Roma, 3 agosto 2021
Prot. n. 206/2021
Al Settore Cultura del Comune di Cori
All’Onorevole Senatrice Margherita Corrado
All’Autorità Nazionale Anticorruzione
via email
Oggetto: Avviso pubblico per procedura comparativa ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. n.117/2017 rivolta ad organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per l’individuazione di un soggetto con cui stipulare convenzione per la gestione della Biblioteca comunale “Elio Filippo Accrocca” e dell’Archivio Storico “Pier Luigi De Rossi”.
In riferimento all’avviso di cui all’oggetto si rileva, in primis, come il richiamo al comma 1 dell’art. 56 del D.lgs n.117 del 03/07/2017 Codice del Terzo settore (“le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”), non corrisponda alla specificità tecnica del servizio di biblioteca di ente locale, in quanto servizio pubblico di tipo culturale rivolto all’intera popolazione e non un servizio sociale a favore di terzi.
In secondo luogo, si rileva come l’avviso contrasti con i requisiti di professionalità indicati:
- nel Codice dei beni culturali, art. 9-bis per la gestione di biblioteche, secondo cui “gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”;
- nel D.M. 244/2019 “Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110”, che definisce le competenze dei bibliotecari.
Le mansioni indicate all’art. 2 sono chiaramente proprie di un bibliotecario, ma espresse in termini inappropriati:
- “interventi necessari per rendere i libri idonei alla lettura pubblica e al prestito, registrazione degli utenti, gestione dei documenti dati in prestito e rientrati”, definiti al punto 4.2.2 della norma UNI “Attività del bibliotecario A.2 Trattamento e ordinamento dei documenti”
- “sviluppo di eventi ed iniziative anche in collaborazione con altre realtà del territorio” e collaborazione nell’attività didattica, promozione della lettura, finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio librario, storico e culturale, anche rivolta alla scuola” definiti nel punto A.6 della norma UNI “Servizi agli utenti e promozione della biblioteca”
I criteri di valutazione dei progetti di cui all’art.6 dell’Avviso sono tutti di tipo quantitativo, riferiti alla composizione aziendale (n. dei volontari aderenti all’associazione, n. di volontari messi a disposizione per le attività oggetto dell’avviso) e non specifici dell’ambito dei beni culturali, con la sola esclusione delle ultime tre voci (capacità di radicamento nel territorio; competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe; relazione illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare riferimento alle attività richieste) per le quali vengono attribuiti al massimo 35 punti, rispetto al totale di 100. Di fatto questo conferma l’esclusione di soggetti giuridici diversi dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale, sancita dall’art. 3 dell’Avviso.
Anche nel caso in cui si ammettesse l’affidamento in gestione dei servizi oggetto del presente bando a enti del terzo settore, questi dovrebbero assicurare una giusta remunerazione ai professionisti reclutati a tal fine, non senza averne prima valutato il curriculum.
La normativa citata è stata predisposta a favore dei cittadini, per garantire loro una buona qualità dei servizi culturali erogati, che può essere assicurata soltanto attraverso l’impiego di personale qualificato. Infatti il ricorso al volontariato nell’ambito della gestione delle biblioteche dovrebbe rispondere a requisiti di complementarietà rispetto a una gestione professionale dei servizi.
Il Coordinatore OLAV
Dott.ssa Maria Antonietta Ruiu