L’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR)[1] ha emanato un regolamento per il conferimento di file pdf di pubblicazioni scientifiche ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca per il settennio 2004-2010 (“VQR 2004-2010”)[2] che stabilisce che tale conferimento, da effettuare in un database appositamente predisposto dal consorzio interuniversitario CINECA, non accessibile al pubblico ma solo ai valutatori, per la durata strettamente necessaria alla valutazione stessa, deve essere preventivamente autorizzato dagli editori, e che è onere degli autori procurarsi tale autorizzazione, “manlevando” l’ANVUR, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il CINECA da ogni responsabilità in proposito[3].
L’autore è sollevato dall’obbligo del conferimento con connessa assunzione di responsabilità solo se il suo editore abbia aderito a un accordo con l’ANVUR accettando di fornire direttamente i file necessari. Questo accordo, proposto all’adesione generalizzata da parte degli editori, è stato probabilmente concepito dall’ANVUR quale rimedio preventivo alle prevedibili complicazioni collegate all’acquisizione dei pdf secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
Il regolamento, infatti, pone gli autori e le loro strutture di fronte a un insostenibile paradosso: sono tenuti a conferire i file pdf, ma questo adempimento viene fatto dipendere dalla volontà di un terzo (l’editore). Se poi il terzo, come viene segnalato da più parti, rifiuta di autorizzare il conferimento, oppure esige un compenso, questo problema non viene risolto dall’ANVUR, ma ricade interamente sull’autore e sulla sua struttura.
Queste complicazioni erano inevitabili? Era questo l’unico modo per acquisire legalmente i file delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione? L’utilizzazione di una pubblicazione nell’ambito di una procedura amministrativa non è già consentita dalla legge? Eventuali pagamenti effettuati dai dipartimenti agli editori in cambio di autorizzazioni per utilizzazioni già previste dalla legge non comportano una responsabilità amministrativa ed erariale in capo a chi li avesse disposti o autorizzati? E i casi di rifiuto da parte degli editori non configurano un’ipotesi di abuso di posizione dominante? Se lo chiedono, insieme agli autori, molti bibliotecari coinvolti nelle attività di raccolta dati e gestione dell’anagrafe della ricerca nei rispettivi enti.
Su impulso della Commissione dei delegati rettorali alle biblioteche, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha inviato all’ANVUR una richiesta di chiarimenti e/o modifiche relativamente ad alcuni aspetti del regolamento in questione, rilevando come non occorra alcuna autorizzazione per compiere utilizzazioni imposte dalla legge.
In attesa di risposta da parte dell’ANVUR, agli atenei è stato opportunamente raccomandato di sospendere i conferimenti di file e agli autori di evitare in futuro di cedere i diritti esclusivi agli editori. Ad oggi, l’ANVUR ha risposto parzialmente, su questioni secondarie (ha ammesso l’ammissibilità delle versioni “autoriali” senza impaginazione e grafica degli editori e purché i contenuti siano identici a quelli pubblicati), e ha accordato una proroga sulla scadenza per gli adempimenti.
L’Associazione italiana biblioteche sostiene da tempo la necessità di un riesame organico del diritto d’autore nell’ottica di assicurarne un’applicazione coerente con l’interesse pubblico e il rispetto di altri diritti e valori costituzionalmente garantiti.
Condividiamo appieno le osservazioni della CRUI ed auspichiamo che l’ANVUR le faccia proprie, evitando di creare un pericoloso precedente che anche in seguito potrebbe dare luogo ad applicazioni parziali, fuorvianti e controproducenti delle leggi vigenti, con la duplice conseguenza di indebolire la posizione delle università, degli enti di ricerca e dei loro autori, e di appesantire piuttosto che semplificare l’azione delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, l’AIB osserva quanto segue:
- l’utilizzazione di opere protette da copyright nell’ambito di procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, ossia nell’ambito dell’esercizio dei poteri pubblici, è coperta da una specifica eccezione di legge[4], applicabile in combinato disposto con le norme che definiscono e delimitano le attribuzioni e i poteri dei vari apparati dello Stato. Il legislatore comunitario e quello nazionale hanno ritenuto opportuno affrancare le autorità pubbliche dalla necessità di negoziare di volta in volta con i privati le condizioni per acquisire opere protette agli atti di un procedimento, ferme restando le normali cautele da adottare soprattutto in presenza di posizioni soggettive tutelate dall’ordinamento;
- per il principio di territorialità del diritto d’autore, la legge applicabile è quella dello stato ove avviene l’utilizzazione, sicché l’eccezione di cui all’art. 67 L. 633/1941 è applicabile nei confronti di qualsiasi editore, anche nell’ipotetico caso in cui la legislazione dello stato ove ha sede l’editore non prevedesse simili eccezioni;
- l’eccezione copre le utilizzazioni effettuate dalle autorità pubbliche, che non sono nella disponibilità dei privati: l’autore non può cedere i diritti su questo tipo di utilizzazioni, peraltro prive di qualsivoglia rilevanza economica, e anche se lo avesse fatto tale clausola sarebbe come non apposta;
- il conferimento dei pdf delle pubblicazioni all’ANVUR ai fini della valutazione delle pubblicazioni stesse costituisce un obbligo di legge per gli autori e le strutture sottoposte alla valutazione;
- all’obbligo di cui sopra sono sottoposti anche gli editori, che abuserebbero ingiustificatamente della loro posizione dominante se impedissero il conferimento dei file o comunque opponessero ostacoli agli autori e alle università rispetto a tale conferimento;
- l’ANVUR è l’ente pubblico istituzionalmente preposto alla valutazione della ricerca ed è pienamente titolare del potere di disporre l’acquisizione dei pdf delle pubblicazioni da valutare, indipendentemente dalla volontà o dal consenso di qualsiasi titolare di situazioni giuridiche soggettive protette dall’ordinamento rispetto ad esse pubblicazioni. Tale potere le deriva da molteplici fonti:
- L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 1 (Principi generali dell’azione amministrativa), art. 3-bis (Uso della telematica), art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati);
- D.Lgs. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale, art. 12 (Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa).
- D.L. 262/ 2006 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modifiche, nella L. 286/2006, art. 2 commi 138, 139 e 140 (istituzione, attribuzioni e funzionamento dell’ANVUR. Cfr. Nota n. 1) e relativi regolamenti di attuazione.
- D.L. 10 novembre 2008, n. 180 Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito con modifiche nella L. 9 gennaio 2009, n. 1, art. 2 comma 1 lett. b) (Misure per la qualità del sistema universitario – qualità della ricerca scientifica)
- L. 240/2010 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, art. 1 (Principi ispiratori della riforma) comma 4. (sul ruolo dell’ANVUR)
Se i monopoli sulla conoscenza si sono consolidati ed estesi al punto che anche autorevoli organismi pubblici rinunciano ad arginarli dubitando delle prerogative loro attribuite dalla legge, e se gli autori, le università e gli enti di ricerca possono facilmente vedersi privati di qualsiasi possibilità di controllo sui loro stessi prodotti, occorre intensificare l’impegno per un cambio di passo, per un nuovo sistema del diritto d’autore economicamente sostenibile e adeguato ai bisogni.
20 marzo 2012
Il Presidente
Stefano Parise
[1] L’ANVUR è un organismo con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con D.L. 262/ 2006, convertito, con modifiche, nella L. 286/2006 “Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione”. Le sue attribuzioni sono stabilite dall’art. 2 comma 138: valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca; indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. Il successivo comma 139 precisa “I risultati delle attività di valutazione dell’ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca”. Il comma 140 rinvia ad apposito D.P.R. la definizione della struttura e del funzionamento dell’ANVUR, “secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Su questa base, il D.P.R. 76/2010 (che ha abrogato e sostituito il previgente D.P.R. 64/2008) regola l’organizzazione e il funzionamento dell’ANVUR, sottoponendola alla vigilanza del Ministro dell’ l’istruzione, dell’università e della ricerca e al controllo di gestione della Corte dei Conti. Sulla centralità della valutazione effettuata dall’ANVUR ai fini della ripartizione di una parte significativa dei fondi destinati alle università si vedano anche l’ art. 2 comma 1 lett. b) del D.L. 180/ 2008, convertito con modifiche nella L. 1/ 2009, art. 2 comma 1 lett. b), e l’art. 1 comma 4 della L. 240/2010.
[2] Il Bando VQR è stato emanato dall’ANVUR il 7 ottobre 2011. Come previsto dall’art. 5 comma 3 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 15 luglio 2011 il bando prevede, tra l’altro, che ogni soggetto sottoposto alla valutazione debba conferire i file PDF corredati di una scheda descrittiva delle pubblicazioni selezionate per la valutazione in un database appositamente predisposto dal CINECA.
[3] Il regolamento è corredato di un form di richiesta da inviare agli editori ed è integrato dalle Linee guida predisposte dal CINECA con le istruzioni tecniche agli autori e alle strutture. L’adesione al regolamento è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione.
[4] Art. 67 Legge 633/1941: “Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell’autore”. Questa norma in origine prevedeva solo le procedure giudiziarie e amministrative, ma è stata riformulata e ampliata in sede di recepimento, con D. Lgs. 68/2003, della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. L’art. 5 comma 3 lettera e) di questa Direttiva recita infatti: 3. “Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: …. (e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario”. Né la norma nazionale, né quella comunitaria hanno posto limiti al formato della riproduzione o al medium adoperato. Se quindi la riproduzione (inclusa la digitalizzazione) di opere protette da diritto d’autore nelle procedure amministrative non è sottoposta ad autorizzazione dei titolari, tale autorizzazione non occorre neppure per l’invio dei file dei file tramite rete telematica. In proposito va richiamato l’art. 68-bis della citata L. 633/1941: “Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali”. L’utilizzo della telematica nell’azione della pubblica amministrazione è peraltro espressamente disposto da molteplici norme di legge.
A cura dell’Osservatorio su Diritto d’autore e Open Access dell’AIB
Riferimenti
Documento inviato dai Proff.ri Roberto Pardolesi e Massimiliano Granieri al Presidente del CUN, in risposta alla sua richiesta di esprimere un parere “sul rapporto tra digitalizzazione dei prodotti della ricerca scientifica, loro archiviazione e utilizzazione ai fini della valutazione che degli stessi saranno chiamati ad effettuare diversi soggetti, ai sensi della l. n. 240/2011 e tutela del diritto d’autore”. Roma, 20 luglio 2011.