Direttiva sulla formazione continua

11/11/2024

(Approvata dal CEN l’11 novembre 2024)

La formazione continua costituisce uno degli obiettivi statutari dell’AIB per migliorare la professionalità dei bibliotecari e con essa la qualità delle biblioteche. L’attenzione alla formazione continua è inoltre parte integrante dell’advocacy delle biblioteche.

La legge 14 gennaio 2013 n. 4 dispone che le associazioni riconosciute come rappresentative a livello nazionale di professioni non regolamentate debbano assicurare la qualificazione, la formazione e l’aggiornamento professionale degli associati.

L’AIB, iscritta nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (art. 26 D.Lgs. n. 206/2007), è l’associazione nazionale riconosciuta, ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, come associazione rappresentativa della professione di bibliotecario, idonea a rilasciare attestazione delle relative competenze.

Tale riconoscimento presuppone, tra l’altro, l’adozione di metodi e procedimenti accurati e trasparenti di verifica e attestazione periodica della qualificazione professionale degli associati, come attualmente definita dalla norma UNI 11535:2023 Figura professionale del bibliotecario.

Il 14 luglio 2021 con il decreto di accreditamento ministeriale dell’ex Miur n. 1169, l’AIB è stata riconosciuta come ente formatore esterno che concorre al piano formativo nazionale per i docenti con direttiva 170/2016. Tale accreditamento offre la possibilità anche ai bibliotecari scolastici e ai docenti referenti per le biblioteche scolastiche di partecipare attivamente alla vita dell’associazione, frequentando corsi e seminari.

Come le  precedenti direttive del 2015 e del 2018,  anche questa direttiva parte da una premessa legislativa espressa dal D.lgs. 13/2013  che definisce la “competenza” come: “comprovata capacità di utilizzare in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e abilità, acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale”.

Il 22 maggio 2017, a seguito della pubblicazione della Raccomandazione 2017/C/189/03 17 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) il preesistente concetto di “competenza”, è stato più opportunamente sostituito con quello di “responsabilità e autonomia”, inteso come «capacità di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile».

La presente direttiva, come le precedenti, oltre alla legge del 14 gennaio 2013, n. 4, tiene conto della legislazione corrente in materia di formazione permanente, e in particolare: della Legge 28 giugno 2012 n. 92, art. 4 c. 51-58 e 64-68; del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

Un riesame attento della direttiva del 2018 ha permesso di rilevare la necessità di aggiornarne tanto la struttura quanto i contenuti, al fine di renderla coerente con la sua finalità di assicurare la formazione continua degli associati, fornendo chiarimenti sui criteri di valutazione delle competenze in sede di attestazione degli associati e conseguente iscrizione all’elenco pubblico degli associati.

Il Regolamento di iscrizione approvato il 25 maggio 2024  dall’Assemblea generale degli associati stabilisce il procedimento di verifica e attestazione e la durata di validità dell’attestazione di qualificazione professionale rilasciata dall’apposita Commissione di cui all’art. 7 dello Statuto associativo.
Le “Linee guida per la formazione continua dell’AIB” prodotte dall’Osservatorio Formazione, definiscono i criteri per la qualità dei corsi AIB.
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 10 del Regolamento di iscrizione dell’AIB, l’iscrizione nell’Elenco degli Associati attesta il possesso delle competenze professionali e degli standard di qualità definiti dall’AIB, standard che gli iscritti sono tenuti a osservare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione.
L’AIB ha delineato un modello di formazione continua coerente con i modelli concettuali e le migliori prassi internazionali definendo i requisiti qualitativi relativi a:

  1. struttura dei corsi
  2. attestazione delle competenze
  3. definizione del monte crediti

Tenuto conto, di  quanto indicato nei punti precedenti, la Direttiva sulla formazione continua approvata dal CEN l’11 novembre 2024 fornisce le indicazioni per programmare le attività e gli strumenti per assicurare la qualità della formazione continua degli associati, a  tutti i professionisti del settore con l’obiettivo di rafforzare la professione e il suo valore sociale. Diventa altresì essenziale che il processo di formazione sia gestito sulla base di procedure ben definite e condivise sempre in grado di assicurare adeguati livelli di qualità.

1. Formazione continua come dovere del bibliotecario

Il bibliotecario che acquisisce lo stato di “Associato AIB” manifesta la volontà personale di migliorare costantemente le proprie competenze attraverso la formazione continua con percorsi di apprendimento formali, informali e non formali, affiancando la frequenza di corsi alla pratica professionale, secondo gli standard formativi e professionali elencati nelle “Linee guida per la formazione continua dell’AIB” con le indicazioni della presente Direttiva.

2. Obiettivi della Formazione Continua

La formazione continua promossa dall’ AIB si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

2.1 Sviluppo delle Competenze:

– Fornire ai bibliotecari strumenti e opportunità per sviluppare nuove competenze necessarie per rispondere alle sfide dell’era digitale, comprese le tecnologie emergenti, la gestione dei dati, la digitalizzazione dei materiali e la promozione della lettura, nonché della conservazione e valorizzazione delle risorse, della promozione culturale e del reference, in accordo con quanto stabilito dalla Norma Uni 11535:2023 sulla Figura Professionale del Bibliotecario e dall’ art. 2. del regolamento d’iscrizione dell’AIB approvato il 25 maggio 2024.

– Promuovere un apprendimento che integri conoscenze formali, non formali e informali, rafforzando le competenze trasversali necessarie per l’esercizio della professione in contesti diversi e dinamici.

2.2 Coerenza e Qualità dell’Offerta Formativa

– Assicurare un’offerta formativa coerente e di alta qualità, attraverso una programmazione che tenga conto delle esigenze specifiche dei bibliotecari, sia a livello nazionale che regionale.

– Promuovere la collaborazione con università, enti di ricerca, altre associazioni professionali, e istituzioni culturali per creare sinergie che arricchiscano l’esperienza formativa e favoriscano lo sviluppo di competenze specifiche e trasversali.

2.3 Riconoscimento e Valorizzazione della Professione:

– Migliorare la visibilità e il riconoscimento sociale della professione, evidenziando il ruolo strategico delle biblioteche come centri di conoscenza e innovazione.

– Sostenere la crescita professionale degli associati con percorsi formativi che non solo rispondano alle esigenze del mercato del lavoro, ma che contribuiscano anche alla crescita personale e professionale.

3. Modello Formativo AIB

Il modello formativo dell’AIB è costruito su solide basi concettuali e operative, e comprende i seguenti elementi:

3.1 Struttura dei Corsi:

– I corsi di formazione sono strutturati per essere offerti in diverse modalità, rispondendo alle esigenze di flessibilità e accessibilità.

Le modalità includono:

– Presenza: Corsi frontali, che facilitano l’interazione diretta tra docenti e discenti.

– Online: Utilizzo della piattaforma AIBFormazione per corsi completamente      digitali, permettendo la partecipazione a distanza.

– Modalità mista (blended): Combinazione di lezioni in presenza e online, per sfruttare i benefici di entrambi gli approcci.

3.2 Attestazione delle Competenze:

– La formazione continua prevede il rilascio di attestazioni che certifichino le competenze acquisite. Queste attestazioni si basano su un sistema di crediti formativi professionali (CFP), che quantificano il carico di lavoro e il livello di competenza raggiunto.

– Il sistema di crediti tiene conto sia dell’apprendimento formale che non formale, con particolare attenzione alla qualità delle attività formative e alla loro pertinenza con gli standard professionali definiti dall’AIB.

3.3 Formazione Regionale:

– Ogni sezione regionale AIB, è responsabile della programmazione e gestione della formazione a livello locale.

– Ogni Sezione è tenuta a nominare almeno un referente per la formazione, a supporto delle attività locali.

– Le sezioni regionali devono predisporre un piano annuale delle attività formative, tenendo conto delle esigenze e dei fabbisogni degli associati locali, con un’attenzione particolare alla diversificazione dell’offerta con l’inclusione di tematiche emergenti. Il suddetto piano dovrà essere predisposto orientativamente entro il mese di febbraio di ogni anno, dopo un confronto con gli altri presidenti e delegati regionali alla formazione, al fine di evitare sovrapposizioni, soprattutto per i corsi “on line” che consentono la partecipazione a tutti i soci su tutto il territorio nazione, così da favorire una maggior complementarietà, omogeneità e sinergia della proposta formativa complessiva.

4. Strutturazione dell’Offerta Formativa

L’offerta formativa dell’AIB è articolata e strutturata secondo una serie di criteri ben definiti, che garantiscono:  qualità, pertinenza e coerenza con gli obiettivi formativi dell’Associazione:

4.1 Analisi dei Bisogni Formativi

– La definizione dei bisogni formativi è il primo passo per una programmazione efficace. L’AIB conduce regolarmente indagini a livello nazionale e regionale per individuare le aree di sviluppo più rilevanti per i bibliotecari, considerando anche le tendenze globali nel settore delle biblioteche.

4.2 Progettazione dei Corsi e didattica

– Ogni corso è progettato per rispondere a specifici bisogni formativi e si basa su una strutturazione chiara e dettagliata dei contenuti. La progettazione include la selezione mirata dei destinatari, l’individuazione dei docenti più qualificati e la preparazione di materiali didattici adeguati e aggiornati.

– I corsi possono includere attività obbligatorie come test di consolidamento delle conoscenze e project work, finalizzati all’applicazione pratica delle competenze apprese.

4.3 Valutazione

– La valutazione delle competenze acquisite è una componente fondamentale del processo formativo. Ogni corso prevede strumenti di valutazione come questionari di gradimento e test di verifica, per monitorare l’efficacia della formazione e apportare eventuali miglioramenti. Vedi Allegato schema strutturazione corsi

4.4 Amministrazione e Fiscalità

– La gestione della formazione deve assicurare un giusto bilanciamento tra costi e ricavi, assicurando così che i corsi siano economicamente sostenibili.

– In caso di corsi erogati conto terzi e/o in convenzione è necessario esplicitare chiaramente attraverso i canali di comunicazione, quanto la gratuità eventuale o specifiche tariffe corrispondano alla presenza di contributi esterni o specifiche volontà di promozione.

5. Modalità di Apprendimento

L’AIB riconosce tre principali modalità di apprendimento, che offrono agli associati la flessibilità di aggiornare le proprie competenze secondo i loro ritmi e le loro esigenze professionali:

5.1 Apprendimento Formale

– Comprende corsi strutturati che prevedono un’attestazione finale riconosciuta dall’ordinamento come corsi universitari o programmi di formazione accreditati. Questi corsi forniscono una solida base teorica e pratica per un forte riconoscimento professionale.

– L’apprendimento formale è regolato dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che definisce i criteri per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

5.2 Apprendimento non formale

La formazione AIB prevede l’attribuzione di crediti formativi professionali (CFP) innanzitutto per i corsi a 4 fasi con verifica dell’apprendimento e rilascio di attestazione delle competenze finali, allestiti in base all’Offerta formativa AIB (le sette Aree formative) e le relative aree UNI (Allegato 1) e strutturati secondo le indicazioni fornite nelle “Linee guida per la formazione continua dell’AIB”. Possono essere riconosciuti corsi erogati da organismi esterni purché corrispondenti agli standard AIB.

Altre attività formative organizzate dall’AIB senza verifica dell’apprendimento:
corsi di aggiornamento e formazione (non a 4 fasi), viaggi di studio, partecipazione a convegni, congressi e seminari, webinar, incontri tematici per cui è previsto comunque un attestato di partecipazione, vale a dire iniziative che si caratterizzano per un taglio più  “informativo”, anziché essere orientate ad apportare un contributo specifico e verificato nella direzione dell’ acquisizione di nuove competenze professionali.
Salvo quanto indicato per i corsi a quattro fasi, le competenze acquisite da attività formative di Enti terzi non legati ad AIB da accordi o protocolli, di volta in volta,  valutate dalla Commissione di attestazione.

5.3 Apprendimento Informale

– Comprende tutte quelle attività che, pur non essendo strutturate in corsi formali o non formali, contribuiscono comunque all’aggiornamento professionale. Questo include il tutoraggio, il mentoring, la partecipazione a progetti di ricerca, e l’esperienza lavorativa quotidiana.

– L’AIB riconosce il valore dell’apprendimento informale, considerando queste esperienze come parte integrante del percorso di crescita professionale e valutandole ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

6. Riconoscimento e formazione del bibliotecario:  crediti formativi professionali e rinnovo periodico dell’attestazione 

L’AIB, in linea con gli aggiornamenti al Regolamento di iscrizione approvato il 25 maggio 2024 dall’Assemblea generale degli associati, definisce l’iter di verifica dell’attestazione di qualificazione professionale rilasciata dalla Commissione Attestazione di cui all’art. 7 dello Statuto associativo.

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 10 del Regolamento di iscrizione dell’AIB, l’iscrizione nell’Elenco degli Associati attesta il possesso delle competenze professionali e degli standard di qualità definiti dall’AIB,  che gli iscritti sono tenuti a osservare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione.

6.1 Crediti formativi e rinnovo periodico dell’attestazione

Al fine della verifica delle competenze per il rinnovo periodico dell’attestazione (art. 9 e 10 del Regolamento di iscrizione), gli Associati sono tenuti a documentare la propria formazione continua.

Il numero di crediti necessario per richiedere il rinnovo dell’attestazione è pari ad almeno 1 credito annuo, corrispondente a 25 ore di carico di lavoro, a partire dall’anno di rilascio dell’attestazione precedente.

La Commissione di Attestazione ha la facoltà di tener conto di situazioni particolari (quali condizioni personali, cambi di attività ecc.) e di fare una valutazione complessiva anche di carattere discrezionale, integrando la lettura delle dichiarazioni dell’interessato con una verifica diretta, anche in collaborazione con la  Sezione di appartenenza dell’Associato.

Per la quantificazione dei crediti si rinvia all’allegato Quantificazione dei crediti formativi.

Si considerano in ogni caso raggiunti i crediti formativi necessari al rinnovo dell’attestazione nei seguenti casi:

  • Avere svolto nell’ultimo quinquennio per almeno un anno ruoli attivi nell’AIB, ricoprendo senza demerito cariche elettive o incarichi associativi formalizzati secondo quanto previsto dall’art. 24 dello Statuto;
  • Conseguimento, durante i cinque anni precedenti, del diploma di Laurea magistrale a indirizzo biblioteconomico (classe LM 5) o dottorato di ricerca o altro titolo post-laurea (scuola di specializzazione, master di 1° o 2° Livello, Scuola Vaticana) in discipline attinenti alle competenze richieste al bibliotecario dalla norma UNI 11535:2023;
  • Coordinamento o direzione di biblioteche con struttura articolata a livello di servizi e di personale o di sistemi bibliotecari per almeno un anno durante il quinquennio. Tali biblioteche o sistemi bibliotecari devono rispondere a requisiti minimi di qualità come presenza di personale dipendente, anche con diverso tipo di inquadramento, coordinato dal direttore/responsabile, esistenza di un regolamento o di una carta dei servizi; apertura di almeno 20 ore settimanali con offerta di servizi di accoglienza e consultazione; disporre di un catalogo bibliografico online, continuamente aggiornato e conforme agli standard di catalogazione nazionali e internazionali; disponibilità allo scambio interbibliotecario (ILL o DD) di materiali bibliografici.
  • Coordinamento o direzione per almeno un anno durante il quinquennio di uffici aventi competenza in materia di biblioteche;
  • Coordinamento/direzione con responsabilità piena e diretta per almeno tre anni durante il quinquennio di singoli settori di attività delle biblioteche quali ad esempio le acquisizioni di pubblicazioni a stampa o di licenze d’uso per l’accesso di pubblicazioni online, la catalogazione, il reference, la digitalizzazione o l’organizzazione dei servizi locali o in remoto, il prestito interbibliotecario;
  • Aver coordinato con responsabilità piena e diretta per almeno un anno durante il quinquennio progetti o attività di digitalizzazione, promozione della lettura e/o dell’apprendimento, progetti editoriali;
  • Avere pubblicato, nel quinquennio precedente, un libro, o tre articoli su rivista a diffusione nazionale o tre contributi in cataloghi, atti di convegno, volumi miscellanei su argomenti strettamente attinenti la professione;
  • Aver svolto per almeno 30 ore nel quinquennio precedente attività di docenza in corsi universitari, master, corsi di formazione e aggiornamento professionale per bibliotecari;
  • Aver partecipato, nell’ultimo quinquennio, ad almeno tre convegni, seminari, workshop in qualità di relatore su argomenti attinenti la professione.

La Commissione valuta complessivamente i requisiti per il rinnovo dell’iscrizione e attestazione, considerando l’insieme dei crediti acquisiti tramite apprendimento formale, non formale e informale secondo i criteri sopra espressi.

Il rinnovo dell’attestazione potrà essere in ogni caso concesso solo a chi documenti l’attività di bibliotecario, nelle forme e modalità di cui all’art. 2 del Regolamento di iscrizione.

7. Modalità di presentazione della dichiarazione delle competenze

La Segreteria nazionale invierà le istruzioni per l’invio della richiesta per la verifica quinquennale, che prevede la presentazione solo dell’elenco delle attività formative svolte nel periodo successivo all’ultima attestazione.
La presentazione della domanda di verifica e rinnovo dell’attestazione quinquennale, dovrà avvenire unicamente attraverso la compilazione chiara e completa del modulo predisposto dalla segreteria nazionale al quale potranno essere eventualmente allegati il curriculum vitae in formato Europass o il portfolio.
La Commissione di attestazione, nel rispetto della legge vigente, potrà richiedere un colloquio e eventuali prove di verifica ad integrazione di quanto dichiarato nella domanda.

8  Abrogazione di precedenti disposizioni

La presente Direttiva sostituisce la Direttiva del 16 novembre 2018 ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

 

Allegati (visionabili nella colonna destra): 

1) Allegato schema aree UNI-OF

2) Schema tabella corsi

3) Quantificazione crediti

4) Modello portfolio

Direttiva sulla formazione continua (2018-2024)

Documento approvato dal CEN nella seduta del 16 novembre 2018

Premesse

La formazione continua costituisce uno degli obiettivi statutari dell’AIB per migliorare la professionalità dei bibliotecari e con essa la qualità delle biblioteche. L’attenzione alla formazione continua è inoltre parte integrante dell’advocacy delle biblioteche.
La legge 14 gennaio 2013 n. 4 dispone che le associazioni riconosciute come rappresentative a livello nazionale di professioni non regolamentate debbano assicurare la qualificazione, la formazione e l’aggiornamento professionale degli associati.
L’AIB, iscritta nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (art. 26 D.Lgs. n. 206/2007), è l’associazione nazionale riconosciuta, ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, come associazione rappresentativa della professione di bibliotecario, idonea a rilasciare attestazione delle relative competenze.
Tale riconoscimento presuppone, tra l’altro, l’adozione di metodi e procedimenti accurati e trasparenti di verifica e attestazione periodica della qualificazione professionale degli associati, come attualmente definita dalla norma UNI 11535 Figura professionale del bibliotecario.
Il Regolamento di iscrizione approvato il 29 novembre 2013 dall’Assemblea generale degli associati stabilisce il procedimento di verifica e attestazione di cui al punto precedente e la durata di validità dell’attestazione di qualificazione professionale rilasciata dall’apposita Commissione di cui all’art. 7 dello Statuto associativo.
Le “Linee guida per la formazione continua dell’AIB” prodotte dall’Osservatorio Formazione, definiscono i criteri per la qualità dei corsi AIB.
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 10 del Regolamento di iscrizione dell’AIB, l’iscrizione nell’Elenco degli Associati attesta il possesso delle competenze professionali e degli standard di qualità definiti dall’AIB, standard che gli iscritti sono tenuti a osservare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione.
L’AIB ha delineato un modello di formazione continua coerente con i modelli concettuali e le migliori prassi internazionali definendo i requisiti qualitativi relativi a:

  1. struttura dei corsi
  2. attestazione delle competenze
  3. definizione del monte crediti

La Direttiva sulla formazione continua approvata dal CEN nella seduta del 29 dicembre 2015 fornisce indicazioni operative circa le attività e gli strumenti per assicurare la qualità della formazione continua degli associati.
Tale Direttiva, oltre alla citata legge del 14 gennaio 2013, n. 4, tiene conto della legislazione corrente in materia di formazione permanente, e in particolare: della Legge 28 giugno 2012 n. 92, art. 4 c. 51-58 e 64-68; del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13; del Decreto del Ministro del Lavoro 30 giugno 2015.
Un riesame attento della direttiva del 2015 ha permesso di rilevare la necessità di aggiornarne tanto la struttura quanto i contenuti, al fine di renderla coerente con la sua finalità di assicurare la formazione continua degli associati, fornendo chiarimenti sui criteri di valutazione in sede di attestazione delle competenze degli associati e conseguente iscrizione all’elenco pubblico degli associati.

Formazione continua come dovere del bibliotecario

Il bibliotecario che acquisisce lo stato di “Associato AIB” manifesta la volontà personale di migliorare costantemente le proprie competenze attraverso la formazione continua con percorsi di apprendimento formali, informali e non formali, affiancando la frequenza di corsi (apprendimento formale e non formale) alla pratica professionale (apprendimento informale), secondo gli standard formativi e professionali elencati nelle “Linee guida per la formazione continua dell’AIB” e le indicazioni della presente Direttiva.

Azioni AIB per la formazione continua

Per assicurare la qualità della formazione continua degli associati, l’AIB

  1. predispone in ogni Sezione regionale un piano annuale delle attività formative (corsi, seminari, laboratori, conferenze, convegni ecc.), tenendo conto dell’analisi dei fabbisogni espressi e impliciti;
  2. predispone metodologie qualitativamente adeguate di organizzazione, presentazione e valutazione dei corsi, nonché di misurazione e valutazione della formazione e dell’apprendimento degli associati.

Per le finalità di cui al secondo punto del precedente paragrafo, è istituito l’Osservatorio Formazione cui sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. compiere analisi e studi per il miglioramento continuo della qualificazione e della formazione professionale dei bibliotecari e dei relativi criteri di valutazione;
  2. progettare, programmare, aggiornare, monitorare, valutare e coordinare l’attività formativa svolta dall’AIB
  3. coadiuvare la Commissione di Attestazione nella individuazione dei criteri per il rilascio dell’attestazione delle competenze degli associati ai fini dell’inserimento nell’elenco pubblico di cui all’art. 3 dello Statuto
  4. coadiuvare il Comitato esecutivo nazionale nei rapporti con le istituzioni nazionali e locali in materia di formazione e riconoscimento professionale;
  5. coadiuvare i delegati AIB nella Commissione UNI Informazione e Documentazione.

L’istituzione, la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio Formazione sono regolati dal Regolamento AIB su Commissioni permanenti e gruppi di studio.
L’Osservatorio ha natura di Commissione permanente anche ai fini della verifica delle cause di incompatibilità previste dal suddetto Regolamento.

Modalità di apprendimento e aggiornamento professionale

Le possibili modalità di apprendimento e aggiornamento professionale sono:

  • apprendimento formale
    L’apprendimento formale è quello con certificato finale rilasciato da soggetti riconosciuti dall’ordinamento nazionale idonei a rilasciare certificazione delle competenze (es. corsi universitari). Il riferimento normativo è il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13
  • apprendimento non formale
    • Corsi a 4 fasi con verifica dell’apprendimento
      La formazione AIB prevede l’attribuzione di crediti innanzitutto per i corsi a 4 fasi con attestazione delle competenze finali, allestiti in base all’Offerta formativa AIB (le sette Aree formative) e le relative aree UNI (la corrispondenza è evidenziata nell’Allegato 1) e strutturati secondo le indicazioni fornite nelle “Linee guida per la formazione continua dell’AIB”.
      Possono essere riconosciuti corsi erogati da organismi esterni purché corrispondenti agli standard AIB.
    • Altre attività formative organizzate dall’AIB senza verifica dell’apprendimento
      Corsi di aggiornamento e formazione (non a 4 fasi), viaggi di studio, partecipazione a convegni, congressi e seminari per cui è previsto comunque un attestato di partecipazione.
      Salvo quanto indicato per i corsi a quattro fasi, le competenze acquisite da attività formative di Enti terzi non legati ad AIB da accordi o protocolli saranno valutate anche dal punto di vista dell’attribuzione della quantità di crediti dalla Commissione di attestazione.
  • apprendimento informale
    Le attività didattiche, di tutoraggio, di mentoring, quelle scientifiche, di studi e ricerche, le attività lavorative (learning on the job) e per AIB sono riconosciute come aggiornamento professionale.

Crediti formativi e rinnovo periodico dell’attestazione

Al fine della verifica delle competenze per il rinnovo periodico dell’attestazione (art. 10 del Regolamento di iscrizione), gli Associati sono tenuti a documentare la propria formazione continua.
Il numero di crediti necessario per richiedere il rinnovo dell’attestazione è pari ad almeno 1 credito annuo, corrispondente a 25 ore di carico di lavoro, a partire dall’anno di rilascio dell’attestazione precedente.

In relazione alla verifica delle attività per il quinquennio 2014-2018 il numero di ore di carico di lavoro/crediti da ottenere sarà pari a 75 ore/3 crediti complessivi in relazione all’ultimo triennio di attività (1 credito annuo).

La Commissione di Attestazione ha la facoltà di tener conto di situazioni particolari (quali condizioni personali, cambi di attività ecc.) e di fare una valutazione complessiva anche di carattere discrezionale, integrando la lettura delle dichiarazioni dell’interessato con una verifica diretta, anche in collaborazione della Sezione di appartenenza dell’Associato.

Per la quantificazione dei crediti si rinvia all’allegato Quantificazione dei crediti formativi.

Si considerano in ogni caso raggiunti i crediti formativi necessari al rinnovo dell’attestazione nei seguenti casi:

  • Avere svolto nell’ultimo quinquennio ruoli attivi nell’AIB ricoprendo senza demerito cariche e incarichi associativi;
  • Conseguimento, durante i cinque anni precedenti, del diploma di Laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia, o di dottorato, o di Specializzazione, o di Perfezionamento, o di Master universitari in discipline attinenti alle competenze richieste al bibliotecario di cui alla norma UNI 11535;
  • Coordinamento, anche solo di tipo tecnico e non amministrativo, o direzione di biblioteche o di sistemi bibliotecari per almeno un anno durante il quinquennio. Tali biblioteche o sistemi bibliotecari devono rispondere a requisiti minimi di qualità come ad esempio: esistenza di un regolamento o di una carta dei servizi; apertura di almeno 20 ore settimanali con offerta di servizi di accoglienza e consultazione; disporre di un catalogo bibliografico online, continuamente aggiornato e conforme agli standard di catalogazione nazionali e internazionali; disponibilità allo scambio interbibliotecario (ILL o DD) di materiali bibliografici.
  • Coordinamento o direzione di uffici aventi competenza in materia di biblioteche ed altri istituti culturali;
  • Coordinamento/direzione di singoli settori di attività delle biblioteche quali ad esempio le acquisizioni di pubblicazioni a stampa o di licenze d’uso per l’accesso di pubblicazioni online, la catalogazione, il reference, la digitalizzazione o l’organizzazione dei servizi locali o in remoto, il prestito interbibliotecario per almeno tre anni;
  • Aver coordinato progetti o attività di digitalizzazione, promozione della lettura e/o dell’apprendimento, progetti editoriali per almeno tre anni;
  • Avere pubblicato, nel quinquennio precedente, un libro, o tre articoli su rivista a diffusione nazionale o tre contributi in cataloghi, atti di convegno, volumi miscellanei;
  • Aver svolto attività di docenza in corsi universitari, master, corsi di formazione e aggiornamento professionale per almeno 20 ore nell’ultimo triennio;
  • Aver partecipato, nell’ultimo quinquennio, ad almeno tre convegni, seminari, workshop in qualità di relatore.

Modalità di presentazione della dichiarazione delle competenze

La Segreteria nazionale invierà le istruzioni per l’invio della richiesta per la verifica quinquennale, che prevede la presentazione solo dell’elenco delle attività formative svolte nel periodo successivo all’ultima attestazione.
La forma dell’esposizione è libera, purché sia chiara e di facile lettura, tuttavia si raccomanda il CV in formato Europass o il Portfolio AIB (vedi l’allegato 3) oppure il modulo predisposto dalla Segreteria nazionale.
La Commissione di attestazione, nel rispetto della legge vigente, potrà richiedere un colloquio e eventuali prove di verifica ad integrazione di quanto dichiarato nella domanda.

Abrogazione di precedenti disposizioni

La presente Direttiva sostituisce la Direttiva del 29 dicembre 2015 ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Allegati

  1. Tabella corrispondenze Aree formative OF / Aree di attività Norma UNI
  2. Analisi esemplificativa tipologia di attività per apprendimento informale
  3. Modello di portfolio