Approvato dall’Assemblea generale degli Associati
del 25 maggio 2024
Articolo 1 – Finalità e definizioni
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, l’iscrizione all’Associazione italiana biblioteche (di seguito AIB) in qualità di Associato e fissa le modalità di costituzione, ammissione e aggiornamento dell’Elenco pubblico degli Associati (di seguito Elenco) ai sensi dell’art. 3 dello Statuto. In particolare, il Regolamento definisce:
- i titoli di studio e i requisiti professionali necessari per ottenere la qualifica di Associato;
- i tempi e le modalità per l’invio della richiesta di iscrizione;
- la durata, il funzionamento e l’organizzazione della Commissione di attestazione di cui all’art. 7 dello Statuto;
- i tempi e le modalità per il rilascio dell’attestazione e per la verifica quinquennale del possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 1 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.
Ai fini del presente Regolamento:
- per «biblioteca» si intende una struttura permanente comunque denominata nella quale personale professionalmente qualificato garantisce l’accesso a una collezione organizzata di testi, immagini, suoni e dati registrati su qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, per mezzo di servizi, attività e programmi organizzati per rispondere ai bisogni di lettura, studio, ricerca, informazione, documentazione, svago, integrazione culturale di fasce di pubblico determinate;
- per «sistema bibliotecario» si intende un insieme coordinato di biblioteche, che, a prescindere dalla tipologia e titolarità, cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi comuni;
- per «Commissione di attestazione» (di seguito «Commissione») si intende la Commissione di cui all’art.7 dello Statuto, che verifica il possesso dei requisiti di qualificazione necessari all’attestazione e all’ammissione all’Elenco pubblico degli Associati ai sensi dell’art. 7 della L. 4/2013, che devono essere posseduti da tutti gli Associati;
- per «laurea» si intende la laurea di vecchio ordinamento, oppure triennale, specialistica, magistrale o diploma universitario o altro titolo di studio, anche conseguito all’estero, e riconosciuto equipollente o equivalente ai sensi della normativa vigente.
Art. 2 – Oggetto della professione di bibliotecario
è bibliotecario chiunque eserciti o possegga i requisiti di qualificazione professionale per esercitare, indipendentemente dai differenti contesti organizzativi e specializzazioni funzionali, e indipendentemente dalla situazione occupazionale e posizione lavorativa, attività di carattere professionale come definite dalle normative nazionali e internazionali di riferimento, e in particolare dalla vigente Norma UNI Figura professionale del bibliotecario. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali attività consistono nella organizzazione e/o nella gestione di servizi bibliografici, informativi, di documentazione, di conservazione, di valorizzazione e di promozione culturale di una biblioteca o sistema bibliotecario, che richiedano indipendenza di giudizio, interpretazione di regole e procedure, analisi di problematiche tecniche e gestionali e formulazione di soluzioni che comportino il ricorso a conoscenze e competenze nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini, finalizzate a promuovere l’accesso alla conoscenza, all’informazione, alla lettura e a favorire la creazione di qualificazione professionale per esercitare attività inerenti lo studio, la ricerca, la didattica e la divulgazione scientifica nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini.
Art. 3 – Qualificazione professionale
Sono requisiti per l’iscrizione in qualità di Associati il possesso delle conoscenze, abilità e competenze culturali, tecniche e professionali definite dagli standard internazionali e nazionali sulla professione di bibliotecario/a, e in particolare dalla vigente norma UNI di riferimento, Figura professionale del bibliotecario, acquisite sia attraverso attività di formazione e aggiornamento professionale continui, sia nell’ambito dell’esercizio della professione, nonché l’adesione al Codice deontologico e al Codice di comportamento dell’AIB.
L’iscrizione nell’Elenco pubblico degli Associati a seguito della richiesta di attestazione avviene una volta accertato il possesso di detti requisiti e il rispetto degli standard qualitativi definiti dall’AIB ai sensi dello Statuto vigente, che gli iscritti sono tenuti a osservare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione.
Art. 4 – Commissione di attestazione
La Commissione di attestazione è nominata dal Comitato Esecutivo Nazionale (di seguito CEN). è composta da cinque membri scelti all’interno di una lista di candidati di comprovata competenza ed esperienza nel settore professionale e scientifico di riferimento, proposti dal Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali (di seguito CNPR) tenuto conto dell’opportunità che almeno uno di essi sia parte terza rispetto all’AIB. I commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. L’incarico di membro della Commissione è incompatibile con quelli di membro di organi elettivi, di controllo e disciplinari dell’AIB, nonché con qualsiasi posizione di lavoro dipendente all’interno dell’AIB.
La Commissione ha il compito di:
- deliberare sulle richieste di attestazione o di conferma dell’attestazione, a seguito di verifica quinquennale;
- deliberare, ai sensi dell’art.6, c. 3 dello Statuto, sulle istanze di revisione delle delibere di ammissione o di non ammissione adottate dai Comitati esecutivi regionali (CER), accertando l’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione professionale;
- provvedere, in collaborazione con le Sezioni regionali e con il supporto del Segretario generale e della Segreteria nazionale, alla tenuta e all’aggiornamento dell’Elenco pubblico, che deve avvenire sistematicamente e comunque a cadenza almeno quadrimestrale;
- esprimere pareri consultivi e formulare indicazioni relative all’adeguamento del presente Regolamento di iscrizione e dei requisiti di qualificazione professionale indicati dall’AIB;
- presentare annualmente all’Assemblea generale degli Associati una relazione sulla propria attività.
Nella prima riunione la Commissione elegge al proprio interno il Presidente, che è responsabile del suo funzionamento e firma le deliberazioni e la documentazione approvata nel corso delle sedute. Nel caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più componenti, il CEN provvederà a reintegrare la Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla data di accertata vacanza.
Il Segretario generale dell’AIB, o un membro della Segreteria nazionale da questi appositamente delegato, partecipa alle sedute della Commissione in qualità di segretario, con il compito di redigere i verbali contenenti l’elenco delle delibere approvate.
Le sedute, convocate dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista, sono valide con la presenza di almeno tre componenti e possono svolgersi anche in modalità telematica, fermo restando che le deliberazioni di accettazione delle richieste di attestazione o di conferma di attestazione a seguito di verifica quinquennale devono essere verbalizzate e sottoscritte, anche digitalmente, dal Presidente e dal Segretario della Commissione. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
La Commissione, per garantire la massima trasparenza, delibera criteri di valutazione dei requisiti e delle competenze professionali nei limiti delle indicazioni fornite dal presente Regolamento e dagli standard qualitativi e di qualificazione professionale adottati dall’AIB. Ai criteri è data la più ampia diffusione possibile, anche attraverso forme di collegamento con le istituzioni formative.
Art. 5 – Requisiti per la richiesta di iscrizione
Possono presentare richiesta di iscrizione come Associato coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale a indirizzo biblioteconomico (classe LM 5), o altro titolo post-laurea in biblioteconomia (scuola di specializzazione, master di 2. Livello, Scuola Vaticana), o dottorato di ricerca, previa verifica da parte dei CER, sulla base della documentazione prodotta, della congruità dei contenuti curriculari;
b) laurea triennale (classe LT1), o magistrale o vecchio ordinamento con almeno 36 CFU (o 4 esami) in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e del documento, paleografia, codicologia, digital humanities o discipline comunque collegate alle attività di cui al precedente art. 2, previa verifica da parte dei CER, sulla base della documentazione prodotta, della congruità dei contenuti curriculari, unitamente ad almeno 18 mesi, pari ad almeno 1.800 ore, di esperienza professionale documentata – anche non continuativa purché riferita agli ultimi 5 (cinque) anni – con le caratteristiche descritte al precedente art. 2, inclusi tirocini e stages extra curriculari. Attività caratterizzate dalla partecipazione a progetti o dal conseguimento di specifici obiettivi, non quantificabili in termini di impegno orario, quali quelle ad esempio riferibili a rapporti di lavoro autonomo o ad incarichi di collaborazione affidati a titolari di partita IVA, saranno valutate da parte dei CER;
c) laurea triennale, o magistrale, o vecchio ordinamento non di ambito biblioteconomico, unitamente a master di 1. livello (con almeno 12 CFU nelle discipline del libro e del documento) oppure a uno o più corsi di formazione professionale per bibliotecari della durata complessiva di almeno 100 ore frequentati negli ultimi 5 (cinque) anni, con attestazione comprovante la frequenza e il superamento della verifica finale e previa verifica da parte dei CER, sulla base della documentazione prodotta, della congruità dei contenuti curriculari ed almeno 24 mesi, pari ad almeno 2.400 ore, di esperienza professionale documentata – anche non continuativa purché riferita agli ultimi 5 (cinque) anni – con le caratteristiche descritte al precedente art. 2, inclusi tirocini e stages extra curriculari. Attività caratterizzate dalla partecipazione a progetti o dal conseguimento di specifici obiettivi, non quantificabili in termini di impegno orario, quali quelle ad esempio riferibili a rapporti di lavoro autonomo o ad incarichi di collaborazione affidati a titolari di partita IVA, saranno valutate da parte dei CER;
d) aver frequentato uno o più corsi di formazione professionale per bibliotecari o avere sostenuto specifici esami universitari per una durata complessiva di almeno 300 ore, con attestazione comprovante la frequenza e il superamento della verifica finale e previa verifica da parte dei CER, sulla base della documentazione prodotta, della congruità dei contenuti curriculari ed aver svolto almeno 60 mesi, pari ad almeno 6.000 ore, di esperienza professionale documentata – anche non continuativa– con le caratteristiche descritte al precedente art. 2, inclusi tirocini e stages extra curriculari. Attività caratterizzate dalla partecipazione a progetti o dal conseguimento di specifici obiettivi, non quantificabili in termini di impegno orario, quali quelle ad esempio riferibili a rapporti di lavoro autonomo o ad incarichi di collaborazione affidati a titolari di partita IVA, saranno valutate da parte dei CER.
Art. 6 – Requisiti per l’attestazione di qualificazione professionale e l’iscrizione nell’Elenco pubblico degli associati
Contestualmente alla richiesta di iscrizione o in qualunque momento successivo, gli interessati possono richiedere l’attestazione di qualificazione professionale e la conseguente iscrizione all’Elenco pubblico degli Associati, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b e c del precedente articolo.
Gli Associati d’onore, dei quali sono già note e comprovate le doti professionali, sono iscritti direttamente nell’Elenco con il semplice consenso scritto degli interessati.
Art. 7 – Valutazione dell’esperienza professionale
Ai fini dell’art. 5, si considera esperienza professionale l’attività professionale effettuata presso biblioteche o sistemi bibliotecari pubblici o privati, in Italia o all’estero, con qualsiasi rapporto di lavoro, purché rientrante negli ambiti definiti dall’art. 2 del presente Regolamento.
Art. 8 – Procedimenti per la richiesta di iscrizione e di attestazione
La modulistica da compilare con le informazioni essenziali per le richieste di iscrizione in qualità di Associato e di adesione in qualità di Amico, nonché per le richieste di attestazione e inserimento nell’Elenco pubblico degli Associati è predisposta dal CEN, sentita la Commissione di Attestazione, con il supporto del Segretario nazionale. Il CEN stabilisce altresì, annualmente, le quote di iscrizione e di adesione, nonché quelle per ottenere l’attestazione.
Le richieste di prima iscrizione o di prima adesione devono essere indirizzate alla Sezione regionale del luogo di residenza o domicilio lavorativo del richiedente.
Il CER deve deliberare sulle istanze di cui al comma precedente entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, dandone comunicazione agli interessati e alla Segreteria nazionale.
Se il CER, valutata la presenza dei requisiti per l’iscrizione, delibera all’unanimità di approvare la richiesta di iscrizione in qualità di Associato, l’iscrizione in qualità di Associato diviene immediatamente efficace, salvo quanto disposto di seguito. In caso contrario, egli/ella sarà ammesso come Amico, se ne possiede i requisiti, salvo quanto disposto di seguito.
Per le nuove richieste di adesione in qualità di Amico è sufficiente l’approvazione da parte del CER a maggioranza semplice.
È facoltà dell’interessato richiedere (con apposito modulo) alla Commissione di attestazione – secondo quanto previsto dall’art. 6 – l’attestazione di qualificazione professionale e la conseguente iscrizione all’Elenco pubblico degli Associati, se l’esito della richiesta è positivo. L’interessato potrà inoltre richiedere che tale attestazione sia compilata secondo il modello di cui all’Allegato 8 del Decreto del Ministro per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo n. 244/2019, recando la specificazione della fascia di qualificazione I, II o III, corrispondenti rispettivamente ai livelli EQF 8, 7, 6 come descritti dall’Allegato 4 al medesimo decreto ministeriale. A tal fine il modulo da compilare dovrà recare ulteriori dati analitici necessari all’individuazione della fascia di qualificazione. È inoltre a carico dell’interessato la richiesta di verifica quinquennale dell’attestazione, con le modalità indicate all’art. 9 del presente Regolamento.
La Commissione è tenuta a deliberare sull’accettazione o sul rigetto della richiesta, nonché sulla fascia di qualificazione, ove richiesta, entro sessanta giorni dalla data della sua ricezione. La Commissione delibera sull’ipotesi di assegnazione della fascia di cui al D.M. 244/2019 in base ai requisiti specificati nell’allegato 4 del citato decreto, fermo restando che l’effettiva attribuzione della qualifica compete alla commissione ministeriale di cui all’art. 7 del medesimo decreto. Il conseguente aggiornamento dell’Elenco degli Associati e le relative comunicazioni agli interessati saranno effettuati a cura della Segreteria nazionale entro il trentesimo giorno da tale delibera.
In caso di carenze o di imprecisioni presenti nella richiesta in esame, la Commissione può chiedere all’interessato l’invio di documentazione integrativa. In tal caso i termini per il trattamento della richiesta sono prorogati di ulteriori trenta giorni dalla data di ricezione delle integrazioni prodotte dal richiedente.
Ai sensi dell’art.7, c. 6, lett. d) dello Statuto, la Commissione ha inoltre il compito di accertare l’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione professionale in capo agli iscritti, nei casi previsti al terzo comma dell’art.6 dello Statuto, cioè per le istanze di revisione delle delibere dei Comitati esecutivi regionali (CER). Modalità e tempi di tale accertamento sono gli stessi previsti per le richieste di attestazione.
Art. 9 – Lo status di Associato
Il conferimento dell’Attestazione da parte della Commissione di attestazione ha validità quinquennale.
L’iscritto è tenuto al versamento, entro il 15 marzo di ogni anno, della quota associativa in vigore. Lo status di Associato viene meno per le seguenti cause:
- dimissioni;
- mancato rispetto dei doveri di cui all’art. 9 del vigente Statuto;
- morosità nel pagamento della quota associativa annua;
- radiazione.
L’Elenco pubblico degli Associati, corredato dai necessari dati identificativi, è tenuto e quadrimestralmente aggiornato dalla Commissione in collaborazione con i Comitati esecutivi regionali. Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di dati personali, l’Elenco è pubblicamente consultabile sul sito web dell’AIB.
Art. 10 – Procedure per la verifica quinquennale dei requisiti di iscrizione
La Segreteria nazionale, entro il 30 novembre del quinto anno dal rilascio dell’attestazione, invita gli Associati presenti nell’Elenco pubblico a presentare la richiesta di verifica quinquennale dei requisiti di qualificazione professionale con le modalità di seguito indicate:
- entro il 31 dicembre del quinto anno di attestazione, gli Associati di cui al comma precedente, in scadenza, sono tenuti a presentare alla Commissione la richiesta di verifica quinquennale dell’attestazione, allegando un’autocertificazione relativa all’attività lavorativa svolta e alle attività di aggiornamento e formazione continua e qualificazione professionale regolarmente sviluppate nei cinque anni precedenti, nonché l’attestazione del pagamento della quota di iscrizione corrente e delle spese di segreteria;
- la Commissione, in collaborazione con la Sezione regionale di appartenenza, effettua il controllo sull’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa professionale e verifica la rispondenza delle attività di aggiornamento e qualificazione ai criteri e agli standard stabiliti dall’AIB. La Commissione di attestazione, in base alla documentazione fornita, delibera – anche con riferimento alla Direttiva sulla formazione continua– la conferma o meno dell’attestazione di qualificazione professionale;
- l’Associato riceverà comunicazione, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, dell’esito della verifica effettuata dalla Commissione;
- L’Associato che non abbia superato la verifica quinquennale dei requisiti di attestazione verrà sospeso dall’Elenco. Potrà ripresentare la domanda di verifica per una sola volta entro l’anno successivo. In alternativa potrà presentare una nuova domanda di attestazione dopo due anni.
- L’Associato in possesso di attestazione che non presenti richiesta di verifica quinquennale entro il 31 dicembre è sospeso dall’Elenco a partire dal 15 marzo successivo e nel caso in cui non provveda nemmeno entro il 31 dicembre successivo verrà cancellato dall’Elenco di cui all’art.9 e non potrà presentare una nuova richiesta di attestazione per i due anni successivi.
Art. 11 – Formazione continua
Come previsto dall’art. 9 del vigente Statuto, la formazione continua costituisce un dovere dell’Associato. Al fine della verifica quinquennale della formazione continua, gli Associati in possesso dell’attestazione sono tenuti a documentare la partecipazione a iniziative formative quali corsi, seminari, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all’aggiornamento e alla qualificazione professionale.
Il CEN, acquisito il parere della Commissione in merito ai requisiti per la qualificazione professionale, definisce con apposita direttiva per la formazione continua le caratteristiche quantitative e qualitative delle attività formative da espletare con continuità, e determina i criteri e le modalità per l’eventuale calcolo dei crediti formativi corrispondenti.
L’Osservatorio Formazione dell’AIB opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lettera d) della L. 14 gennaio 2013 n. 4 in qualità di comitato tecnico scientifico dedicato alla pianificazione dell’offerta formativa diretta agli Associati.
Art. 12 – Rilascio dell’attestazione
L’Associato ha diritto a ottenere entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di attestazione, l’inserimento nell’Elenco e il rilascio dell’attestazione stessa. Tale documento potrà essere rilasciato in forma digitale o cartacea.
Nell’attestato sono riportati la data e il numero progressivo di iscrizione all’Elenco, la data di scadenza di validità dell’attestazione, nonché la data prevista per la verifica quinquennale.
L’Associato che ne abbia fatto espressa richiesta, come previsto dall’art. 8 del presente Regolamento, ha inoltre diritto a ottenere l’attestazione secondo il modello di cui all’Allegato 8 del Decreto del Ministro per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo n. 244/2019, entro 30 giorni dalla delibera della Commissione di attestazione.
Art. 13 – Sospensione e cancellazione dall’Elenco
Oltre ai casi previsti dall’art.10, la Commissione delibera sulla sospensione o cancellazione dall’Elenco degli Associati di coloro che siano stati oggetto di una sanzione disciplinare da parte del Collegio dei probiviri. Su comunicazione anche motivata del Collegio dei Probiviri, la Commissione può deliberare, inoltre, la sospensione temporanea dell’Associato in attesa di giudizio disciplinare.
La Commissione delibera sulla cancellazione dall’Elenco di chi vi sia stato iscritto sulla base di dichiarazioni non veritiere sue o altrui, provvedendo nel contempo a fornire la documentazione al Collegio dei Probiviri per l’eventuale procedimento disciplinare a carico degli interessati.
Alla scadenza del termine per il versamento della quota associativa annua (15 marzo), la Segreteria nazionale provvederà d’ufficio a sospendere dall’Elenco gli Associati morosi, che verranno reintegrati alla ricezione della quota stessa.
La sospensione e il successivo reintegro sono comunicati alla Commissione e registrati per eventuali controversie, ma non alterano la data di iscrizione all’Elenco e non vengono riportati nella sua pubblicazione o diffusione.
L’Associato moroso che non abbia regolarizzato la sua posizione entro il 31 dicembre dello stesso anno, decadrà dall’Elenco per morosità.
La successiva corresponsione della quota dovuta non comporta il reintegro dei servizi e dei diritti non goduti dall’Associato fino a quel momento.
La cancellazione dall’Elenco può essere richiesta per iscritto dall’Associato stesso.
Il mancato rinnovo dell’iscrizione all’AIB o la decadenza dallo status di Associato comportano l’automatica cancellazione dall’Elenco pubblico.
Art. 14 – Ricorsi nei confronti della Commissione
Nei confronti degli atti della Commissione relativi all’iscrizione all’Elenco, all’attestazione della fascia di qualificazione e alle verifiche quinquennali è possibile ricorrere nelle seguenti forme:
– istanza motivata di riesame, a cui la Commissione è tenuta a dare risposta entro sessanta giorni;
– ricorso al Collegio dei Probiviri, salvo che per la cancellazione o sospensione dovuta a provvedimento disciplinare; il Collegio dei Probiviri trasmette il proprio parere vincolante sul ricorso alla Commissione, che è tenuta a deliberare entro sessanta giorni in maniera definitiva.
Art. 15 – Entrata in vigore e disciplina transitoria
Il presente Regolamento di iscrizione entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea generale del 25 maggio 2024