AIB. Sezione Toscana. Bibelot, n. 2 (2004)
Opportunità del regolamento e contributo dell'AIB
di Isolina Baldi
A circa cinque mesi dall'entrata in vigore della Legge 15 aprile 2004 n. 106 sul deposito legale, vicini alla scadenza (12 novembre) entro la quale dovrebbe essere emanato il suo regolamento attuativo, torniamo a parlare di questo tema facendo il punto sul dibattito che ha suscitato tra i bibliotecari. Come sappiamo questa legge, il cui oggetto è "conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana", ha accolto la necessità di estendere l'obbligo di deposito a tutti i "documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione" (art. 1, comma1) su qualunque supporto registrati, includendo così nel deposito anche i documenti digitali.
Gran parte del dibattito che si è sviluppato sulla stampa e in AIB-CUR, anche con allarmismi ingiustificati, si è appuntato soprattutto sulle modalità tecniche di acquisizione dei documenti digitali e sulle collisioni possibili con la legislazione sul diritto d'autore o sulla privacy, lasciando un poco in ombra altri aspetti innovativi della legge. Tra questi, il fatto che essa elimina finalmente l'intermediazione delle prefetture e fa ora soggetto obbligato del deposito direttamente l'editore, non più il tipografo (art. 3), e inoltre che ribadisce la finalità del deposito legale come conservazione della memoria nazionale attraverso la costituzione "dell'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale"e la messa a disposizione dei documenti, con la loro valorizzazione attraverso i servizi bibliografici (art. 2). La legge, tuttavia, non fissa né il numero delle copie da depositare né gli istituti depositari (solo le due nazionali centrali di Firenze e Roma sono espressamente indicate), demandando ancora una volta al regolamento la loro individuazione.
Di fatto, il regolamento viene così a presentarsi come un'occasione importante e ineludibile per armonizzare meglio i servizi bibliotecari e bibliografici nazionali, individuando più precisamente i compiti per il loro assolvimento in un quadro di cooperazione. In questa logica cooperativa si auspica anche che sia raggiunto l'obbiettivo, posto dalla legge, della costituzione di un archivio regionale della produzione editoriale. Il regolamento dovrà rispondere perciò con ottica biblioteconomica a questi ed altri aspetti non meno interessanti che la legge prevede.
La Commissione Nazionale AIB Biblioteche e Servizi Nazionali (CNBSN) ha ritenuto significativo intervenire nel dibattito, sollecitando i contributi di alcuni dei principali protagonisti coinvolti dalla nuova legge, tra cui i direttori delle due nazionali centrali. Questo dibattito, che ha dimostrato anche la necessità di prevedere una Commissione per il monitoraggio della legge, da mantenere come strumento della sua attuazione anche oltre l'approvazione del regolamento, è stato pubblicato nell'inserto Speciale Deposito legale su "AIB notizie" n. 6 del giugno 2004. Il numero contiene, oltre agli interventi già detti e alla storia dell'iter della legge, anche un documento di lavoro del Gruppo AIB Biblioteche digitali dal titolo Nuova legge sul deposito legale e documenti digitali .
Il lavoro della CNBSN continua, anche in collaborazione con le sezioni regionali AIB, prima fra tutte la Sezione Toscana. Anche nella nostra regione, infatti, si è avviata una ricognizione presso gli istituti già depositari della terza copia, per contribuire ad una equilibrata realizzazione dell'archivio regionale dell'editoria.
Il prossimo "Bibliocom", che si svolgerà in ottobre a Roma, sarà l'occasione per fare il punto su questo ed altri aspetti, nel corso del Seminario "La legge di riforma del deposito legale" (venerdì 29 ottobre alle ore 10.00, EUR, Palazzo dei Congressi Sala Palatino), a cura della Commissione.
Copyright AIB 2004-09-27, ultimo aggiornamento 2004-10-01 a cura di Vanni Bertini e Nicola Benvenuti
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/bibelot/0402/b0402e.htm