Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
l’Associazione Italiana Biblioteche
VISTI
– l’art. 27, terzo comma, della Costituzione italiana, che sancisce la finalità rieducativa della pena;
– gli articoli 12 e 19 della L. 26 luglio 1975 n. 354 (“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”), che prevedono esplicitamente la presenza di una biblioteca in ogni Istituto penitenziario; – l’art. 21 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”), in virtù del quale la biblioteca deve essere costituita da libri e periodici scelti secondo criteri che garantiscano una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società, assicurando ai soggetti in esecuzione di pena un agevole accesso alle pubblicazioni presenti in biblioteca, oltre alla possibilità di consultare altre pubblicazioni mediante l’attuazione di specifiche intese con biblioteche e centri di lettura pubblici;
– l’art. 153 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), che assegna allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, ciascuno nel proprio ambito, il compito di provvedere alla promozione delle attività culturali, anche attraverso forme di integrazione con le attività relative all’istruzione scolastica e alla formazione professionale;
– gli artt. 2 e 3 della Legge 13 febbraio 2020, n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, i quali prevedono: che il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura contenga indicazioni per azioni volte a “promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con
particolare attenzione agli istituti penali per minorenni” (art. 2, punto 5, lettera c); che “i comuni e le regioni, nell’esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d’azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché’ soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura” (art.3, comma 1);
RICHIAMATI
– il rapporto “Education in prison”, approvato dal Consiglio d’Europa (Strasburgo, 1990), dove si raccomanda che la biblioteca carceraria debba funzionare secondo gli stessi standard professionali delle altre biblioteche della comunità; sia diretta da un bibliotecario professionista; venga incontro a interessi e necessità di una popolazione differenziata dal punto di vista culturale; offra libero accesso ai detenuti; fornisca una gamma di attività legate all’alfabetizzazione e alla lettura;
– il Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche del 2022, laddove recita: “I servizi della biblioteca pubblica sono erogati sulla base delle pari opportunità di accesso per tutti,
indipendentemente dall’età, dall’etnia, dal genere, dalla religione, dalla nazionalità, dalla lingua, dallo status sociale e da qualsiasi altra caratteristica. Si devono fornire servizi e materiali specifici a quegli utenti, ad esempio le minoranze linguistiche, le persone con disabilità, quelle con scarse competenze digitali o informatiche, con un limitato livello di alfabetizzazione, o le persone in ospedale oppure in carcere, che, per qualsiasi motivo, non possono utilizzare i servizi e i materiali ordinari”.
DATO ATTO
– che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria promuove interventi trattamentali finalizzati al reinserimento sociale della popolazione in esecuzione di pena, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative volte a favorire la promozione umana e culturale dei soggetti reclusi; che deve essere incentivata la partecipazione delle componenti pubbliche, private e del privato sociale più qualificate, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– che i Comuni e le Regioni, come sancito nelle “Linee di politica bibliotecaria per le Autonomie”, individuano nella cooperazione territoriale lo strumento per lo sviluppo programmato dei servizi bibliotecari, e che la cooperazione deve basarsi sulla facoltà di stabilire intese locali, per promuovere il coordinamento degli interventi, l’ottimizzazione delle risorse economiche, la condivisione di strumenti, l’armonizzazione dei servizi, la promozione delle attività di valorizzazione;
– che il sistema bibliotecario pubblico risponde al diritto primario di tutti cittadini a fruire di un servizio di informazione e documentazione efficiente, allo scopo di creare le condizioni per il libero accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e alla informazione, basi per l’esercizio pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza;
– che le biblioteche pubbliche degli Enti Locali sono istituti culturali che, secondo le linee di politica bibliotecaria per l’autonomia contenute nell’accordo della Conferenza delle Regioni, Upi e Anci (gennaio 2004), assolvono, tra gli altri, a compiti di: informazione e documentazione generale; diffusione del libro, della lettura e promozione della cultura e della conoscenza; promozione dell’autoformazione e sostegno delle attività per l’educazione permanente, anche in collaborazione con il sistema scolastico; inclusione sociale, attraverso l’uso socializzato dei mezzi di informazione e comunicazione; integrazione delle categorie svantaggiate, attraverso l’eliminazione degli ostacoli di ogni genere alla fruizione dei diversi servizi;
– che le biblioteche pubbliche, e le biblioteche comunali in particolare, rappresentano indispensabili presidi culturali per lo sviluppo delle comunità nello svolgere il ruolo di luogo delle relazioni, spazio di conoscenza, di socialità, di comunità aperta e tollerante, su misura di ogni età e generazione, indipendente dalle condizioni economiche, sociali, culturali di chi le frequenta;
– che la collaborazione in un sistema integrato favorisce lo sviluppo di una cooperazione territoriale per la crescita del ruolo delle biblioteche, l’integrazione dei servizi, la condivisione della formazione e dei fini, la partecipazione in rete ai bandi di finanziamento; – che l’AIB, in base all’art. 2 del proprio Statuto, promuove l’organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e di un servizio bibliotecario che tenga in considerazione le esigenze dei cittadini, ricercando e promuovendo confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell’istruzione e della ricerca per il raggiungimento di tale obiettivo;
– che l’AIB, in forza del Decreto del Ministro della Giustizia del 7 gennaio 2013 risulta annotata nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, istituito ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206;
– che le Parti ritengono fondamentale promuovere il valore della cultura come strumento per il recupero sociale delle persone sottoposte a esecuzione penale, anche attraverso la promozione del diritto alla lettura e all’accesso all’informazione, quali elementi in grado di supportare il percorso di crescita personale e culturale, finalizzato alla piena realizzazione di sé nei diversi ambiti di vita (famiglia, lavoro, contesto sociale);
– che le Parti intendono promuovere accordi di collaborazione tra le Amministrazioni locali – responsabili del servizio di pubblica lettura sul territorio – e le Direzioni degli istituti penitenziari titolari della gestione del servizio di biblioteca interno al carcere; – che per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo appare necessario intervenire partendo dalle situazioni presenti a livello locale, dove le relazioni tra i vari attori trovano un’immediata concretezza operativa, nel rispetto dei differenti ruoli e competenze istituzionali e che – sotto questo profilo – si ritiene che il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria abbia un ruolo centrale nell’individuazione e promozione delle esigenze dei soggetti reclusi presso gli altri attori istituzionali,
TUTTO CIÒ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto dell’accordo
Il presente accordo ha come oggetto la promozione e lo sviluppo del servizio di biblioteca all’interno degli Istituti penitenziari italiani, attraverso azioni volte a favorire l’integrazione con le biblioteche del territorio in collaborazione con le realtà locali.
Art. 2 – Linee guida IFLA
Le parti assumono le “Linee Guida per i servizi bibliotecari ai detenuti” redatte dall’IFLA – International Federation of Libraries Associations and Institutions (versione italiana
Art. 3 – Destinatari
Il presente documento, nel rispetto delle rispettive competenze e autonomie, costituisce una linea guida per i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP), le Direzioni degli Istituti penitenziari, le Amministrazioni regionali, comunali e per ogni altro ente o agenzia responsabile dei servizi bibliotecari sul territorio, nonché per i rispettivi responsabili e amministratori, per i bibliotecari ed i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in progetti di promozione e sviluppo del servizio di biblioteca all’interno degli Istituti penitenziari italiani.
Art. 4 – Accordi quadro e convenzioni
Gli eventuali accordi quadro fra i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e le Amministrazioni regionali o gli Enti Locali di riferimento, richiamano espressamente il presente protocollo conformandosi – fatte salve specifiche esigenze di contesto – alle indicazioni dei successivi artt. 5 e 6.
Le convenzioni fra le Direzioni degli istituti penitenziari, le Amministrazioni e le realtà territoriali locali recepiscono e declinano nella dimensione locale le specifiche esigenze di contesto eventualmente individuate negli accordi quadro.
Le convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate utilizzando anche lo schema tipo allegato al presente accordo (allegato A).
Art. 5 – Funzione della biblioteca
La biblioteca, nel quadro degli interventi trattamentali attuati negli istituti penitenziari, svolge la funzione di centro informativo e di supporto all’apprendimento della comunità penitenziaria e, compatibilmente con il regime detentivo cui sono individualmente sottoposti i soggetti reclusi, garantisce ai propri utenti un accesso ampio e qualificato alla conoscenza, all’informazione e alla cultura, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale.
Art. 6 – Attività
Al fine di realizzare le funzioni del servizio bibliotecario penitenziario, gli accordi quadro e le convenzioni di cui al precedente art. 4 saranno finalizzate a promuovere le seguenti attività:
✓ l’accesso al patrimonio librario e multimediale da parte dei detenuti, anche attraverso appositi sistemi di consultazione informatizzata del catalogo, che rispettino le misure di sicurezza che i singoli Istituti penitenziari riterranno necessarie;
✓ il progressivo incremento del patrimonio librario e multimediale, tenendo conto della composizione della popolazione detenuta e dei suoi bisogni di lettura e apprendimento, con il concorso degli enti territoriali e attraverso iniziative congiunte di sensibilizzazione delle varie componenti della filiera del libro a livello locale e nazionale;
✓ la valorizzazione degli aspetti multiculturali delle etnie presenti negli Istituti penitenziari, attraverso la promozione e diffusione di testi di autori stranieri in lingua originale e bilingui; ✓ l’integrazione del servizio bibliotecario interno con le biblioteche del territorio, mediante l’inserimento delle biblioteche penitenziarie nel circuito del prestito interbibliotecario territoriale;
✓ la formazione professionale dei detenuti e del personale incaricato della conduzione del servizio bibliotecario interno, attraverso interventi realizzati con il concorso degli enti del territorio;
✓ la realizzazione di iniziative culturali quali incontri con l’autore, seminari su specifiche tematiche, dibattiti con personalità della cultura etc, favorendo l’integrazione di tali iniziative con il Progetto d’Istituto stilato dall’Area Trattamentale – titolare della gestione del servizio di biblioteca interno – e le attività scolastico/formative presenti nel singolo Istituto.
Al fine garantire la massima efficacia della collaborazione fra il servizio bibliotecario interno all’Istituto penitenziario e quello territoriale, il regolamento della biblioteca interna e le procedure operative sono armonizzate – laddove possibile e nel rispetto delle norme di sicurezza – con quelli delle biblioteche esterne coinvolte nella collaborazione.
I predetti accordi e convenzioni potranno prevedere la possibilità, per i detenuti ammessi ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario vigente, di svolgere tirocini di inserimento lavorativo finalizzati all’inserimento occupazionale.
I predetti accordi e convenzioni potranno – inoltre – contemplare l’avvio di servizi bibliotecari specificamente rivolti al personale dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, prevedendo il coinvolgimento attivo delle parti interessate nella fase della loro progettazione.
Art.7 – Soggetti esterni
Nell’ambito delle predette convenzioni, i soggetti esterni appartenenti ai ruoli delle amministrazioni locali e degli enti faranno ingresso negli Istituti penitenziari ai sensi dell’art. 17 o dell’art. 78 del vigente Ordinamento penitenziario.
Le Amministrazioni e gli enti di appartenenza dei soggetti esterni sono tenuti a garantire la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e la copertura per la responsabilità civile al personale impegnato nelle attività oggetto del presente protocollo e/o degli accordi/convenzioni che da esso deriveranno.
Art.8 – Finanziamenti e oneri
Le iniziative derivanti dal presente protocollo non dovranno prevedere oneri a valere sugli ordinari capitoli di bilancio dell’Amministrazione penitenziaria e degli altri soggetti sottoscrittori.
I soggetti firmatari del presente protocollo s’impegnano ad individuare congiuntamente forme di finanziamento delle diverse iniziative, anche in riferimento alla Legge 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, che prevede che ogni 3 anni venga adottato (tramite decreto del Ministero della Cultura) il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura per la cui attuazione è istituito il Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, gestito dal Centro per il libro e la lettura.
Art.9 – Comitato attuativo
Al fine di indirizzare, coordinare e monitorare le iniziative che saranno poste in essere per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente accordo, è costituito un Comitato attuativo composto da un rappresentante di ciascun soggetto firmatario.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per i soggetti firmatari.
Art. 10 – Durata, rinnovi e recesso
Il presente protocollo ha durata quinquennale, eventuali modifiche sono disposte conformemente alle norme di legge a cui le Parti firmatarie sono sottoposte. È ammessa la facoltà di recesso, da esercitare mediante comunicazione avente valore legale inviata agli altri sottoscrittori, fermo restando che dovrà essere garantito il completamento delle eventuali iniziative già poste in essere.
Sottoscrivono il presente protocollo:
Per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento Giovanni RUSSO (firmato digitalmente il 25.05.2023)
per la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Il Presidente Massimiliano FEDRIGA (firmato digitalmente il 23.06.2023)
per l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
Il Presidente Antonio DE CARO (firmato digitalmente il 01.06.2023)
per l’Associazione Italiana Biblioteche
Il Presidente Nazionale Rosa MAIELLO (firmato digitalmente il 26.05.2023)
Roma, 23/06/2023
(Allegato A modello di convenzione)
C O N V E N Z I O N E
tra
l’Ente/Comune di ………………..
e
La Direzione dell’Istituto penitenziario di ……………………………………..
Premesso che l’Ordinamento Penitenziario stabilisce che presso ogni Istituto penitenziario deve essere presente un servizio di biblioteca come risorsa significativa per la realizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati; in particolare il D.P.R. 230/2000 (art. 21) prevede che tale servizio sia arricchito e potenziato «anche attraverso intese con biblioteche e centri di lettura pubblici presenti nel luogo dove è situato l’istituto» e che i detenuti e gli internati siano favoriti quanto più possibile nella fruizione di tale servizio.
Visto
il protocollo di intesa siglato tra il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) in data ;
Considerato
che scopo del servizio, e quindi della presente convenzione, vuole essere quello di favorire quanto più possibile l’accesso dei detenuti alle pubblicazioni delle biblioteche dell’istituto e del territorio, compatibilmente con le esigenze organizzative e di sicurezza della struttura penitenziaria; che l’iniziativa costituisce una forma di partecipazione della comunità esterna all’attività trattamentale,
Tra
L’Ente/ Comune di ………………………………..
e
la Direzione dell’Istituto penitenziario di …………………………….
si conviene quanto segue
È istituito un rapporto organico tra Servizio di Biblioteca gestito dall’Ente/Comune di ………………………… e il servizio di biblioteca all’interno dell’istituto penitenziario ………………………………………………………………….
Tale rapporto si affianca o si integra alle eventuali diverse collaborazioni in atto, anche attraverso il Patto locale per la lettura, tra l’Istituto penitenziario e le Associazioni, Enti, Istituzioni, personalità del mondo della cultura che già promuovono e realizzano iniziative culturali rivolte alla popolazione detenuta.
Ai sensi della presente convenzione, la Direzione Penitenziaria conserva la titolarità e responsabilità della biblioteca del carcere, collaborando sotto l’aspetto funzionale e organizzativo con il Servizio Biblioteca gestito dall’Ente/ Comune.
Il personale incaricato del/dell’(Ente/Comune) che – previa autorizzazione ex art.17 o 78 ) O.P., accede in Istituto, viene individuato come segue:
Il/L’(Ente/Comune) si impegna a garantire, almeno volte a settimana, la presenza in Istituto di n. unità del personale autorizzato, che avrà accesso all’interno dell’Istituto, nei reparti e nelle sezioni individuate con la Direzione dell’Istituto, nei seguenti giorni e orari:
Al di fuori di tali giorni e orari, gli operatori del/dell’(Ente/Comune) potranno accedere nell’Istituto, nelle biblioteche e nelle diverse sezioni, per motivi del loro servizio, nei limiti del seguente orario:
Mattina: dalle ore alle ore
Pomeriggio: dalle ore alle ore
La Direzione dell’Istituto si impegna a favorire la massima accessibilità possibile dei detenuti alla biblioteca.
Allo scopo, il servizio di biblioteca, è articolato secondo le seguenti modalità ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Al servizio di biblioteca vengono destinati i locali di seguito descritti:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Il personale del/dell’(Ente/Comune) che opera all’interno dell’Istituto si occupa del prestito tra le diverse biblioteche di sezione, del prestito presso le sezioni dove non sia ancora presente una biblioteca di sezione, e del prestito interbibliotecario con la/le altre biblioteche del territorio. I detenuti scrivani di Biblioteca sono selezionati dalla Direzione di concerto con il personale del/dell’Ente/Comune e collaborano a tali attività nei modi consentiti dall’Ordinamento e dal Regolamento Penitenziario.
Le Amministrazioni e gli enti di appartenenza dei soggetti esterni sono tenuti a garantire la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e la copertura per la responsabilità civile al personale esterno impegnato nelle attività oggetto del presente accordo.
Saranno consentiti, previ i necessari controlli, l’ingresso e l’uscita del materiale librario e documentario e di ogni forma di documento a stampa o su supporto multimediale, se legalmente pubblicati, al/dal locale/i biblioteca.
La biblioteca del carcere fruirà di tutti i servizi e le risorse, umane, economiche, professionali, di coordinamento funzionale, attività e consulenza tecnico-biblioteconomica, supporto tecnologico per la informatizzazione, gestione amministrativa, in misura proporzionale alle risorse disponibili per il servizio di biblioteca sul territorio, in accordo con gli standard di sicurezza individuati dall’Amministrazione penitenziaria.
Il personale del/dell’(Ente/Comune), in accordo con la Direzione dell’Istituto e – in particolare – con i Funzionari giuridico –pedagogici – promuove lo sviluppo del servizio e fornisce ai detenuti incaricati e ad altri eventuali operatori il supporto per l’apprendimento di tecniche elementari di catalogazione e di gestione di una biblioteca di base.
La Direzione mette a disposizione i locali, arredi, attrezzature e il patrimonio librario e documentario già destinato al servizio di biblioteca.
Il/L’(Ente/Comune), oltre alla competenza professionale per tutti gli aspetti biblioteconomici, si impegna a fornire la propria consulenza tecnica per la realizzazione – in collaborazione con i referenti informatici dell’Amministrazione penitenziaria – delle reti locali (LAN) e per la connessione alla rete territoriale (WAN) e al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell’Istituto penitenziario.
L’/Il (Ente/Comune) si impegna a incrementare, nella misura delle proprie risorse disponibili, il patrimonio librario e documentario (libri, periodici, video, CD, ecc.).
Le iniziative derivanti dal presente accordo non devono prevedere oneri a valere sugli ordinari capitoli di bilancio dell’Amministrazione penitenziaria.
Il patrimonio librario già presente rimane di proprietà dell’Amministrazione Penitenziaria, quello fornito dall’ (Ente/Comune) viene concesso in comodato gratuito. La provenienza del materiale viene annotata sugli inventari.
È previsto il prestito inter bibliotecario, su base di reciprocità, con le biblioteche del Sistema Bibliotecario (Territoriale/Comunale).
L’aggiornamento del patrimonio librario e documentario è affidato alla professionalità degli operatori del/dell’(Ente/Comune).
Le parti si impegnano a elaborare congiuntamente un regolamento per la fruizione del servizio (modalità di consultazione, prestito, eventuali altri servizi), compatibilmente con le esigenze organizzative e di sicurezza dell’Istituto penitenziario.
Periodicamente, almeno una volta l’anno, le persone incaricate del servizio per del/dell’(Ente/Comune), unitamente ai referenti del personale penitenziario, stileranno una relazione sull’attività svolta, con particolare riferimento al coinvolgimento dei detenuti nella organizzazione e nella fruizione del servizio, da sottoporre alle rispettive Direzioni, ai fini di una valutazione e di una migliore programmazione degli interventi necessari al potenziamento e miglioramento del servizio.
La presente Convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della sottoscrizione, salvo dichiarazione scritta di recesso, almeno un mese prima della scadenza, da parte di una delle Parti.
Ogni variazione in merito a quanto qui convenuto e stabilito sarà, di regola, preventivamente concordato e sottoscritto tra le Parti. Eventuali provvedimenti motivati da necessità e urgenza saranno tempestivamente comunicati alle Parti interessate.
Tutto ciò premesso, sottoscrivono la presente Convenzione:
Per l’Istituto Penitenziario di
Per il/l’(Ente/Comune) di
Luogo e data