità per i titolari di esercitare l’opt-out dopo che il progetto di riutilizzo da parte dell’istituto è stato reso pubblico tramite pubblicazione nell’apposita banca dati dell’UE.
In questo ambito dovrebbero potersi applicare le forme di prescrizione o decadenza che valgono in tutti gli altri settori del diritto e persino per la proprietà su beni materiali, per evitare una situazione di perdurante incertezza del diritto che dissuaderebbe gli istituti anziché facilitarne le attività di digitalizzazione e valorizzazione di opere fuori commercio o mai andate in commercio. Alternativamente, dovrebbero essere previste forme di ristoro agli istituti che avessero in buona fede digitalizzato, valorizzato e rimesso in circolazione le opere, investendo ingenti risorse economiche, per poi doverle ritirare dopo l’esercizio dell’opt-out da parte di titolari. Solo così sarà possibile realizzare l’obiettivo a cui puntano gli articoli 8-11, ossia facilitare l’avvio di progetti di digitalizzazione da parte degli istituti di tutela e pubblicare in rete – per scopi non commerciali – manifesti, scritti inediti, progetti architettonici.
• L’articolo 14 punta a promuovere la diffusione e il riuso delle riproduzioni fedeli di opere delle arti visive in pubblico dominio. La rimozione dalle immagini dei “diritti connessi” comporta la rimozione di canoni sul riuso delle immagini per qualunque scopo, che rappresentano da sempre un freno alla ricerca, all’editoria, alla creatività e, più in generale, all’innovazione. Per una migliore armonizzazione della direttiva con le norme nazionali AIB, ANAI e ICOM ritengono indispensabile intervenire non solo sull’art. 87 della legge sul diritto d’autore, che definisce i diritti connessi sulle fotografie semplici di opere d’arte figurativa, ma anche sugli artt. 107 e 108 del Codice dei beni culturali, liberalizzando il riuso per qualsiasi finalità della riproduzione fedele di beni culturali pubblici non protetti da diritto d’autore. La condivisione delle immagini mediante licenze aperte ha già permesso a numerosi musei, archivi e biblioteche in tutto il mondo di porsi al servizio del pubblico in modo più inclusivo ed efficace, assicurando agli istituti culturali anche un ritorno non trascurabile in termini di visibilità e di maggiore attrattività.
L’attuazione piena dell’art. 14 è un’occasione per creare davvero innovazione, per trasformare il digitale in una opportunità per tutti, gettando le basi di una effettiva “democrazia della conoscenza” a livello comunitario e dando la possibilità agli istituti di cultura di rispondere in modo più completo alle esigenze più varie della società contemporanea.
• L’articolo 25 della direttiva consente agli stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni già previste dalle precedenti direttive 96/9/CE e 2001/29/UE per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni previste dalla direttiva 2019/790/UE qui in esame.
Raccomandiamo di cogliere questa opportunità per:
• estendere a tutte le tipologie di opere l’eccezione per “copia privata”, recepita a suo tempo in Italia solo con riguardo alle opere audio e video: raccomandiamo di estenderla anche alle opere a carattere testuale e a qualsiasi altro tipo di opera. Questo consentirà, ad esempio, di superare il vincolo a consentire all’utente di ottenere esclusivamente la versione cartacea di una riproduzione di parti di opere protette da diritto d’autore presenti nel patrimonio di un istituto culturale. Inoltre, tenuto conto che lo scopo illustrativo e didattico è contemplato tra le eccezioni consentite dalla direttiva 2001/29/CE senza limitazioni riguardo ai soggetti autorizzati, raccomandiamo di estendere l’ambito soggettivo dell’eccezione prevista dall’articolo 5 della direttiva 2019/790/UE, ricomprendendo tra i soggetti autorizzati le biblioteche, gli archivi e i musei, quali soggetti impegnati nella promozione e valorizzazione culturale e conseguentemente anche in attività didattiche di educazione alla lettura e al patrimonio culturale e in altre forme di supporto all’apprendimento cd. non formale e informale lungo l’arco di tutta la vita;
• riconoscere la legittimità dello scambio tra istituti culturali di copie in qualsiasi formato di parti di opere protette presenti in modo permanente nelle loro raccolte per i loro servizi all’utenza.
Per approfondimenti sulle posizioni delle tre associazioni:
• Audizione AIB: http://webtv.senato.it/webtv_comm_hq?video_evento=79301
• Audizione ANAI:
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/140/601/ANAI.pdf
• Audizione ICOM:
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/144/301/ICOM.pdf