Lettera del 25 ottobre 2016 del Comitato esecutivo nazionale agli Associati AIB

Documento di sintesi elaborato dalla Commissione per la revisione dello Statuto associativo

Schema revisione Statuto del Comitato Esecutivo Nazionale

Premessa
Il progetto di modifiche statutarie 2016 nasce dall’esigenza di adeguare il testo a modifiche intervenute nella normativa 1 e all’evoluzione delle attività dell’Associazione. Durante le discussioni in sede associativa sono emerse anche altre proposte, sia in sede CEN, sia in seno al CNPR e in altre sedi. Tali proposte, trattate anche dalla Commissione Statuto, appositamente nominata2, riguardano elementi sostanziali della vita Associativa: tipologie degli associati, prerogative degli stessi, durata dei mandati, quorum necessari per votazioni e per creazioni di Sezioni e Delegazioni provinciali, prerogative del CNPR. Per questi temi sarebbero necessari approfondimenti informativi e una maggiore e più ampia discussione e condivisione con la base associativa. Pertanto, non si è considerato opportuno procedere a modifiche sostanziali della carta statutaria, stante anche la fase di fine mandato, se non relativamente ad alcuni aspetti che presentano ostacoli o difficoltà all’ordinario funzionamento dell’Associazione, alcuni dei quali di natura urgente in vista del prossimo ricambio degli organi.

Metodo utilizzato
Dopo un periodo di approfondimento delle questioni emerse, in particolare per quello che riguarda il ruolo del Segretario generale e della tipologia dei rapporti di lavoro disponibili3, il CEN ha predisposto una griglia per tipologia di punti da affrontare, dando alcune indicazioni sulle possibili soluzioni. Questa griglia, illustrata e discussa nel Consiglio nazionale dei presidenti regionali, è stata trasmessa alla Commissione incaricata dal CEN di elaborare approfondimenti e pareri, da restituire agli organi di governo dell’Associazione per le successive procedure. Si ritiene necessario procedere ad un’ampia consultazione all’interno dell’Associazione sull’intervento proposto, alla raccolta dei pareri del CNPR (come previsto dall’art. 21 dello Statuto) e del Collegio dei Probiviri, fino alla definitiva revisione. Il testo varrà quindi sottoposto all’Assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dall’art. 18 e dall’art. 30 dello Statuto vigente.

Modifiche di adeguamento a Norme

1. Adempimento richiesto dal Ministero Sviluppo Economico: modifiche all’art. 7 e all’art. 19, lettera d) Commissione di attestazione invece di Commissione di certificazione, in coerenza con il lessico adottato dalla legge 4/2013

Modifiche relative a organizzazione, incarichi, semplificazione, elasticità, economicità

1. Incarichi fiduciari: nel Capo IV andrebbe specificato che:
“Il CEN e i CER, nell’ambito delle rispettive attribuzioni finalizzate all’attuazione degli scopi e dei programmi associativi, deliberano su tutti gli incarichi associativi di carattere fiduciario. Gli incarichi sono revocabili da parte dell’organo che li ha conferiti. Il Presidente nazionale può delegare il compimento di tutte le operazioni su conti correnti e/o depositi bancari e postali a personale degli uffici dell’Associazione “con compiti contabili, finanziari, amministrativi e organizzativi”.

2. Segretario generale: la questione riguarda in particolare la figura del Segretario generale ed è stata originata dalla constatazione che quanto stabilito dallo Statuto per ciò che riguarda la facoltà del CEN di nominare o confermare “un Segretario generale, scelto al di fuori dello stesso , iscritto all’AIB (art. 19)” e le responsabilità attribuitegli dall’art. 24 rende problematica sia la conferma di un Segretario generale – che si potrebbe attuare solo attraverso l’assunzione a tempo indeterminato – sia la sostituzione del medesimo, con oneri e rischi di contenzioso. Inoltre si generano problemi di sostenibilità economica, dato che l’unica figura nel diritto del lavoro che possa essere incaricata a termine con possibilità di ulteriori rinnovi è quella del dirigente. La soluzione che si prospetta tiene conto della natura fiduciaria dell’incarico, liberandola perciò sia di tutte quelle responsabilità di carattere amministrativo (“Sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell’Associazione e provvede al buon andamento di essi”; “Propone al Presidente e al CEN l’articolazione della struttura organizzativa della segreteria; l’assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori dell’Associazione”) sia da tutte quelle competenze e responsabilità tipicamente e statutariamente riferibili al CEN (“È responsabile dell’esecuzione e della gestione delle attività deliberate dall’Assemblea e dal Comitato Esecutivo Nazionale”, “Individua nell’organico della Segreteria nazionale un responsabile amministrativo”).
La nuova versione potrebbe essere:
“Art. 24 – Segretario generale: Viene nominato o confermato dal Comitato Esecutivo Nazionale con le modalità di cui all’art. 19, comma 3. Coadiuva il Presidente nella esecuzione e nella gestione delle attività deliberate dall’Assemblea e dal Comitato Esecutivo Nazionale. Su mandato del Presidente e del Comitato Esecutivo Nazionale rappresenta l’AIB nei rapporti con enti, istituzioni, e altri soggetti esterni. Partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, dei quali redige e firma, unitamente al Presidente Nazionale, i verbali delle sedute e ne conserva i registri. Coadiuva il Presidente e il CEN, nella predisposizione del bilancio annuale, consuntivo e preventivo”.
Per quanto riguarda l’art. 19 verrebbe aggiunta la specifica relativa all’emolumento:
“<Il CEN> nomina o conferma un Segretario generale, scelto al di fuori dello stesso, iscritto all’AIB e ne fissa il relativo emolumento”.
E’ da discutere se il Segretario generale possa o meno essere un membro CEN.

3. Responsabile amministrativo: Si ritiene che non debbano stare nello Statuto la descrizione degli incarichi operativi presenti nell’Associazione, soggetti anche essi a cambiamenti dovuti alle esigenze derivanti dalla migliore conduzione dell’Associazione. Pertanto si eliminano i cenni al Responsabile amministrativo.

4. Obbligo di presenza dei membri del Collegio sindacale a tutte le riunioni del CEN (nello Statuto vigente all’ art. 22, capoverso 3, si utilizza il termine “assistono”, il che potrebbe far pensare ad un obbligo, con conseguente impiego eccessivo di tempo e denaro. Tale termine si potrebbe sostituire con “possono assistere”, che implica la necessità di invito sistematico, ma la facoltà di partecipare o meno senza che si incorra nella decadenza per inadempienza, ai sensi dell’art. 25.

5. Scopo sociale: considerando che lo Statuto precedente faceva rinvio a regolamenti attuativi da deliberare in seguito, come poi è avvenuto, e che questi ultimi possono essere oggetti di modifiche anche frequenti, si ritiene che la prima parte dell’art. 3, relativamente alle lettere a) e b) si possa semplificare come segue:
“Sono mezzi per il raggiungimento dello scopo sociale:

  • la tenuta dell’Elenco degli Associati aggiornato annualmente sulla base del Regolamento di iscrizione redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia di professioni non ordinistiche;
  • il Codice deontologico e il Codice di comportamento4
  • l’organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di attività formative e di ogni altra iniziativa volta all’aggiornamento e alla qualificazione professionale continua.

Modifiche relative a partecipazione e modalità di voto

Considerando la necessità di ampliare il contributo attivo degli Associati alla vita della Associazione stessa e la disponibilità di tecnologie che permettono di operare da remoto, si propone di intervenire sull’art. 18, che viene così integrato:
“Sugli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 16 è ammessa anche la votazione presso le Sezioni regionali, il voto postale, il voto tramite modalità telematica, con le modalità previste negli specifici regolamenti”.

Parallelamente occorrerà modificare il Regolamento elettorale, prevedendo tra l’altro la consegna a mano in busta chiusa al seggio elettorale di espressioni di voto anche di Associati impossibilitati a recarsi fisicamente al seggio, prassi diffusa ma che è stata valutata irregolare dalla Commissione elettorale, stante il testo dell’attuale Statuto. Sempre nello stesso Regolamento elettorale occorrerà stabilire come si deve comportare la Commissione elettorale in caso di parità di voto di 2 candidati; la Commissione Statuto suggerisce che la precedenza sia data a chi è iscritto da più tempo. Ancora il Regolamento elettorale indicava che nel caso in cui le Assemblee regionali omettessero di indicare il numero dei componenti del CER per la successiva tornata elettorale, questo numero fosse da intendersi in 7 (sette); viceversa si ribadisce che sia facoltà delle Sezioni regionali scegliere questo numero, ma che se questo non avviene sia prudente fissare il numero dei componenti al minimo, vale a dire 5 (cinque).

Roma, 27 ottobre 2016


1. Lo Statuto vigente, approvato il 4 novembre 2010 con lo scopo di favorire l’evoluzione dell’Associazione in Associazione professionale, era stato formulato prima della approvazione della Legge 4 del 2013.
2. La Commissione Statuto, che ha preso avvio in luglio, è stata coordinata da Rosa Maiello e composta da: Giovanna Merola (Collegio dei probiviri), Waldemaro Morgese (CNPR), Fabio Tassone (CNPR), Stefano Parise, Pieraldo Lietti (CEN) e Anna Maria Vitale (CEN). Documento di sintesi dei lavori della Commissione Statuto consegnato al CEN il 22 ottobre 2016.
3. Sono stati chiesti pareri a consulenti del lavoro e avvocati, si sono reperite informazioni da EBLIDA, IFLA e da altre Associazioni professionali del settore culturale.
4. Qui come nell’art. 9 che riguarda i doveri degli Associati, come nell’art. 23 che regola l’attività del Collegio dei probiviri, come nell’art. 26 che segnala le incompatibilità, occorrerà inserire anche il Codice di comportamento, che peraltro è obbligatorio per le associazioni iscritte all’Elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.