20 giugno 2022
Vengono qui presentate le osservazioni dell’AIB (Associazione italiana biblioteche) ai documenti del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale distribuiti nella versione in consultazione il 18 maggio 2022. Si sottolinea prima di tutto che la modalità seguita ovvero la distribuzione di documenti nella versione in consultazione è in questo settore davvero innovativa. Il confronto è un potente motore di miglioramento della qualità del lavoro e, in ultima analisi, anche di miglioramento dei servizi che verranno offerti agli utenti dal PND. Si concorda con la lettura del patrimonio culturale come prevista al paragrafo da 1.1.a del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 basata sulle “relazioni” e si ricorda che S.M. Ranganathan, autore delle Cinque Leggi della Biblioteconomia, già nel 1941 parla del Reference service come costruzione di “relazioni”, origine e finalità di tutte le pratiche della biblioteca. Si osserva infine che su molti temi le nostre osservazioni sono molto convergenti con quelle presentate da ANAI, ICOM e AIUCD. Il nostro documento è diviso in tre parti: la prima parte è dedicata a osservazioni puntuali sul Piano e su alcune Linee guida; la seconda parte è dedicata al tema della accessibilità; la terza parte è dedicata a osservazioni e proposte di modifica alle Linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni di beni culturali in ambiente digitale.
Indice
Parte prima, Osservazioni puntuali sul Piano e su alcune Linee guida
Parte seconda, Accessibilità
Parte terza, Osservazioni e proposte di modifica alle Linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso
Parte prima, Osservazioni puntuali sul Piano e su alcune Linee guida
Premessa
Obiettivo dichiarato del PND è di “organizzare il processo di trasformazione digitale nel quinquennio 2022-2026 […] nei diversi settori dell’ecosistema culturale”. Tuttavia, entrando nel dettaglio, il PND sembra in realtà prendere in considerazione una serie di attività e di processi riconducibili essenzialmente alle seguenti linee d’azione:
- gestione del ciclo di vita delle digitalizzazioni dei beni culturali di biblioteche, archivi e musei;
- gestione del ciclo di vita dei procedimenti digitali relativi al patrimonio culturale;
- sostegno e incentivo allo sviluppo di servizi per gli utenti, alla produzione di contenuti creativi/artistici originali, nonché alla ricerca scientifica, a partire dai contenuti derivanti dalla digitalizzazione del patrimonio culturale.
Non sembra essere stata presa in considerazione la necessità di gestire l’enorme patrimonio nativo digitale di interesse culturale nazionale, che è stato prodotto negli ultimi 30 anni, e la cui crescita è esponenziale. Si fa qui riferimento a tutte quelle risorse la cui gestione sarebbe demandata, in base alle previsioni della normativa sul deposito legale, allo Stato e alle Regioni tramite i propri istituti bibliotecari. Tali risorse sono peculiari sia per “forma” (si pensi ad es. ai siti web), che per natura giuridica. Non sono infatti assimilabili a nessuna delle categorie di risorse che il PND tratta: non sono opere dell’ingegno in pubblico dominio ma nemmeno – se non in minima parte – documenti di natura giuridico-amministrativa, seppur in molti casi possano presentare analoghe criticità legate alla normativa sulla riservatezza dei dati. Dovrebbero però costituire uno dei settori – portanti – dell’ecosistema culturale digitale.
Se è vero che l’Italia è uno dei pochissimi Paesi europei a non aver ancora regolamentato il deposito legale delle risorse native digitali e il Web archiving, non se ne può tuttavia ignorare l’esigenza, né ignorare l’esperienza ormai ultradecennale che della loro gestione si è fatta nel mondo delle biblioteche. L’attuale normativa sul Deposito Legale (L. 106/2004 e DPR 252/2006) riconosce infatti alle due Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e Roma la titolarità dello sviluppo di una infrastruttura per la conservazione e l’accesso permanenti alle risorse native digitali di interesse culturale.
Il PND dovrebbe essere quindi l’occasione per rafforzare ed inserire definitivamente nell’ecosistema culturale l’esperienza e le infrastrutture esistenti di “Magazzini Digitali”, che da sempre soffre di una gravissima mancanza di risorse.
Non solo, l’esperienza maturata da “Magazzini Digitali” potrebbe integrarsi ed essere messa al servizio delle altre componenti che dovrebbero costituire l’infrastruttura di gestione del digitale nel dominio dei beni culturali.
Osservazioni e proposte di integrazione al PND
1 | Terminologia non appropriata |
Documento | Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 |
Riferimento puntuale | Paragrafo 2.1. Tecnologie |
Osservazione | Il termine “tecnologie” è usato impropriamente poiché dai contenuti di tutto il paragrafo, compresa la sezione 2.1.c. relativa alla necessaria adozione di una progettazione “user centered” dei servizi, risulta evidente che si tratta piuttosto di due infrastrutture, e di una metodologia. Per chiarezza si osserva che per tecnologie si intende p.e. la virtualizzazione (usata per implementare infrastrutture cloud, in particolare IaaS) o la crittografia (es. a chiave pubblica) per la trasmissione sicura e la firma digitale. |
Proposta | Sostituire “Tecnologie” con “Infrastrutture e metodologie abilitanti” |
2 | Infrastruttura nazionale dei dati e digital preservation |
Documento | Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 |
Riferimento puntuale | 2.1.a. Infrastruttura nazionale dei dati del patrimonio culturale |
Osservazione 1 | Il paragrafo cita la linea di azione “Sub-Investimento M1C3 – 1.1.4: Infrastruttura software per il patrimonio culturale” ma non precisa tempi e modalità di realizzazione di tale infrastruttura alla quale è affidata anche la conservazione nel lungo periodo (digital preservation). |
Osservazione 2 | L’infrastruttura a cui sono demandate le funzioni di digital preservation deve essere disponibile non appena i progetti di digitalizzazione previsti iniziano a produrre oggetti (collezioni di oggetti) digitali poiché il relativo ciclo di produzione si chiude generando pacchetti di archiviazione. |
Osservazione 3 | La descrizione di questa infrastruttura risulta priva di riferimenti a modelli e framework ampiamente consolidati quali OAIS, e troppo generica: mentre il Polo di conservazione è posto in relazione con i “procedimenti amministrativi”, quindi con entità di natura archivistica, manca l’indicazione di chi conserva gli oggetti digitali prodotti dalle campagne di digitalizzazione e destinati all’uso pubblico (pubblicazione) |
Osservazione 4 | Nell’infrastruttura complessiva manca il servizio di conservazione a lungo termine per il deposito legale del digitale nativo, che va considerato a tutti gli effetti, come previsto dalla legge 106/2004, art. 1, “memoria della cultura e della vita sociale italiana”, cioè parte del patrimonio culturale della nazione (di cui al PNRR M1C3.1.1). |
Proposta | Aggiungere in calce al paragrafo 2.1.a: “Per le finalità di conservazione e accesso permanenti al patrimonio culturale digitale l’infrastruttura software del patrimonio culturale integrerà le procedure e l’infrastruttura funzionale di Magazzini Digitali, sviluppate in attuazione della L 106/2004 e del DPR 252/2006” |
3 | Sistema di certificazione dell’identità digitale dei beni culturali |
Documento | Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 |
Riferimento puntuale | 2.1.b. Sistema di certificazione dell’identità digitale dei beni culturali |
Osservazione 1 | Il paragone tra certificato di identità digitale di un bene culturale e SPID non è appropriato con la finalità di questo sistema. SPID è un sistema federato che consente l’accesso dei portatori di tali credenziali ai servizi online delle PA. Le credenziali SPID sono rilasciate da un numero finito di identity provider (IdP) accreditati che identifica i soggetti che ne fanno richiesta. Un stesso soggetto può avere più credenziali SPID rilasciate da IdP diversi. Dal momento che il concetto di certificato di identità digitale “presuppone il riconoscimento dello status giuridico di bene culturale” questo implica l’attuazione di un modello organizzativo ben diverso da SPID, e di un’infrastruttura. Rimanendo nell’ambito delle attuali piattaforme abilitanti risulta più calzante il paragone con il sistema PagoPA e con l’IUV (Identificativo Unico del Versamento) |
Osservazione 2 | Anche per questa seconda infrastruttura è necessario che le specifiche tecniche e funzionali, compresa la/e API esposta/e per interagire con tali sistema, siano disponibili nel momento in cui i progetti di digitalizzazione cominceranno a produrre oggetti e metadati ai quali dovranno essere associati il certificato di identità digitale (o gli identificatori che li referenziano) del/i bene/i digitalizzati |
Proposta | È necessario produrre un documento, da associare a una delle Linee Guida, che specifichi la struttura del “certificato di identità digitale” indicando il formato dell’ID (es. NBN, URI etc.), la modalità di generazione e i metadati che lo accompagnano. |
4 | Metadati |
Documento | Linee_guida_per la digitalizzazione_del_patrimonio culturale |
Riferimento puntuale | IV. B. Metadati descrittivi |
Osservazione 1 | B.2. Dominio bibliografico carente: non cita IFLA LRM, RDA e BIBFRAME |
Osservazione 2 | Le linee guida non contengono riferimenti alle ontologie e ai vocabolari controllati realizzati e messi a disposizione da progetti nazionali e europei |
Osservazione 3 | Risulta più completo ed evoluto l’altro documento: Linee_guida per la realizzazione del_Piano_di gestione_dei dati |
Proposta 1 | Integrare le Linee_guida_per la digitalizzazione_del_patrimonio culturale e renderle coerenti con le Linee_guida per la realizzazione del_Piano_di gestione dei dati mutuando da quest’ultimo alcuni concetti e riferimenti esposti nei paragrafi:
7.3.1. Livello di metadatazione 7.5.4. Ontologie e vocabolari di riferimento Allegato: FAQ per la pubblicazione dei dati aperti i concetti di linked data e “Cosa sono le ontologie e a cosa servono?” poiché sono di rilevanza trasversale e non riguardano esclusivamente gli open data. |
Proposta 2 | Inserire riferimenti a:
● e-Government Core Vocabularies https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability- community-semic/solution/e-government-core-vocabularies ● Rete OntoPiA https://github.com/italia/daf-ontologie-vocabolari- controllati ● Raccordare con linea d’azione del Piano triennale per l’informatica nella PA – Aggiornamento 2021 – 2023 che fissa al Giugno 2022 il rilascio del “National Data Catalog per l’interoperabilità semantica” https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_p er_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf |
Proposta 3 | Aggiungere una Linea guida sulle metodologie di monitoraggio e valutazione della qualità dei metadati, per esempio l’approccio Metadata Quality Assessment (MQA) sviluppato nell’ambito del “portale ufficiale dei dati europei” data.europa.eu |
5 | Accesso e riuso delle risorse |
Documento | Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 |
Riferimento puntuale | 2.3.b. Disseminazione culturale e condivisione sociale. Piattaforma per l’accesso integrato al patrimonio culturale digitale (sub-investimento M1C3 1.1.10) |
Osservazione 1 | La descrizione della piattaforma risulta generica e non vi sono indicazioni sulle modalità del suo popolamento. L’intero documento è inoltre privo di riferimenti al framework IIIF, insieme di strumenti standard per la descrizione e la condivisione delle immagini sul Web (a questo proposito, si vedano anche le osservazioni relative ai formati master). |
Proposta 1 | Specificare meglio le caratteristiche della piattaforma, le modalità di popolamento, e inserire un riferimento a IIIF |
6 | Accesso e riuso delle risorse |
Documento | Linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale |
Riferimento puntuale | 5.2. Licenze e termini d’uso. MIC Standard (BY NC) |
Osservazione 1 | Sebbene la differenza tra licenze CC e la dichiarazione dello stato di diritto “MIC Standard” sia chiarita nel paragrafo 5.2, l’utilizzo di una semantica analoga a quella delle licenze CC potrebbe generare confusione, in particolare in un contesto internazionale. Inoltre, nonostante nelle linee guida venga ribadita in più punti la necessità di uniformare le pratiche di concessione delle autorizzazioni alla riproduzione in tutti gli istituti culturali (indipendentemente dall’appartenenza amministrativa o dallo specifico dominio d’azione), anche al fine di facilitare l’usabilità della piattaforma da parte degli utenti, la linea guida propone l’adozione di una dichiarazione di uno stato di diritto valida, come esplicitato, solo per le immagini del patrimonio culturale statale. |
Proposta 1 | Si suggerisce l’adozione di soluzioni che risultino valide per tutte le immagini del patrimonio culturale a chiunque appartenente. Si vedano anche le osservazioni alle Linee guida su acquisizione circolazione e riuso |
7 | Formati master |
Documento | Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale |
Riferimento puntuale | II. Formati A. File immagine |
Osservazione 1 | l’esigenza di un doppio “master” raw/DNG e TIFF dovrebbe essere analizzata anche in termini di sostenibilità finanziaria, organizzativa e strumentale |
Osservazione 2 | Anche l’ultima versione delle Linee guida FADGI non prendono in considerazione raw/DNG |
Osservazione 3 | Uso del formato raw/DNG per la conservazione digitale a lungo termine. Questo è il parere di Scott Geffert che coordina ISO TC42 JWG 26 Digitizing cultural heritage materials . DNG è un tentativo Adobe di standardizzare tutti i formati “raw” proprietari delle macchine fotografiche. «and believe it or not DNG is not an ISO standard yet, but believe it or not the work is just beginning in ISO primarily because Apple stepped in and needed to have a standard to base their ProRaw format […] and what’s interesting is the Apple ProRaw format is a DNG» «So there’s almost zero value in archiving a RAW file. And people can argue all they want about this, but the fact is if you can’t open it and have it look the way it was when you created it or embed the scene referred metadata, which DNG didn’t support, then it really is useless as far as long-term preservation»
«All you’re capturing is an image that you’re going to have to subjectively reinterpret or you have to carry a chart alongside and super thick documentation to be able to go back into a RAW file» (Fonte: https://www.youtube.com/watch? v=xNnlu0h4zDU). |
Osservazione 4 | dato che la fruizione delle immagini dovrebbe prendere in conto anche il mondo IIIF occorrerebbe considerare che:
● JPEG2000 (ISO standard) è pronto per essere fruito anche con modalità “piramidali” e per le Linee guida FADGI potrebbe svolgere egregiamente il suolo ruolo di master; ● il formato TIFF deve essere convertito per supportare la modalità “piramidale” (una immagine TIFF piramidale occupa più spazio dell’originale). |
Proposta 1 | Eliminare il raw come formato master e prevedere la possibilità di usare TIFF, JPEG2000 e FITS |
Parte seconda, Accessibilità
Riferimento: Piano Nazionale di Digitalizzazione M1C3_1.1.1_PND_bozza_v05
Si nota, nell’elenco dei riferimenti normativi essenziali, l’assenza dell’Agenda 2030.
Tra le parole chiave è assente il termine “Inclusione”, mentre è presente “Accessibilità”. I due termini non sono sinonimi: l’accessibilità comprende la predisposizione dei dispositivi occorrenti alla fruizione dei materiali (dati, indici, software, reti, ecc.); l’inclusione è l’aspetto culturale, umano dell’accessibilità.
Preoccuparsi di un aspetto e non dell’altro è davvero un limite. Il conseguimento dell’accessibilità è un passaggio fondamentale, imprescindibile, ma è strumentale. È l’inclusione che cambia la qualità della vita delle persone. Un progetto di questa entità deve puntare a migliorare la società, incidendo sui rapporti umani, deve contribuire a cambiare il paradigma del valore fondante della cultura, della democrazia, del significato di comunità.
E se all’accessibilità corrispondono gli utenti, i fruitori, l’inclusione riguarda le persone.
Perciò anche laddove il termine viene utilizzato o si fa riferimento ai servizi che debbono essere predisposti “per le persone con esigenze di accesso specifiche” (vedi definizione, p. 55) l’obiettivo del progetto appare monco.
Sempre a proposto della predetta definizione di accessibilità, la frase iniziale appare non del tutto comprensibile. Soprattutto appare sconcertante il riferimento al “solo superamento delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali …”, specialmente se riferito all’accessibilità e non all’inclusione. Nel prosieguo della documentazione le modalità di questo superamento non vengono chiarite esplicitamente.
Ad esempio, quando si affronta il tema dell’accessibilità non si fa menzione di predisporre strutture indicali che tengano conto delle esigenze di persone con problemi cognitivi che riducano o minimizzino le difficoltà rinvenenti da lessici complessi, metaforici, espressi in forma negativa ecc. Né si fa riferimento alla necessità di ampliare il numero di interfacce per differenziare la restituzione dei dati, la loro distribuzione nello spazio del video e ottimizzare, ad esempio, la possibilità di rendere più comprensibile la transcodifica per la lettura digitale o con dispositivi braille. Credo che si dovrebbe sfruttare al massimo la fluidità dei dati e la possibilità di generare più overlays parametrabili dalle singole persone.
Perché ciò sia possibile occorre garantire l’esistenza di API fruibili. Molti dei tools necessari sono già stati sviluppati da associazioni interessate (vedi Ass. Italiana Ciechi).
Poiché le problematiche sono affini e le soluzioni potrebbero essere condivise, vedremmo bene – nell’ottica dell’Agenda 2030 e della Convenzione di Faro – un’alleanza tra i sistemi bibliografici nazionali o di grandi biblioteche per la realizzazione di un tool gestibile con lo spirito di Parthenos (standard, sistemi di valutazione dell’accessibilità, tools open source, buone pratiche, formazione condivisa, helpdesk, ecc.). Sarebbe un modo di far vedere che l’Europa delle istituzioni culturali (non soltanto biblioteche) esiste e non tratta i cittadini solo nell’ottica dei consumatori e degli utenti.
Forse ci vorrebbe più tempo, ma si innescherebbe un circolo virtuoso in cui ciascuna istituzione darebbe quello che ha, si supererebbero le barriere nord-sud e quelle tra paesi più attenti ai diritti di cittadinanza e altri con una tradizione meno consolidata, si creerebbe una massa critica importante e si andrebbe incontro all’esigenza di rispettare le persone anche quando viaggiano per motivi di studio o di lavoro.
Forse tutto questo va oltre gli intenti del PDN, ma se non ora quando?
I dispositivi di cui si sta qui parlando non hanno come unici destinatari le persone speciali, ma tutti coloro che per età, difficoltà fisiche temporanee e altro potrebbero avvantaggiarsene. L’Italia con una popolazione piuttosto anziana avrebbe ancora più ragioni per essere attenta su queste questioni
Scopo del piano e destinatari (p. 7)
Ultima riga: aggiungere
inclusiva, in particolare nei confronti delle persone che per diversi fattori (sociali, economici, culturali, medici, ambientali) sono particolarmente vulnerabili e a rischio di disuguaglianza nell’accesso ai prodotti della cultura
1.2.a. Ampliare le forme di accesso al patrimonio culturale (pp. 15-16)
I riferimenti all’accessibilità (che include quella che deve consentire il superamento delle barriere costituite “dalla presenza di svariate disabilità” – p. 16) risultano formulati in modo troppo generico e affidati sostanzialmente alla tecnologia, invece che ad un cambiamento in primo luogo culturale e di paradigma. Sarebbe, infatti, opportuno evidenziare che il superamento di queste barriere nasce dall’insieme di azioni sui criteri di indicizzazione, sui lessici, sulle interfacce, sull’assunzione del punto di vista delle persone interessate e non soltanto in ciò che produttori e gestori di patrimoni digitali credono che siano le soluzioni adeguate.
Anche i riferimenti presenti nella sezione successiva – 1.2.b. Digitalizzare per operare una trasformazione digitale – risultano troppo generici (ad es., “Produrre risorse digitali interconnesse, ricercabili con differenti domini o linguaggi”)
1.3 Opportunità (pp. 21-24)
Il riferimento alla “progettazione di servizi basati sulle esigenze degli utenti, abilitati a partecipare al processo di sviluppo in qualità di co-creatori di contenuti, servizi e valori” risulta talmente generico nella sua formulazione da risultare privo di reale significatività nei confronti dell’inclusività dei servizi. Dove si fa riferimento alla disintermediazione (p. 22) si afferma che l’ambiente digitale è caratterizzato “dall’assenza di barriere all’ingresso”, che così proclamata è un’affermazione priva di senso. Anche le frasi successive risultano, almeno nel caso specifico, del tutto gratuite.
La sezione 1.3.b. Processi per il design di nuovi servizi, nei paragrafi che iniziano con “Un design esperienziale … “, “Progettare servizi basati su … “ e “In questo contesto … “, propone scenari promettenti. Tuttavia, allo scopo, occorrerebbe aggiungere altre categorie di soggetti tra quelli esterni agli istituti culturali che andranno coinvolti nella “catena di produzione” (al momento sono citati soltanto “le imprese nazionali e internazionali del settore delle imprese culturali e creative e della filiera turistica”) se davvero gli scenari suindicati debbono concretarsi e le relative opportunità debbono essere colte.
Anche l’elenco dei prodotti al termine di p. 23, così formulato, non coglie appieno il senso dell’inclusione
2.1 Tecnologie (p. 28)
Lato culturale: aggiungere “inclusivo”, che è cosa ben diversa dai tre tipi di ambiente indicati (“integrato, ricettivo e aperto”)
Parte terza, Osservazioni e proposte di modifica alle Linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso
Commento generale
Apprezziamo l’intento di interpretare sistematicamente, armonizzandole a legislazione invariata, fonti normative diverse che possono incidere sull’utilizzo di beni culturali.
Apprezziamo anche le parti in cui si evidenzia l’esigenza di ampliare le opportunità di accesso e riuso, anche se riteniamo che si possa andare più avanti su questo piano.
Esprimiamo però perplessità, da un lato, riguardo all’opportunità di inserire in un Piano nazionale per la digitalizzazione indicazioni che non riguardano solo le attività pianificate, ma ambiscono a regolare qualsiasi acquisizione e utilizzo digitale e, dall’altro lato, su alcune scelte interpretative non adeguatamente suffragate dall’analisi attenta delle fonti vigenti.
Segnaliamo, inoltre, che le Linee guida, pur menzionando la Convenzione di Faro, sembrano riferirsi prevalentemente a documentazione storica da digitalizzare e non anche a patrimonio d’interesse scientifico e culturale contemporaneo.
Introduzione
Nell’introduzione si fa riferimento alla difficoltà a contemperare fonti pubblicistiche e fonti privatistiche, identificando le une nelle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e le altre nella Legge sul diritto d’autore, ma occorre considerare che:
- il Codice dei Beni culturali non è l’unica fonte di carattere pubblicistico di livello primario da considerare, non solo perché una fonte successiva, citata e ben descritta nella sua evoluzione più avanti – Lgs. 36/2006 come modificato dal D.Lgs. 200/2021 – è intervenuta a regolare l’accesso e il riuso di patrimonio culturale in ambiente digitale, ma anche perché, ad esempio, l’accesso al patrimonio archivistico (che è patrimonio culturale fin dal momento della formazione di un archivio e non solo quando diventa “storico”) è oggi regolato principalmente dalle norme sull’accesso civico (“semplice” e “generalizzato”) di cui al D. Lgs 33/2013, cd. Testo unico sulla trasparenza amministrativa, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. A queste fonti va aggiunto l’art. 4, secondo comma, del D.L. 91/2013 come modificato dalla Legge 112/2013, che fa obbligo ai soggetti pubblici di assicurare accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% da organismi pubblici, quando pubblicati su rivista. Inoltre, vanno aggiunte la legge 4/2004, disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e in particolare delle persone con disabilità agli strumenti informatici, e la Direttiva UE 2019/882 sull’accessibilità di prodotti e servizi, in corso di recepimento.
- La legge sul diritto d’autore non solo regola la titolarità e l’esercizio di diritti privati esclusivi, ma contiene anche numerose norme di carattere pubblicistico che limitano tali diritti in considerazione del prevalente interesse pubblico alla tutela di altri diritti, riconoscendo a tal fine – tra l’altro – determinate prerogative alle autorità giudiziarie e amministrative, alle biblioteche, agli archivi, ai musei, agli istituti di formazione, alle università, agli ospedali,
- Oltre alla Direttiva UE 2019/790 Diritto d’autore nel mercato unico digitale, sarebbe opportuno ricordare le modifiche alla legge italiana introdotte a seguito del recepimento della direttiva 2017/1564 che recepisce il Trattato di Marrakesh introducendo nuove eccezioni e limitazioni ai diritti dei titolari per favorire l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore da parte di persone cieche, ipovedenti o con difficoltà di
Contesto normativo
La rappresentazione del contesto normativo, pur recando condivisibili osservazioni – ad esempio riguardo all’obsolescenza dell’art. 108 del Codice dei Beni culturali, nonché riguardo all’evoluzione dell’art. 7 del D.Lgs 36/2006 dopo la riforma del 2021 – risente delle carenze sopra descritte.
Riuso di patrimonio di pubblico dominio: norma applicabile
Per quanto riguarda gli argomenti trattati, la separazione dei capitoli dedicati all’art. 108 del D. Lgs. 42/2004 e delle relative modifiche nonché le applicazioni disposte con fonti regolamentari o con circolari dirigenziali, e all’art. 7 del D.Lgs. 36/2006, come modificato dal D.Lgs. 200/2021 impedisce di chiarire come tale ultima fonte debba essere considerata prevalente sulla precedente, a nostro parere da considerarsi abrogata per la parte che presenta profili di incompatibilità con la norma successiva intervenuta sullo stesso oggetto (lex posterior derogat priori: art. 15 delle Disposizioni preliminari al Codice civile), e in particolare per la parte sul riutilizzo/rielaborazione/ripubblicazione.
In altri termini, posto che il D.Lgs. 200/2021 ha recepito la direttiva EU 2019/1024 Dati aperti e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – e posto che il nuovo articolo 7 del D.Lgs. 36/2006, come modificato dalla novella del 2021, è più rispettoso delle finalità della direttiva, che punta a promuovere il libero accesso e riuso del patrimonio informativo pubblico, incluso il patrimonio culturale in possesso di archivi, biblioteche e musei pubblici, e autorizza (non obbliga!) musei, archivi e biblioteche, entro certi limiti, a recuperare i costi d’investimento delle riproduzioni effettuate, è questa la norma di riferimento per archivi, biblioteche e musei pubblici, che potranno (non “dovranno”) decidere di vincolare il riuso del loro patrimonio digitalizzato a forme di tariffazione per coprire gli eventuali costi di investimento.
E una tale decisione, a nostro parere, andrebbe adottata sulla base di appropriate valutazioni d’impatto, stabilendo in ogni caso la durata massima dell’eventuale tariffazione – dal momento della digitalizzazione e messa in rete -, da limitare a quella necessaria al recupero dell’investimento.
Eccezioni al diritto d’autore applicabili a progetti di digitalizzazione
Mentre non era in discussione la possibilità ai sensi della legge italiana di digitalizzare a scopo di conservazione e il recepimento della direttiva 2019/790 in Italia ha solo ulteriormente chiarito che ciò è possibile, l’eccezione di cui all’art. 3 (Text e data mining) consente non solo agli utenti delle università e degli istituti di ricerca, ma anche alle biblioteche, agli archivi e ai musei di estrarre testo e dati da fonti legittimamente acquisite e di conservarle a lungo termine con adeguate misure.
Di più: gli utenti degli istituti potranno avvalersi di un’altra eccezione, quella di cui all’art. 4 della direttiva UE, che consente loro di effettuare text e data mining sulle fonti consultate legittimamente, salva espressa riserva da parte dei titolari dei diritti.
Queste fonti ovviamente includono patrimonio digitalizzato dalle biblioteche, archivi e musei pubblici: per il patrimonio digitalizzato libero dai diritti e per le banche dati su cui gli istituti stessi detengono i diritti d’autore, sarebbe opportuno che le linee guida raccomandassero di consentire in ogni caso tali utilizzazioni ai loro utenti.
Purtroppo invece la nuova eccezione che autorizza la digitalizzazione e l’utilizzo di parti di opere protette in attività didattiche, anche a distanza, può essere applicata solo dagli istituti di formazione, dalle università e dalle loro biblioteche, non da tutte le biblioteche, gli archivi e i musei pubblici. Le linee guida dovrebbero chiarirlo.
Riuso di opere fuori commercio
Le linee guida descrivono correttamente l’argomento, che però meriterebbe una trattazione approfondita secondo le diverse tipologie di opere fuori commercio.
Omettono di trattare l’eccezione espressamente prevista dalla Direttiva 2019/790/UE e recepita solo limitatamente in Italia: il caso cioè dell‘assenza di società di gestione collettiva rappresentative dei titolari dei diritti sulle opere da digitalizzare; secondo la direttiva europea, in questi casi gli istituti possono procedere alla digitalizzazione attuando le stesse verifiche e comunicazioni ma senza fare riferimento all’inesistente società di gestione collettiva. Il tema è fondamentale, ad esempio, nel caso dei libri e delle opere a carattere testuale, dato che per la legge italiana i titolari dei diritti sulle opere a carattere letterario sono gli autori delle stesse, e anche quando concedono diritti esclusivi di pubblicazione mediante contratto di edizione, tali diritti tornano nella piena titolarità degli autori quando un’opera è fuori commercio e comunque non oltre 20 anni dalla concessione agli editori. E in Italia non esiste una società di gestione collettiva rappresentativa degli autori di opere a carattere testuale, tantomeno se si fa riferimento alla saggistica.
“Mere riproduzioni e Riproduzioni creative”? Meglio parlare di fotografie
Premesso che le norme sul diritto d’autore richiamate in questo paragrafo dalle Linee guida NON regolano le fotocopie in qualsiasi formato e supporto, ma fotografie, sarebbe preferibile parlare di fotografie e non di riproduzioni, che sono sempre espressione di una tecnica e talvolta sono anche espressioni creative. Meglio parlare di “fotografie”, anche perché è un ossimoro dire “riproduzioni creative”, semmai possono esistere rielaborazioni creative di un dato soggetto.
Creative o non creative, comunque, le fotografie possono essere state cedute da chi le ha prodotte, ed è questo il tipico caso del rapporto di committenza o di lavoro, e in tal caso tutti i diritti sono del committente o del datore di lavoro. Questo merita di essere chiarito, dato che gran parte delle fotografie acquisite nell’ambito ad esempio di campagne di scavo, rilevazioni del patrimonio ecc. sono già state pagate e acquisite alla titolarità dell’ente che ha finanziato il lavoro.
In generale sugli aspetti relativi al diritto d’autore
Troppo limitata e in parte confusa appare comunque la trattazione delle possibili utilizzazioni delle “riproduzioni fedeli”: non sono menzionate le attività di riproduzione, variazione di formato e comunicazione agli utenti ciechi, ipovedenti e con difficoltà di lettura, pure previste dalla normativa; non sono citate la riproduzione e lo scambio tra biblioteche; non sono menzionate digitalizzazioni per finalità amministrative. Eccetera.
Acquisizione, circolazione e riuso
Dalle criticità sopra segnalate riguardo alla rappresentazione del quadro normativo, discendono anche alcune incongruenze che rileviamo in questa parte della trattazione.
Ci sembra poi che le parti riguardanti le riproduzioni fatte dai privati con treppiede e flash, o la concessione di spazi privati non debbano essere menzionate in queste Linee guida. Nella parte sulla concessione degli spazi, peraltro, ci sembra si sovrappongano la concessione degli spazi con le riproduzioni professionali che richiedono anche l’occupazione di spazi.
In gran parte, tra l’altro, le misure descritte riguardano esclusivamente regolamenti interni al MiC, inclusi quelli relativi agli “usi editoriali” e non possono incidere su tutti i soggetti pubblici idealmente interessati alle Linee guida, come quando si indica se e come effettuare e se e come tariffare le riproduzioni richieste da altri soggetti pubblici, o le riproduzioni richieste dai privati, a cui (sottolineiamo) va applicato il nuovo D.Lgs. 36/2006, con la conseguenza che sarà l’ente stesso a decidere se, quando e come tariffare, fermo l’obbligo a consentire la riproduzione e il riuso del patrimonio pubblico salva protezione di diritti esclusivi, ove esistenti e nei limiti del necessario (privacy o diritto d’autore).
Opportuna appare comunque l’esortazione a fornire, quando richieste, riproduzioni ad alta risoluzione e non “degradate”. Tuttavia, anche questa raccomandazione andrebbe contestualizzata: molte biblioteche utilizzano le tecnologie e le attrezzature disponibili per digitalizzare e mandare, ove consentito, parti di opere richieste da altre biblioteche, che poi saranno consegnate all’utente finale nel formato consentito dalle norme vigenti. In questi casi, l’alta risoluzione può non essere necessaria, purché la qualità della riproduzione sia adatta all’utilizzazione per la quale viene effettuata.
Riguardo poi agli “usi editoriali”, si osserva che
- È irrilevante la natura, pubblica o privata, del soggetto che intende effettuare la riproduzione e la comunicazione al pubblico (nel caso di prodotti editoriali pubblicati online) o la distribuzione (nel caso di pubblicazione su supporto)
- È importante invece stabilire che qualsiasi concessione non sarà da intendersi esclusiva (si veda sempre il Lgs. 36/2006 che limita i casi di concessione dell’esclusiva sulle riproduzioni stabilendo una serie di cautele e una durata massima)
- Il solo obbligo che andrebbe fatto ai richiedenti è di effettuare il deposito legale dei prodotti editoriali ai sensi della 106/2004. Sarebbe inoltre utile, nel caso di prodotti digitali commerciali, vincolare l’autorizzazione all’impegno assunto dall’editore ad adottare formati tecnicamente accessibili e licenze d’uso sostenibili e conformi alle eccezioni e limitazioni previste dalla legge sul diritto d’autore.
“Format espositivi a pagamento”, “Documentari”, “Produzioni cinematografiche”:
Mentre è chiara la necessità di tariffare l’occupazione delle sedi per effettuare le riprese, meno chiara è la necessità di tariffare, sempre e senza preventiva valutazione di opportunità, tali produzioni, se i considerano i molteplici sostegni e incentivi previsti dalle leggi alle imprese culturali e creative.
In questi casi sarebbe invece molto opportuno imporre il deposito legale dei prodotti ex lege 106/2004 e, come nel caso precedente, vincolare l’autorizzazione all’impegno assunto dall’editore ad adottare formati tecnicamente accessibili e licenze d’uso sostenibili e conformi alle eccezioni e limitazioni previste dalla legge sul diritto d’autore.
Principi per il riuso
Mentre il paragrafo 4.1 fornisce un quadro appropriato dei principi e delle metodologie dell’accesso aperto, nato in ambito scientifico e poi esteso a tutta la documentazione prodotta o detenuta dal settore pubblico, il paragrafo 4.2 ricade in quello che ci sembra l’errore interpretativo iniziale che condiziona l’intero documento: il confronto viene fatto con l’art. 108 del Codice dei beni culturali, che invece è implicitamente abrogato per le parti non compatibili con il nuovo art. 7 del D.Lgs. 36/2006 dopo la riforma del 2021, che stabilisce la facoltà e non l’obbligo per gli istituti di tariffare le riproduzioni e per qualsiasi finalità. Tale facoltà non può essere esercitata arbitrariamente e tantomeno in modo estensivo, trattandosi di una eccezione alla regola generale dell’accesso pieno e aperto e del libero riuso per qualsiasi finalità.
In quest’ottica, le stesse circolari applicative dell’art. 108, aventi per destinatari i soli istituti del Ministero, andrebbero aggiornate alla luce del mutato quadro normativo.
Riguardo poi al par. 5.2., dove si dice che le licenze CC non sono adatte a materiale di pubblico dominio, non si tiene conto che quel materiale potrebbe essere stato coperto da diritto d’autore ed essere diventato di pubblico dominio per il decorso del tempo o per scelta del titolare. Esempio del primo caso, un libro di autore morto da più di 70 anni, i cui eredi mantengono i diritti morali e solo quelli; esempio del secondo caso, un’opera commissionata da un ente pubblico (una scheda di scavo, un rapporto tecnico, un edificio ecc.) che l’ente decide di rilasciare in pubblico dominio e su cui però l’autore mantiene diritti morali. A queste due tipologie si addice bene la licenza CC BY.
Se poi l’ente produce un database, ad esempio un catalogo bibliografico (OPAC, Online Public Access Catalogue, come si chiamano questi strumenti in ambito IFLA) e lo vuole pubblicare con licenza aperta, quell’opera può essere rilasciata CC BY per indicare la fonte di produzione dei dati, mentre i dataset che compongono i record possono essere rilasciati con licenza CC 0.
Non sussistendo vincoli agli enti titolari di compiere una scelta sul tipo di licenza da adottare, non comprendiamo neppure l’utilità di creare una licenza MiC standard ad hoc, che peraltro il documento avverte l’esigenza di tradurre nel linguaggio internazionale delle licenze CC, e in particolare assimilandola alla licenza CC BY NC.
In ogni caso, trattandosi di licenze da associare a contenuti digitali accessibili da tutto il mondo, è fondamentale fare il possibile perché anche in questo ambito siano adottate licenze affermatesi come standard internazionale.
Infine, appare apprezzabile la parte relativa ai principi di tariffazione che demanda agli istituti la valutazione di come, se, quanto e quando tariffare, e non possiamo che ribadire la convinzione che la tariffazione debba essere considerata eccezionale rispetto alla regola generale del libero accesso e riuso.
Roma, 20 giugno 2022
Prot. 123/2022