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9 marzo 2007
Audizione dell'Associazione italiana biblioteche-Sezione Trentino-Alto Adige di fronte alla quinta Commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento. Proposte di modifica e integrazione al disegno di legge n. 118 "Disciplina delle attività culturali".

N.B.: modifiche o integrazioni sono rese nel documento in neretto. Le note a piè di pagina forniscono le necessarie spiegazioni e motivazioni alla base dei vari suggerimenti avanzati.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI [1] CULTURALI

Art. 1
[...] quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla consapevolezza [2], alla creatività, all'innovazione e allo sviluppo sostenibile
[...]
d) rendere disponibili, valorizzare e trasmettere i documenti, le informazioni e le conoscenze attinenti il territorio trentino. A questo fine la Provincia promuove il raccordo con le altre strutture provinciali, in particolare competenti in materia di beni culturali, nonché con altre istituzioni (quali gli archivi) e soggetti [3].

Art. 4
2. [...] sei esperti nei diversi settori delle attività e dei servizi culturali (biblioteche, musei, ecomusei, spettacolo, formazione musicale, storia trentina) e due esperti designati dal Consiglio provinciale [4][...]
3. [...] Al Forum partecipa inoltre il dirigente del Servizio provinciale competente in materia [5].

Art. 5
1. [...]
d) i risultati della gestione delle attività di rilevanza provinciale sostenute dalla Provincia e attuate da soggetti terzi' [6].

Art. 9
2. [...]
c) le attività e i servizi di biblioteca [7], inclusa la disponibilità della documentazione del territorio della comunità di riferimento [8];

Art. 10
1. [...]
b) finanziamento di attività e servizi [9] culturali di rilievo provinciale [...]
h) sostegno [...] degli operatori culturali attivi nei diversi settori delle attività e dei servizi culturali;
j) sostegno delle biblioteche pubbliche e del Sistema bibliotecario trentino, secondo quanto previsto dal successivo art. 17, e gestione del Catalogo bibliografico trentino;
3. [...] definire le attività e i servizi culturali [...]

Art. 14 - Sostegno all'associazionismo professionale e di volontariato culturale di rilievo provinciale
1. [...] associazionismo professionale e di volontariato culturale di rilievo provinciale [...]
2. [...] di supporto svolta dalle associazioni professionali degli operatori culturali [10], dalle federazioni [...]

Art. 15
1. [...] qualificati ai sensi dell'art. 16 [11] per la realizzazione [...]
2. [...] di strutture [12].

Art. 16
2. [...] culturali, distinto per i diversi settori delle attività culturali (biblioteche, scuole musicali, ecomusei, arti e spettacolo, musei) [13]
a) [...] dei soggetti culturali, incluse le specificità professionali del personale [14];
[...]
4. In prima applicazione [...] nonché le biblioteche pubbliche aderenti al Catalogo bibliografico trentino alla data di entrata in vigore della presente Legge [15]. Il regolamento [...]

CAPO V - DISCIPLINE PARTICOLARI

Art. 16 bis [16] - Biblioteche
1. La biblioteca è la specifica struttura di proprietà pubblica o privata, di rilevanza territoriale comunale, sovracomunale o provinciale, cui è possibile accedere liberamente e volta a soddisfare, tramite le sue raccolte e i suoi servizi, bisogni di informazione, di conoscenza e di socializzazione.
2. Le biblioteche pubbliche, in ragione delle loro finalità e attività specifiche, si definiscono nelle seguenti tipologie:
a. biblioteca di base, che costituisce il punto di accesso locale ad ogni tipo di informazione e di conoscenza ed è rivolta alla generalità degli utenti;
b. biblioteca specializzata, che soddisfa le richieste di natura specialistica;
c. biblioteca di conservazione, che è primariamente finalizzata alla disponibilità e alla valorizzazione dei beni librari e documentari posseduti;
d. biblioteca di documentazione trentina, che è finalizzata alla disponibilità delle pubblicazioni attinenti al territorio;
e. biblioteca scolastica, che è prevalentemente finalizzata a soddisfare le richieste dell'istituto scolastico ospitante.
3. Con il regolamento di cui all'art. 16 la Giunta provinciale definisce e aggiorna i requisiti minimi di dotazioni, di qualificazione del personale e dei servizi delle distinte tipologie di biblioteca stabiliti facendo anche riferimento a requisiti minimi e standard elaborati dalle associazioni professionali nazionali ed internazionali, dagli enti di normazione, dagli enti territoriali, da altri enti.
4. Il riconoscimento di biblioteca pubblica e la definizione tipologica, anche plurima, delle singole biblioteche è definita dalla Provincia nel contesto del sistema di qualificazione di cui all'art. 16.
5. Ogni biblioteca aderente al Sistema bibliotecario trentino di cui all'art. 17 disciplina la propria organizzazione nel rispetto delle regole di funzionamento e fruizione dei servizi, nonché di reclutamento del personale, previste dalla condivisione partecipata degli obiettivi presupposti dalla partecipazione al Sistema stesso
[17].

Art. 17 - Sistema bibliotecario trentino
1. La Provincia riconosce il ruolo strategico del sistema bibliotecario trentino (SBT) per la diffusione e per la promozione della conoscenza, nonché per lo sviluppo e il consolidamento sul territorio di tutte le condizioni che rendono effettivo e gratuito il diritto all'informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero dei componenti di tutta la comunità, con particolare attenzione per i soggetti più deboli.
2. Il sistema bibliotecario trentino, articolato a sua volta in sottosistemi, è costituito dalla rete integrata dei servizi offerti dalle biblioteche pubbliche e private, qualificate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 16 e aderenti al Catalogo bibliografico trentino (CBT).
3. Il sistema bibliotecario trentino, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di biblioteca di cui all'art. 16bis facenti parte del sistema, persegue in particolare:
[...]
4. [...] l'assessore provinciale competente in materia di attività culturali convoca, con periodicità almeno annuale, la Conferenza dei responsabili delle biblioteche.
5. Le funzioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli precedenti sono svolte dal Servizio provinciale competente in materia di attività culturali per il tramite di apposito ufficio.

Art. 18 - Catalogo bibliografico trentino [18]
1. La Provincia per favorire la diffusione dell'informazione catalografica relativa al patrimonio bibliografico trentino, nonché l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici offerti dalle biblioteche aderenti, cura la gestione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino (CBT), istituito con la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico trentino ed istituzione del Catalogo bibliografico trentino).
[...]
5. Le biblioteche pubbliche aderenti al Sistema bibliotecario trentino partecipano alla costituzione e all'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino secondo apposite convenzioni che ne definiscono apporto e modalità di utilizzo.


NOTE

[1] Si propone di sostituire in tutto il testo dell'attuale disegno di legge il termine "Attività culturali" con "attività e servizi culturali", poiché in grado, quest'ultimo termine, di rappresentare in modo più appropriato la finalità complessiva della legge (offrire opportunità e servizi ai cittadini) e la dimensione specifica delle finalità e attività delle istituzioni culturali (biblioteche e musei in particolare).

[2] Con il termine "conoscenza" si vuole evidenziare una delle principali finalità delle attività e dei servizi culturali. Con il termine "consapevolezza" si vogliono invece richiamare i concetti e gli obiettivi della dimensione democratica e partecipativa dei cittadini, con riferimento sia agli aspetti generali/universali della cultura, sia a quelli locali.

[3] Oltre all'opportunità di inserire un preciso riferimento alla disponibilità pubblica (presente e futura) dei documenti attinenti il territorio, il nuovo comma espliciterebbe chiaramente una delle finalità e dei compiti significativi delle istituzioni culturali (in particolare, biblioteche, musei ed ecomusei).

[4] È necessario garantire la copertura specialistica di ogni settore, assicurando la presenza di un esperto per ciascuno di essi (e delle biblioteche in particolare).

[5] Data la natura fiduciaria dell'incarico dirigenziale non sembra motivata ed è sicuramente fonte di incomprensioni e di "scollamento" la partecipazione di un dirigente provinciale diverso da quello al quale è affidata la gestione delle "attività e dei servizi culturali".

[6] Fermo restando che la valutazione dei risultati di gestione delle diverse istituzioni e soggetti non provinciali è di competenza degli stessi, sembra coerente all'impianto complessivo della legge la previsione di una valutazione delle singole attività di rilevanza provinciale garantite dai soggetti non provinciali che beneficiano del sostegno della Provincia stessa.

[7] La nuova formulazione proposta evita le incertezze di riferimenti troppo generici come "servizi ad essa connessi".

[8] Il termine "disponibilità" fa riferimento al concetto di "servizio" al pubblico e implica l'attività di "raccolta", nonché quello di organizzazione. Lo stesso termine esprime anche il concetto di "rete/sistema" di servizi ed istituzioni, che privilegia proprio la dimensione del servizio al cittadino e le pratiche di "conservazione differenziata" e di "cooperazione", a vantaggio della razionalizzazione e dell'ottimizzazione delle risorse e delle competenze. Il concetto di "documentazione locale" rinvia alla finalità della "conoscenza e della consapevolezza" (art. 1) declinata nel contesto più prossimo al cittadino.

[9] L'espressione "Progetti e iniziative" contenuta nella proposta di disegno di legge appare senz'altro riduttiva e non coerente con la stessa proposta di legge.

[10] Le modifiche proposte evidenziano l'opportunità di riconoscere e sostenere l'apporto delle associazioni professionali in ambito culturale (quali l'AIB per i bibliotecari o l'ANAI per gli archivisti), che raccolgono l'adesione degli operatori professionali dei singoli comparti e operano volontariamente per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi nonché per la formazione e l'aggiornamento professionale. In tal senso opera con ottimi risultati la provincia autonoma di Bolzano, mentre legislazioni regionali, come quella recente del Friuli-Venezia Giulia, accolgono analoghi principi.

[11] Precisazione opportuna per coerenza con l'impianto e per sciogliere ambiguità.

[12] Il termine "esistenti" previsto nel testo del disegno di legge limita fortemente la portata dell'articolo.

[13] La specificazione dei settori nasce dall'imprescindibile necessità di garantire il riconoscimento delle specificità di ciascuno di essi.

[14] Il riferimento alla professionalità specifica degli operatori e dei responsabili delle strutture (biblioteche, musei, etc.) costituisce elemento fondamentale di qualificazione delle attività e dei servizi, così come sottolineato peraltro in altri passaggi del testo di legge.

[15] Per quale ragione le biblioteche, aderenti al CBT con apposita convenzione e operanti secondo i dettami della precedente normativa, dovrebbero essere escluse da questa norma transitoria?

[16] In considerazione della competenza provinciale in materia si ritiene fondamentale prevedere un articolo che definisca le finalità specifiche delle biblioteche pubbliche, distinte per tipologia prevalente e delinei in questo modo la struttura organizzativa alla base del sistema bibliotecario provinciale. Una deregolamentazione o la libera autoregolamentazione da parte degli enti proprietari delle biblioteche non può garantire i necessari "fondamentali" al sistema (restando comunque inteso che i singoli soggetti proprietari sono liberi nell'aderire o meno al sistema - e quindi godere delle provvidenze e dei benefici dello stesso - e di classificare la propria biblioteca in una o più delle tipologie previste.

[17] Questo comma è ritenuto fondamentale, poiché afferma l'esistenza di elementi minimi di un servizio bibliotecario pubblico e vincola quindi in modo inderogabile i soggetti proprietari di biblioteche che vogliono partecipare al sistema provinciale.

[18] È quanto mai opportuno sottolineare e recepire all'interno della nuova normativa la trasformazione radicale subita negli ultimi due decenni dallo strumento del Catalogo bibliografico trentino, passato da semplice "catalogo" condiviso a strumento per la gestione automatizzata delle biblioteche e dei servizi erogati ( acquisiti, prestiti, statistiche e così via). L'insistenza su una finalità di sola "tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico", così come recita il testo attuale del disegno di legge all'art. 18 di fatto significa perpetrare un'immagine sbagliata degli utilizzi e delle potenzialità del catalogo stesso.


Copyright AIB 2007-03-07, ultimo aggiornamento 2007-03-07 a cura di Mauro di Vieste
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/taa/rel5comper.htm


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