AIB. Sezione Toscana. Contributi
Antonella De Robbio
Referente SBA per il diritto d'autore
Università degli Studi di Padova
Siena, Biblioteca degli Intronati, 3 giugno 2002
L'incontro illustrerà lo stato dell'arte del diritto d'autore in Italia e la situazione di emergenza in cui versano le biblioteche italiane, le quali, a seguito dei recenti sconvolgimenti normativi, non riescono a garantire il diritto di accesso all'informazione alle loro utenze.
Se in altri Paesi, dove vigono altri sistemi normativi, tale diritto è sancito dalla carta costituzionale, in Italia le biblioteche sono erroneamente percepite dal legislatore al pari dei Centri Copia. Si tratterà, nel corso dell'incontro delle modifiche introdotte dalla Legge 248/2000 in rapporto al quadro di riferimento.
Il nostro ordinamento, detto a diritto d'autore, colloca le biblioteche nella sfera delle "eccezioni" e, con le recenti modifiche all'impianto originario della legge del 1941, l'equilibrio è fortemente sbilanciato verso la tutela dei possessori dei diritti, i quali non sempre corrispondono agli autori delle opere che circolano nelle biblioteche. E' in virtù del loro essere "eccezioni" che è consentito alle biblioteche poter garantire accesso all'informazione all'utenza entro i limiti di una "zona grigia", chiamata delle "libere utilizzazioni", ove esse possono muoversi al di fuori delle tutele previste. Tali zone di libertà sono state pesantemente ridimensionate e gli scenari immediati non sono affatto confortanti.
Da una parte gli accordi negoziali previsti dalla 248/2000 tentano di stabilire quote forfettarie, dall'altra la Direttiva Europea sta facendo il suo corso. La Sesta Direttiva lascia ampio spazio alle eccezioni agli Stati Membri, i quali però, possono anche non "recepire" tali eccezioni, prevedendo piuttosto rafforzamenti delle tutele, a vantaggio di talune categorie di mercato, a scapito di un diritto di accesso sui contenuti informativi.
Si metteranno in evidenza inoltre le differenze tra diritto d'autore e copyright, due sistemi normativi talvolta contrapposti e spesso confusi anche tra glia ddetti ai lavori che, in sede di trattati internazionali tentano di trovare un equilibrio.
In contesto italiano la normativa oggi vigente sul diritto d'autore si basa sulla Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", recentemente modificata dalla Legge 18 agosto 2000 n. 248, "Nuove norme di tutela del diritto di autore"
Sebbene non sia da considerarsi un Testo Unico, ci si deve quindi sempre riferire alla Legge 633/1941 e successive modificazioni e integrazioni. Nel nostro caso per tutte le questioni che attengono ai diritti di proprietà intellettuale delle opere che si trattano e che transitano all'interno delle biblioteche, soprattutto in relazione ad attività reprografiche la legge 633/1941 è quella che fa fede e che contiene anche tutte le modifiche avvenute in recepimento delle direttive europee.
L'ambito nazionale italiano presenta duplice approccio:
Per quanto riguarda il nostro sistema giuridico sostanzialmente possiamo tracciare i seguenti punti:
Per comprendere la filosofia della legge sul diritto d'autore è necessario riprendere la distinzione tra le due differenti forme di tutela giuridica che gravano sull'opera:
Aspetto fondamentale è quello che caratterizza l'opera come prodotto intellettuale suddiviso in due "corpi":
Nella sfera concernente i diritti morali alloggiano diritti che per loro natura sono illimitati nel tempo e, correlati al suo autore, si trovano nella condizione di essere: imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili.
Tali diritti perenni possono essere fatti valere anche dagli eredi e sono:
Nell'ambito della sfera relativa alla tutela per le forme di sfruttamento economico, i diritti esclusivi, che possono essere fatti valere anche dagli eredi fino a settant'anni dopo la morte dell'autore, sono:
Nel nostro ordinamento sono previste delle categorie di opere di pubblico dominio e fuori protezione:
Tra le modifiche più significative apportare dalla Legge 248/2000 si evidenziano tre punti:
Le modifiche apportate dalla nuova legge 248/2000, che la connotano come "legge antipirateria", riguardano aspetti a cui le biblioteche devono prestare attenzione in quanto il campo delle "utilizzazioni libere" diviene più ristretto.
L'attività reprografica rientra ora nella "limitazione dei diritti" e non più nelle libere utilizzazioni, ciò significa che dovrà avvenire un pagamento -equo compenso- da corrispondere alla SIAE.
Tale pagamento, ancora non regolamentato, e che comunque sarà a carico dell'utente, in quanto per legge non può gravare sui bilancio dello Stato, dovrà essere stabilito (come da articolo di legge) tra le Associazioni di categoria e la SIAE, attraverso un accordo contrattuale che sarà formulato in modalità forfettaria diversificato per Enti o Istituzioni (Università, Ministeri, Enti Locali, ... ciascuno un contratto a sé).
E' probabile che i tentativi di accordo di cui ai tavoli negoziali dello scorso anno, interrotti dalla nuova legislatura (elezioni del 13 maggio 2001), riprendano quanto prima tenendo conto dei "considerando" della nuova direttiva europea, più favorevole alle biblioteche e alle attività di didattica e di ricerca, rispetto alla norma italiana attuale.
Il nostro ordinamento colloca le biblioteche nelle "eccezioni". E' in virtù del loro essere "eccezioni" che è consentito alle biblioteche poter garantire accesso all'informazione all'utenza entro i limiti di una "zona grigia", detta "libere utilizzazioni", ove esse possono muoversi al di fuori delle tutele previste.
Le eccezioni o restrizioni ai diritti esclusivi degli autori o degli aventi diritto riguardano anche il mondo della scuola e dell'istruzione e della ricerca.
La legge 248/2000 in modifica della vecchia 633/1941 ha fortemente ridotto questo spazio di manovra, riducendo gli spazi delle libere utilizzazioni.
La direttiva europea in corso di approvazione prevede, a differenza della recente legge italiana, ampi margini per le libere utilizzazioni o eccezioni ai diritti di modo da garantire accesso all'informazione per scopi di ricerca e didattica, per l'utenza delle biblioteche e per le persone con disabilità.
La libertà di insegnamento e di ricerca passa anche attraverso regole che prevedano forme in deroga alla restrizioni delle libere utilizzazioni.
Noi del mondo dell'università siamo convinti che, al fine di una crescita collettiva della ricerca scientifica, sia necessario rivedere gli spazi riservati alle libere utilizzazioni, allineando la nostra normativa a quanto previsto dalla direttiva europea, ma soprattutto ampliandoli su modello del Fair Use del contesto copyright, modello molto orientato a favorire equi utilizzi per scopi di ricerca e didattica.
Nel mondo delle biblioteche pubbliche è altrettanto fondamentale assicurare una garanzia al diritto di accesso all'informazione.
Attualmente queste sono le eccezioni previste:
Relativamente alla questione "reprografia" tanto contrastata dal legislatore italiano con la nuova Legge 248/2000, la direttiva ritiene "che gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia [Legge 633/1941 per l'Italia n.d.a.] non creano, laddove previsti, forti ostacoli al mercato interno e che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un'eccezione in relazione alla reprografia". Risulta evidente come vi sia attualmente un forte scollamento tra quanto stabilito dalla bozza di direttiva e quanto sancito dalla recente Legge italiana 248/2000.
Il sostanza nel copyright si rilevano le seguenti differenze rispetto al diritto d'autore:
Fatto recente non di poco conto è che per esempio la Corte Suprema degli Stati Uniti sta prendendo in esame di esprimersi in merito alla costituzionalità Sonny Bono Copyright Term Extension Act, normativa del 1998 che ha esteso di 20 anni la durata dei copyright esistenti. La decisione coinvolge sia i detentori dei diritti che gli utenti e costituisce un momento di cruciale importanza per il mondo del diritto d'autore.
Il Sonny Bono Copyright Term Extension Act, che appariva come un mero esercizio accademico, assume un nuovo significato alla luce dell'interesse dimostrato dalla Corte Suprema, infatti qualora l'atto fosse dichiarato incostituzionale, come ci si auspica, le prime rappresentazioni di Topolino (non il personaggio) tornerebbero di dominio pubblico e non rimarrebbero nell'esclusiva disponibilità della Walt Disney.
E' da sottolineare però che entro la fine del 2002 la normativa subirà ulteriori aggiornamenti i quali potrebbero peggiorare o migliorare la situazione creatasi dopo gli sconvolgimento della 248/2000.
Da una parte gli accordi negoziali previsti dalla 248/2000 tentano di stabilire quote forfettarie che spostano le attività delle biblioteche dalle libere utilizzazioni alle zone cosiddette delle "limitazioni dei diritti", ossia zone non più libere, ma a pagamento, seppur cosiddetto "equo".
Dall'altra la Direttiva Europea che lascia ampio spazio alle eccezioni agli Stati Membri, i quali però, possono anche non "recepire" tali eccezioni, prevedendo piuttosto rafforzamenti delle tutele, a vantaggio di talune categorie di mercato, a scapito di un diritto di accesso sui contenuti informativi.
Gli accordi tra la SIAE, le associazioni di categoria e le istituzioni possono condurre al rischio di un frammentazione negoziale
In parole povere, ognuno pensa al suo orticello e la trattativa viene condotta su fronti diversi a svantaggio di una compattezza rigorosa che dovrebbe poggiare su basi etiche "comuni".
Le modifiche che interverranno sulla 633/1941 sono in merito al recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (Direttiva 2001/29/CE 22 maggio 2001), nota come Sesta Direttiva, pubblicata in GU Comunità Europea n. 167 del 22/06/2001.
Il testo dell'art. 30 della LEGGE Comunitaria 2001 (attuazione direttiva 2001/29/CE) approvata alla Camera in seconda lettura il 22 febbraio scorso.
Art. 30.
(Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore
e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti:
a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;
b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;
c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva; d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nell'Unione europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso; e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore;
f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;
g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.
Ogni direttiva europea deve essere recepita in Italia con un meccanismo che passa attraverso fasi e strumenti normativi diversi.
Molto preoccupante il seguente punto della relazione di accompagnamento alla Legge Comunitaria di cui sopra, in merito al recepimento della direttiva sul diritto d'autore che invece va in tutt'altra direzione:
"Anche l'art. 27 [ora 30 N.d.A.] prevede una delega al Governo per l'emanazione, nel termine di un anno, della normativa che sia, per una verso, attuativa della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e che, per altro verso, adegui le disposizioni già presenti nell'ordinamento italiano agli obblighi di origine internazionale in materia e le coordini opportunamente, fissando a questi fini vari principi e criteri direttivi. In particolare, nella lett. e), si è poi voluta sottolineare l'importanza di un'interpretazione restrittiva delle eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, in modo tale che in sede di disciplina delle stesse si rimanga in linea con l'esigenza di fondo di assicurare una rigorosa tutela del diritto d'autore."
E molto probabile però che gli accordi negoziali tra la SIAE e le varie istituzioni prevedano variabili differenziate per biblioteche di diverse istituzioni. Nell'attesa di quello che succederà con la direttiva europea recepita nel nostro contesto, faranno fede gli accordi siglati ai tavoli negoziali delle istituzioni.
Con le modifiche intervenute dopo la Legge 248/2000 e nel limbo dell'attesa delle applicazioni della sesta direttiva le quali, a quanto si evince dalle intenzioni espresse nella su esposta relazione governativa, non sembrano affatto confortanti per il contesto delle libere utilizzazioni in biblioteca, dobbiamo attenerci ai dettami attuali.
I cambiamenti attualmente possono giungere da due fronti:
Copyright AIB 2002-06-24, ultimo aggiornamento 2002-07-07 a cura di Vanni Bertini
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