Approvata dal CEN nella seduta del 29 dicembre 2015
Premessa
La presente Direttiva sulla formazione continua costituisce uno degli obiettivi strategici dell’attività di valorizzazione professionale intrapreso da tempo dall’Associazione. Il documento, che scaturisce dai contenuti delle “Linee guida per la formazione continua dell’AIB” [1], realizzato a cura dell’Osservatorio Formazione, va inteso come una prima sintesi del nuovo contesto legislativo e organizzativo [2] relativo al nuovo paradigma delle competenze e verrà costantemente revisionato ed aggiornato in base ai mutamenti legislativi, alle modalità di applicazione di norme esistenti, al parere e alla risposta di quanti saranno interessati dai suoi contenuti.
Attraverso la pratica della formazione continua per i nostri associati non solo si ottempera a quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4, ma si rafforza la professione, il suo riconoscimento anche a livello lavorativo e sociale: migliorando le prestazioni di lavoro professionale dei bibliotecari, si rende più facile l’innovazione e il riconoscimento del ruolo delle biblioteche. L’attenzione alla formazione continua è parte integrante dell’advocacy delle biblioteche e deve essere confermata dalla valorizzazione in senso ampio della professione e della sua attestazione.
L’AIB vuole realizzare un percorso di avvicinamento ai nuovi paradigmi della formazione continua attraverso una serie di tappe (di start up, a regime) che riguardano le seguenti fasi:
- struttura dei corsi
- attestazione delle competenze
- definizione del monte crediti
- compilazione del portfolio.
La presente Direttiva definisce lo sviluppo delle fasi indicate nel periodo di start up del ciclo, coincidente con il primo rinnovo quinquennale dell’Attestazione (novembre 2018 – 15 gennaio 2019).
Dopo tale data sarà necessario rivedere i contenuti complessivi del documento, anche alla luce delle verifiche periodiche e dei monitoraggi annuali che il CEN programmerà, per poter procedere immediatamente alla definizione dei criteri “a regime”.
Formazione continua AIB e portfolio
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 10 del Regolamento di iscrizione dell’AIB, l’iscrizione nell’Elenco degli Associati attesta il possesso delle competenze professionali e degli standard di qualità definiti dall’AIB, standard che gli iscritti sono tenuti a osservare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione.
Il bibliotecario che acquisisce lo stato di “Associato AIB” manifesta la volontà personale di migliorare costantemente le proprie competenze attraverso la formazione continua e mediante percorsi di apprendimento formali, informali e non formali, affiancando la frequenza di corsi (apprendimento formale e non formale) alla pratica professionale (apprendimento informale), secondo gli standard formativi e professionali elencati nelle “Linee guida per la formazione continua dell’AIB” e le indicazioni della presente Direttiva.
L’Associato registra le competenze acquisite nei propri percorsi di apprendimento, così come elencate nella Norma UNI 11535 (standard professionali) e descritte come obiettivi formativi nelle Aree Formative OF (standard formativi), nel proprio portfolio (una riflessione teorica sulla struttura di Portfolio è visionabile nell’Allegato 3), uno strumento di auto-riflessione, chiaro e dinamico, che consentirà di mettere in evidenza i punti di forza del proprio profilo e individuare eventuali carenze, ai fini dell’affermazione individuale e generale della professione, sia nei confronti dei datori di lavoro e committenti sia nei confronti degli utenti dei nostri servizi.
La compilazione del portfolio, che nella fase di start up del nuovo regime, viene considerata facoltativa (sostituibile con la compilazione di apposito modulo per il rinnovo dell’Attestazione), diventerà invece obbligatoria nella successiva fase ”a regime”.
IL CEN si impegna a predisporre, attraverso il proprio Osservatorio Formazione, strumenti per l’apprendimento di metodologie e tecniche di compilazione di un portfolio.
Mentoring
L’allestimento del portfolio, nella fase di start up può essere agevolata dal supporto costante di un facilitatore o mentor. I facilitatori sono Associati che, avendo ricevuto una adeguata preparazione in merito, saranno in grado di orientare ed assistere i colleghi che intenderanno cimentarsi nella compilazione del proprio portfolio. Diventare un facilitatore è un modo per migliorare la capacità di saper valorizzare le competenze mentre si apprendono nuove idee e approcci alla professione.
Verifica obbligatoria delle competenze
Al fine della verifica quinquennale dell’iscrizione (art. 10 Regolamento iscrizione), gli Associati sono tenuti a documentare la propria formazione continua. La verifica dimostra la propria motivazione professionale a tenere aggiornate le competenze e conoscenze degli ultimi sviluppi della professione.
Attestazione delle competenze e computo dei crediti per apprendimento formale, non formale e informale
L‘Associato potrà orientare il proprio aggiornamento continuo secondo le tre diverse modalità di apprendimento:
- apprendimento formale
L’apprendimento formale attesta le competenze e dà luogo a crediti rilasciati da soggetti titolari e titolati (con riferimento al Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13).
- apprendimento non formale
Corsi a 4 fasi con attestazione competenze
La formazione AIB prevede l’attribuzione di crediti innanzitutto per i corsi a 4 fasi con attestazione delle competenze finali, allestiti in base all’Offerta formativa AIB (le sette Aree formative) e le relative aree UNI (la corrispondenza è evidenziata nell’Allegato 1) e strutturati secondo le indicazioni fornite nelle “Linee guida per la formazione continua dell’AIB”.
Ai fini dell’attestazione delle competenze e dell’attribuzione del numero di crediti, sarà cura del docente o del gruppo di docenti che allestiranno il disegno del corso ed il percorso didattico l’attribuzione del numero di crediti con riferimento al carico di lavoro complessivo previsto per l’unità di competenza.
Ai fini dell’attestazione delle competenze saranno altresì considerati i seguenti eventi formativi AIB: Corsi di aggiornamento e formazione (non a 4 fasi), Seminari, Viaggi di studio, partecipazione a convegni, congressi per cui è previsto comunque un attestato di partecipazione.
Le competenze acquisite ed il numero di crediti maturato saranno indicate nell’attestato rilasciato.
AIB riconosce i crediti assegnati a percorsi formativi di Enti terzi con i quali siano in corso protocolli o accordi riferiti alla formazione continua. Le competenze acquisite da attività formative di Enti terzi non legati ad AIB da accordi o protocolli andranno evidenziate nel portfolio individuale e, in base ai casi, valutate dalla Commissione di attestazione.
- apprendimento informale
Le attività didattiche, di tutoraggio, di mentoring, quelle scientifiche, di studi e ricerche, le attività on job e per AIB sono riconosciute come aggiornamento professionale e vanno evidenziate nel modulo/portfolio come evidenza delle competenze acquisite.
Le attività che AIB prevede in questo contesto sono indicativamente elencate nell’Allegato 2.
Crediti formativi e rinnovo quinquennale 2018-2019
L’ammontare del numero di crediti necessario per richiedere il rinnovo dell’attestazione è stato definito, nella fase di start up, pari a 1 credito annuo, corrispondente a 25 ore di carico di lavoro.
In questo modo si ritiene di poter consentire alle Sezioni regionali di strutturare in maniera completa e aggiornata la propria offerta formativa ed agli Associati di familiarizzare con gli strumenti del nuovo paradigma (concetto di “carico di lavoro”, struttura del portfolio etc.).
Nella successiva fase “a regime” si valuterà la possibilità di procedere ad un aumento del numero di crediti necessari e definiti in base ai risultati di procedure di valutazione e monitoraggi in itinere costantemente messi in atto dal CEN nel corso della presente sperimentazione.
L’Associato, al completamento di un minimo di 25 ore l’anno di formazione continua, a prescindere dalla tipologia delle modalità di apprendimento, compila il modulo o portfolio dando evidenza delle competenze acquisite.
Per la prima fase dell’applicazione della presente Direttiva (che si concluderà con il primo rinnovo quinquennale dell’attestazione, nel periodo compreso tra novembre 2018 ed il 15 gennaio 2019), il numero di ore di carico di lavoro/crediti da ottenere, in relazione all’ultimo triennio, sarà pari a 75 ore / 3 crediti complessivi (1 credito annuo), fatta salva la facoltà della Commissione di Attestazione di tener conto di problemi particolari (quali condizioni personali, cambi di attività ecc.) e di fare una valutazione complessiva anche di carattere discrezionale, integrando la lettura del modulo/portfolio con una verifica diretta, attuata dalla Commissione con la collaborazione della Sezione coinvolta.
Modalità di verifica delle competenze
La procedura per la verifica si baserà sulla compilazione di un modulo o di un portfolio (fase di start up). Nella successiva fase “a regime” la procedura si baserà unicamente sulla compilazione di un portfolio in linea nella piattaforma AIB.
Le competenze attestate come risultato di attività da apprendimento non formale ed informale saranno sempre accompagnate da un carico di crediti. Tale attribuzione avrà una funzione pratica che permette sia all’organizzazione che agli Associati di orientarsi in questo nuovo sistema.
La Commissione di attestazione, nel rispetto della legge vigente, potrà richiedere un colloquio e eventuali prove di verifica ad integrazione di quanto dichiarato nel portfolio/modulo di domanda.
Allegati
- Tabella corrispondenze Aree formative OF / Aree di attività Norma UNI
- Analisi esemplificativa tipologia di attività per apprendimento informale
- Scheda di riflessione teorica sul Portfolio
- Modello di portfolio
- [1] Linee guida sulla formazione continua AIB
- [2] I contenuti della seguente Direttiva intendono disciplinare la formazione continua degli Associati AIB con riferimento alla legislazione corrente in materia di formazione permanente, in particolare: Legge 28 giugno 2012 n. 92, art. 4 c. 51-58 e 64-68; Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13; Legge 4 del 14 gennaio 2013; Conferenza Unificata 20 dicembre 2012; Decreto Ministero del Lavoro 30 giugno 2015