AIB. Sezione Trentino-Alto Adige. Contributi e relazioni disponibili
N.B.: modifiche o integrazioni sono rese nel documento in neretto. Le note a piè di pagina forniscono le necessarie spiegazioni e motivazioni alla base dei vari suggerimenti avanzati.
Art. 1
[...] quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla
consapevolezza [2], alla creatività,
all'innovazione e allo sviluppo sostenibile
[...]
d) rendere disponibili, valorizzare e trasmettere i
documenti, le informazioni e le conoscenze attinenti il
territorio trentino. A questo fine la Provincia promuove il
raccordo con le altre strutture provinciali, in particolare
competenti in materia di beni culturali, nonché con altre
istituzioni (quali gli archivi) e soggetti [3].
Art. 4
2. [...] sei esperti nei diversi settori delle
attività e dei servizi culturali
(biblioteche, musei, ecomusei, spettacolo, formazione
musicale, storia trentina) e due esperti designati dal Consiglio
provinciale [4][...]
3. [...] Al Forum partecipa inoltre il dirigente del
Servizio provinciale competente in materia [5].
Art. 5
1. [...]
d) i risultati della gestione delle attività di
rilevanza provinciale sostenute dalla Provincia e attuate da
soggetti terzi' [6].
Art. 9
2. [...]
c) le attività e i servizi di biblioteca
[7], inclusa la disponibilità della documentazione
del territorio della comunità di riferimento
[8];
Art. 10
1. [...]
b) finanziamento di attività e servizi
[9] culturali di rilievo provinciale [...]
h) sostegno [...] degli operatori culturali attivi nei
diversi settori delle attività e dei servizi
culturali;
j) sostegno delle biblioteche pubbliche e del Sistema
bibliotecario trentino, secondo quanto previsto dal successivo
art. 17, e gestione del Catalogo bibliografico
trentino;
3. [...] definire le attività e i servizi
culturali [...]
Art. 14 - Sostegno all'associazionismo
professionale e di volontariato culturale di
rilievo provinciale
1. [...] associazionismo professionale e di
volontariato culturale di rilievo provinciale [...]
2. [...] di supporto svolta dalle associazioni
professionali degli operatori culturali [10], dalle
federazioni [...]
Art. 15
1. [...] qualificati ai sensi dell'art. 16 [11]
per la realizzazione [...]
2. [...] di strutture [12].
Art. 16
2. [...] culturali, distinto per i diversi settori delle
attività culturali (biblioteche, scuole musicali,
ecomusei, arti e spettacolo, musei) [13]
a) [...] dei soggetti culturali, incluse le
specificità professionali del personale
[14];
[...]
4. In prima applicazione [...] nonché le
biblioteche pubbliche aderenti al Catalogo bibliografico trentino
alla data di entrata in vigore della presente Legge
[15]. Il regolamento [...]
Art. 16 bis [16] - Biblioteche
1. La biblioteca è la specifica struttura di
proprietà pubblica o privata, di rilevanza territoriale
comunale, sovracomunale o provinciale, cui è possibile
accedere liberamente e volta a soddisfare, tramite le sue
raccolte e i suoi servizi, bisogni di informazione, di conoscenza
e di socializzazione.
2. Le biblioteche pubbliche, in ragione delle loro
finalità e attività specifiche, si definiscono
nelle seguenti tipologie:
a. biblioteca di base, che costituisce il punto di accesso locale
ad ogni tipo di informazione e di conoscenza ed è rivolta
alla generalità degli utenti;
b. biblioteca specializzata, che soddisfa le richieste di natura
specialistica;
c. biblioteca di conservazione, che è primariamente
finalizzata alla disponibilità e alla valorizzazione dei
beni librari e documentari posseduti;
d. biblioteca di documentazione trentina, che è
finalizzata alla disponibilità delle pubblicazioni
attinenti al territorio;
e. biblioteca scolastica, che è prevalentemente
finalizzata a soddisfare le richieste dell'istituto scolastico
ospitante.
3. Con il regolamento di cui all'art. 16 la Giunta provinciale
definisce e aggiorna i requisiti minimi di dotazioni, di
qualificazione del personale e dei servizi delle distinte
tipologie di biblioteca stabiliti facendo anche riferimento a
requisiti minimi e standard elaborati dalle associazioni
professionali nazionali ed internazionali, dagli enti di
normazione, dagli enti territoriali, da altri enti.
4. Il riconoscimento di biblioteca pubblica e la definizione
tipologica, anche plurima, delle singole biblioteche è
definita dalla Provincia nel contesto del sistema di
qualificazione di cui all'art. 16.
5. Ogni biblioteca aderente al Sistema bibliotecario trentino di
cui all'art. 17 disciplina la propria organizzazione nel rispetto
delle regole di funzionamento e fruizione dei servizi,
nonché di reclutamento del personale, previste dalla
condivisione partecipata degli obiettivi presupposti dalla
partecipazione al Sistema stesso [17].
Art. 17 - Sistema bibliotecario
trentino
1. La Provincia riconosce il ruolo strategico del sistema
bibliotecario trentino (SBT) per la diffusione e
per la promozione della conoscenza, nonché per lo
sviluppo e il consolidamento sul territorio di tutte le
condizioni che rendono effettivo e gratuito il diritto
all'informazione, allo studio, alla cultura, alla
continuità formativa e all'impiego del tempo libero dei
componenti di tutta la comunità, con particolare
attenzione per i soggetti più deboli.
2. Il sistema bibliotecario trentino, articolato a sua
volta in sottosistemi, è costituito dalla rete
integrata dei servizi offerti dalle biblioteche
pubbliche e private, qualificate dalla Provincia ai sensi
dell'articolo 16 e aderenti al Catalogo bibliografico trentino
(CBT).
3. Il sistema bibliotecario trentino, tenuto conto delle
caratteristiche delle diverse tipologie di biblioteca di
cui all'art. 16bis facenti parte del sistema, persegue
in particolare:
[...]
4. [...] l'assessore provinciale competente in materia di
attività culturali convoca, con periodicità
almeno annuale, la Conferenza dei responsabili delle
biblioteche.
5. Le funzioni necessarie al conseguimento degli
obiettivi di cui agli articoli precedenti sono svolte dal
Servizio provinciale competente in materia di attività
culturali per il tramite di apposito ufficio.
Art. 18 - Catalogo bibliografico
trentino [18]
1. La Provincia per favorire la diffusione
dell'informazione catalografica relativa al patrimonio
bibliografico trentino, nonché l'integrazione dei servizi
bibliotecari e bibliografici offerti dalle biblioteche
aderenti, cura la gestione e l'aggiornamento del
catalogo bibliografico trentino (CBT), istituito
con la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in
materia di catalogazione del patrimonio bibliografico trentino ed
istituzione del Catalogo bibliografico trentino).
[...]
5. Le biblioteche pubbliche aderenti al Sistema
bibliotecario trentino partecipano alla costituzione e
all'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino secondo
apposite convenzioni che ne definiscono apporto e modalità
di utilizzo.
NOTE
[1] Si propone di sostituire in tutto il testo dell'attuale disegno di legge il termine "Attività culturali" con "attività e servizi culturali", poiché in grado, quest'ultimo termine, di rappresentare in modo più appropriato la finalità complessiva della legge (offrire opportunità e servizi ai cittadini) e la dimensione specifica delle finalità e attività delle istituzioni culturali (biblioteche e musei in particolare).
[2] Con il termine "conoscenza" si vuole evidenziare una delle principali finalità delle attività e dei servizi culturali. Con il termine "consapevolezza" si vogliono invece richiamare i concetti e gli obiettivi della dimensione democratica e partecipativa dei cittadini, con riferimento sia agli aspetti generali/universali della cultura, sia a quelli locali.
[3] Oltre all'opportunità di inserire un preciso riferimento alla disponibilità pubblica (presente e futura) dei documenti attinenti il territorio, il nuovo comma espliciterebbe chiaramente una delle finalità e dei compiti significativi delle istituzioni culturali (in particolare, biblioteche, musei ed ecomusei).
[4] È necessario garantire la copertura specialistica di ogni settore, assicurando la presenza di un esperto per ciascuno di essi (e delle biblioteche in particolare).
[5] Data la natura fiduciaria dell'incarico dirigenziale non sembra motivata ed è sicuramente fonte di incomprensioni e di "scollamento" la partecipazione di un dirigente provinciale diverso da quello al quale è affidata la gestione delle "attività e dei servizi culturali".
[6] Fermo restando che la valutazione dei risultati di gestione delle diverse istituzioni e soggetti non provinciali è di competenza degli stessi, sembra coerente all'impianto complessivo della legge la previsione di una valutazione delle singole attività di rilevanza provinciale garantite dai soggetti non provinciali che beneficiano del sostegno della Provincia stessa.
[7] La nuova formulazione proposta evita le incertezze di riferimenti troppo generici come "servizi ad essa connessi".
[8] Il termine "disponibilità" fa riferimento al concetto di "servizio" al pubblico e implica l'attività di "raccolta", nonché quello di organizzazione. Lo stesso termine esprime anche il concetto di "rete/sistema" di servizi ed istituzioni, che privilegia proprio la dimensione del servizio al cittadino e le pratiche di "conservazione differenziata" e di "cooperazione", a vantaggio della razionalizzazione e dell'ottimizzazione delle risorse e delle competenze. Il concetto di "documentazione locale" rinvia alla finalità della "conoscenza e della consapevolezza" (art. 1) declinata nel contesto più prossimo al cittadino.
[9] L'espressione "Progetti e iniziative" contenuta nella proposta di disegno di legge appare senz'altro riduttiva e non coerente con la stessa proposta di legge.
[10] Le modifiche proposte evidenziano l'opportunità di riconoscere e sostenere l'apporto delle associazioni professionali in ambito culturale (quali l'AIB per i bibliotecari o l'ANAI per gli archivisti), che raccolgono l'adesione degli operatori professionali dei singoli comparti e operano volontariamente per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi nonché per la formazione e l'aggiornamento professionale. In tal senso opera con ottimi risultati la provincia autonoma di Bolzano, mentre legislazioni regionali, come quella recente del Friuli-Venezia Giulia, accolgono analoghi principi.
[11] Precisazione opportuna per coerenza con l'impianto e per sciogliere ambiguità.
[12] Il termine "esistenti" previsto nel testo del disegno di legge limita fortemente la portata dell'articolo.
[13] La specificazione dei settori nasce dall'imprescindibile necessità di garantire il riconoscimento delle specificità di ciascuno di essi.
[14] Il riferimento alla professionalità specifica degli operatori e dei responsabili delle strutture (biblioteche, musei, etc.) costituisce elemento fondamentale di qualificazione delle attività e dei servizi, così come sottolineato peraltro in altri passaggi del testo di legge.
[15] Per quale ragione le biblioteche, aderenti al CBT con apposita convenzione e operanti secondo i dettami della precedente normativa, dovrebbero essere escluse da questa norma transitoria?
[16] In considerazione della competenza provinciale in materia si ritiene fondamentale prevedere un articolo che definisca le finalità specifiche delle biblioteche pubbliche, distinte per tipologia prevalente e delinei in questo modo la struttura organizzativa alla base del sistema bibliotecario provinciale. Una deregolamentazione o la libera autoregolamentazione da parte degli enti proprietari delle biblioteche non può garantire i necessari "fondamentali" al sistema (restando comunque inteso che i singoli soggetti proprietari sono liberi nell'aderire o meno al sistema - e quindi godere delle provvidenze e dei benefici dello stesso - e di classificare la propria biblioteca in una o più delle tipologie previste.
[17] Questo comma è ritenuto fondamentale, poiché afferma l'esistenza di elementi minimi di un servizio bibliotecario pubblico e vincola quindi in modo inderogabile i soggetti proprietari di biblioteche che vogliono partecipare al sistema provinciale.
[18] È quanto mai opportuno sottolineare e recepire all'interno della nuova normativa la trasformazione radicale subita negli ultimi due decenni dallo strumento del Catalogo bibliografico trentino, passato da semplice "catalogo" condiviso a strumento per la gestione automatizzata delle biblioteche e dei servizi erogati ( acquisiti, prestiti, statistiche e così via). L'insistenza su una finalità di sola "tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico", così come recita il testo attuale del disegno di legge all'art. 18 di fatto significa perpetrare un'immagine sbagliata degli utilizzi e delle potenzialità del catalogo stesso.
Copyright AIB
2007-03-07, ultimo aggiornamento 2007-03-07 a cura di Mauro di Vieste
URL:
http://www.aib.it/aib/sezioni/taa/rel5comper.htm